Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 8 novembre 2020, n. 68/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• il DPCM del 3 novembre 2020;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 63 del 3.11.2020, n. 64 del 04.11.2020, n. 65 del 05.11.2020, n. 66 e n. 67 del 06.11.2020;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che, come risulta dalla lettera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria del 7 novembre 2020, n. di protocollo 156391, l'andamento epidemiologico relativo all'infezione SARS-CoV-2 si è ulteriormente aggravato su tutto il territorio della Provincia di Bolzano;
• che, sulla base di ciò e della seduta straordinaria della Giunta Provinciale dell'8 novembre 2020, si ritiene di introdurre ulteriori misure restrittive, che si aggiungono ove compatibili a quelle già precedentemente emanate, qui riassunte, al fine di presentare ai cittadini un quadro di riferimento chiaro;
 

ORDINA

che in tutti i Comuni dell'Alto Adige, dal 9 al 22 novembre 2020 compreso si applichino le seguenti disposizioni.
 

SPOSTAMENTI

1) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia. È consentito il rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o del partner;
2) all'interno del territorio comunale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner). Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
3) per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
4) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
5) i Sindaci possono disporre con misure proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;
 

COMMERCIO E SERVIZI

6) la sospensione di tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;
7) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 1, che restano comunque chiuse la domenica e nei festivi. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati dalle restrizioni di cui al primo periodo. Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
8) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;
9) è fatto obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
10) i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

11) Le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, la vendita da asporto, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare l'ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 8) e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;
12) è vietata la consumazione di pasti e bevande negli spazi pubblici all'aperto;
13) possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento interpersonale;
14) restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade;
15) le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo il personale sanitario impiegato nell'emergenza, quello reclutato dalla protezione civile, e in generale coloro che soggiornano nel territorio della Provincia di Bolzano per motivi di lavoro. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire, esclusivamente per il servizio dei propri ospiti.
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16) In tutti i Comuni, fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. Nelle scuole di musica le lezioni si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dalla distanza interpersonale;
17) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, degli istituti di formazione professionale, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e fatti salvi i casi eccezionali espressamente autorizzati nell'ambito della formazione professionale nel settore sanitario;
18) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
19) qualora un dirigente scolastico sia a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un alunno, di un docente o di un collaboratore all'integrazione della rispettiva scuola, adotta, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, le misure organizzative per passare dall'insegnamento in presenza alla didattica a distanza e, se necessario, avvia la sanificazione;
20) qualora un direttore della scuola dell'infanzia venga a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un bambino, di un collaboratore pedagogico o di un collaboratore all'integrazione, egli dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione, e in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, la sospensione dell'attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione.
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

21) Tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;
22) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.
 

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

23) È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dai predetti obblighi:
a) per coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore a sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
24) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
25) è vietato ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
26) nell'ambito del trasporto pubblico locale (tra cui autobus, treni, impianti a fune), i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni, e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore. La popolazione si avvale del trasporto pubblico locale solo per casi di assoluta necessità, o per esigenze lavorative, di salute o di studio. Ove possibile, allo scopo di alleggerire il carico di passeggeri nel trasporto pubblico locale, si raccomanda di preferire mezzi di trasporto privati;
27) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4; è in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di cibo e bevande;
28) salva la possibilità dei sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie; è consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4 e della presente ordinanza.
 

EVENTI, FESTE E RIUNIONI

29) Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
30) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
31) sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
32) sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente. Le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito;
33) sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
34) si raccomanda che le attività professionali nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza;
35) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
36) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
37) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
38) sono sospesi i concorsi ed esami che non possano tenersi in modalità a distanza. Nell'ambito dell'istruzione e formazione, le prove selettive disposte in connessione con bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui al DPCM del 3 novembre 2020.
 

SPORT

39) Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati;
40) indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che nell'anno corrente partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali;
41) gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti consentiti ai sensi del punto n. 40);
42) sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali attività.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

43) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
44) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro;
45) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
46) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
47) l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e socio-sanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
48) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora. Può inoltre mettere a disposizione dei Comuni, o di gestori incaricati dai Comuni, parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che sono giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali è in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
49) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2020, di prevedere che la decadenza dal beneficio di rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive. L'efficacia del presente punto non si esaurisce il 24 novembre 2020;
50) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica Covid- 19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
51) per la durata dello stato di emergenza, i gestori di servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all'assunzione provvisoria del personale sostitutivo strettamente necessario a far fronte all'emergenza sanitaria. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l'assunzione di persone collocate a riposo;
 

E REVOCA

dal momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 63 del 3.11.2020, n. 64 del 04.11.2020, n. 65 del 05.11.2020, n. 66 e n. 67 del 06.11.2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e al Ministro della Salute, per l'aggiornamento dell'ordinanza di cui all'articolo 2, punto 2 del DPCM del 3 novembre 2020.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario
Speciale per l'emergenza COVID-19


Allegati:
1) Elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite
2) Autodichiarazione […omissis…]

ALLEGATO 1 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico- sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esecraci specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici