Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 99
“Emergenza epidemiologica da Covid-19”
Ordinanza inerente i percorsi di formazione e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32 117 e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
1VISTA la L. n. 833/1978, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 1/2018, “Codice della Protezione Civile";
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. n. 6/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che, tra l’altro, dispone che le II Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’'’;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il D.L. n. 19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19), convertito con L. n. 35/2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "'Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in legge dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato IO del D.P.C.M. 26 aprile 2020";
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il D.L. n. 33/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 74/2020;
VISTO il D.L. n. 34/2020 cosiddetto “Rilancio Italia”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il D.L. n. 83/2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020", che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTI:
• il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
• il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTI, altresì:
• il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G. U 265 del 25 ottobre 2020";
CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
VISTO il D.L. n. 125/2020, con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020" con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”;
DATO ATTO che il richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevede:
• che il territorio nazionale, secondo i diversi livelli di rischio e di scenario, sia diviso in fasce: cosiddette “zona gialla", “zona arancione" e “zona rossa", con applicazione delle rispettive misure di contrasto e di contenimento del virus Covid 19;
• che la collocazione delle regioni nelle varie fasce sarà decisa dal ministro della Salute, sentiti i governatori delle Regioni, sulla base di 21 parametri;
• che per le zone collocate nelle zone cosiddette “gialle" e “arancione" sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare Io svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui essa è consentita ed è comunque consentito lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
DATO ATTO che le disposizioni del predetto D.P.C.M. 3 novembre 2020, si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020;
VISTA l’ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, con la quale sono state individuate le regioni per le quali si adottano le misure di cui all’articolo 2 del richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020 (cd “zona arancione") e le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto (cd “zona rossa");
DATO ATTO che la Regione Abruzzo, tenuto conto dell’attuale quadro pandemico territoriale, si colloca, al momento, nell’ambito delle regioni con un grado di rischio meno elevato (cosiddetta “zona gialla ”) e quindi con la previsione di misure di contrasto e di contenimento del virus meno stringenti;
RICHIAMATA, nello specifico, la Sezione 27 - Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale, dell’O.P.G.R. n. 70 del 07/06/2020;
PRESO ATTO della nota n. 0001990 del 05/11/2020 del Ministero dell’istruzione, recante specifiche disposizioni in ordine allo svolgimento dei percorsi di competenza, sulla base delle prescrizioni di cui al menzionato D.P.C.M. 3 novembre 2020;
RITENUTO, conseguentemente, di disciplinare i percorsi di istruzione e formazione a competenza regionale, secondo le modalità di seguito indicate:
• Percorsi ITS, IFTS e IeFP
I percorsi ITS, IFTS e IeFP, si svolgono per il 100% delle attività attraverso il ricorso alla didattica digitale, secondo le Linee Guida emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro - Sociale, cui si fa esplicito rinvio.
Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari.
E, altresì, consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in ragione delle specifiche necessità connesse alla particolare condizione dei medesimi.
Possono tenersi in presenza esclusivamente gli esami finali dei percorsi IeFP.
• Percorsi autorizzati ed erogati, a pagamento, dagli Organismi di formazione accreditati

Detti percorsi possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza, a nonna delle Linee di indirizzo emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro — Sociale, cui si fa esplicito rinvio.
Le disposizioni in materia di attività laboratoriali, tirocini curriculari e/o riferibili agli allievi con disabilità, dettate per i percorsi ITS, IFTS e IeFP, si ritengono estensibili, in analogia, Kg anche alle attività formative in argomento, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020.
È, infine, consentita, la didattica in presenza per i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
Per quanto attiene agli esami finali, è ammesso lo svolgimento da remoto, secondo le specifiche indicazioni operative di prossima adozione da parte del competente Dipartimento Lavoro - Sociale, cui si rimanda.
• Percorsi finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani
Le attività formative si svolgono da remoto, secondo le indicazioni operative di riferimento emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro - Sociale, cui si rinvia. Anche in questo caso, si ritengono applicabili le disposizioni relative alla possibilità di tenere in presenza le attività laboratoriali e/o teoriche riferibili agli allievi con disabilità, secondo le misure di sicurezza di cui alla predetta O.P.G.R. n. 70/2020.
• Percorsi finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/2020
Tali percorsi sono, allo stato attuale, sospesi. Potranno riavviarsi in modalità FaD/e-learning secondo le specifiche Linee di indirizzo in corso di adozione da parte della competente Autorità di Gestione.
RITENUTO, altresì, di dover disciplinare, nella presente fase emergenziale, alcuni specifici aspetti gestionali relativamente ai tirocini curriculari, ove previsti, che, pur non configurandosi come attività lavorativa, comportano da parte dell’allievo la partecipazione alle attività dell’azienda/struttura, a scopi non produttivi e, soprattutto, l’assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti, pertanto:
• relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell’Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 - 0004514 del 21/05/2020;
• in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale;
VISTO l’Allegato 9, al richiamato D.P.C.M. 3/11/2020, recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020;
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
DATO ATTO altresì che in base all’evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere oggetto di rimodulazione;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

ART. 1

I percorsi di istruzione e formazione a competenza regionale, si svolgono secondo le modalità di seguito indicate:
• Percorsi ITS, IFTS e IeFP
I percorsi ITS, IFTS e IeFP, si svolgono per il 100% delle attività attraverso il ricorso alla didattica digitale, secondo le Linee Guida emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro - Sociale, cui si fa esplicito rinvio.
Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari.
È, altresì, consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in ragione delle specifiche necessità connesse alla particolare condizione dei medesimi.
Possono tenersi in presenza esclusivamente gli esami finali dei percorsi IeFP.
• Percorsi autorizzati ed erogati, a pagamento, dagli Organismi di formazione accreditati

Detti percorsi possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza, a nonna delle Linee di indirizzo emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro - Sociale, cui si fa esplicito rinvio.
Le disposizioni in materia di attività laboratoriali, tirocini curriculari e/o riferibili agli allievi con disabilità, dettate per i percorsi ITS, IFTS e IeFP, si ritengono estensibili, in analogia, anche alle attività formative in argomento, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020.
E, infine, consentita, la didattica in presenza per i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
Per quanto attiene agli esami finali, è ammesso lo svolgimento da remoto, secondo le specifiche indicazioni operative di prossima adozione da parte del competente Dipartimento Lavoro - Sociale, cui si rimanda.
• Percorsi finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani
Le attività formative si svolgono da remoto, secondo le indicazioni operative di riferimento emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro - Sociale, cui si rinvia. Anche in questo caso, si ritengono applicabili le disposizioni relative alla possibilità di tenere in presenza le attività laboratoriali e/o teoriche riferibili agli allievi con disabilità, secondo le misure di sicurezza di cui alla predetta O.P.G.R. n. 70/2020.
• Percorsi finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/2020
Tali percorsi sono, allo stato attuale, sospesi. Potranno riavviarsi in modalità FaD/e-learning secondo le specifiche Linee di indirizzo in corso di adozione da parte della competente Autorità di Gestione.
 

ART. 2

I tirocini curriculari, ove previsti, pur non configurandosi come attività lavorativa, comportano da parte dell’allievo la partecipazione alle attività dell’azienda/struttura, a scopi non produttivi e, soprattutto, l’assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti, pertanto:
• relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli gg allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell’Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 -0004514 del 21/05/2020;
• in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
 

ART. 3

Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni regionali e nazionali in materia.
È rimessa ai competenti Servizi del Dipartimento Lavoro - Sociale, l’eventuale emanazione di circolari esplicative e/o l’adozione di specifici provvedimenti, in attuazione delle disposizioni assunte con la presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all’INAIL - Direzione Regionale Abruzzo, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.