Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta
Oggetto: DPCM 3 novembre 2020.
Gentilissimi,
in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il DPCM 3 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall'epidemia.
L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”. In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Tenuto conto che l'Amministrazione è a più riprese intervenuta in argomento DDI, richiamo in questa sede unicamente il principio guida della garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni della scuola italiana, le cui modalità attuative specifiche sono affidate alle comunità educanti, in grado di modulare le azioni in base alla peculiarità delle situazioni.
L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.
L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.
Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le attività ricettive, cioè “a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l'eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule. I semi-convittori e le semi-convittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.
Vanno altresì preservate le realtà relative alla scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, per i quali è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza.
Per le attività presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all'istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari, tenendo conto della peculiarità dell'utenza e del più generale compito rieducativo affidato dal nostro ordinamento all'istituzione carceraria.
Un caso particolare è rappresentato dall'istruzione degli adulti, realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione, la cui offerta formativa rientra nell'istruzione del primo ciclo e come tale ne segue le prescrizioni. Va precisato che i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già da ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell'utenza.
Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.
Il DPCM prevede, inoltre, che siano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd “zone rosse”) e da un livello di rischio alto. Nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria) è necessario disporre l'applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra l'estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.
Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo andrà garantita l'effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l'attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.
In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.
Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.
Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza..
Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Nulla è innovato a riguardo dell'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, la quale continua a svolgersi in presenza, salvo la situazione delle “zone rosse” di cui si è trattato in precedenza.
Con l'occasione, e al fine di rispondere ad alcuni quesiti pervenuti al Dipartimento, ricordo la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l'autorità sanitaria abbia disposto l'isolamento comunitario.
Il dirigente scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell'istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio.
Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell'ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l'attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.
Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.
Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.
Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l'articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale”.
Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l'applicazione nelle “zone rosse” dell'articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza”.
In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001.
I contratti già sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.
L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”. Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L'unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI