Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 8 novembre 2020, n. 40/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la «possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; »;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l'art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 3 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
- n. 19/PC del 26 giugno 2020;
Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM dell'11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l'Ordinanza del ministro della salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l'Ordinanza del ministro della salute 09 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
Visto il DPCM del 14 luglio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;
Richiamate le proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. 21/PC dd. 15.07.2020 , n. 23/PC dd. 31.07.2020, n. 24/PC dd. 02.08.2020 e n. 26/PC dd. 31.08.2020 con le quali è stata prorogata, da ultimo a tutto il 07 settembre 2020, l'efficacia della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26 giugno 2020;
Visto il DPCM 07 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il quale, tra l'altro:
- sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
sono stati sostituiti gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto 2020, rispettivamente con gli allegati A, B e C;
Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020 recante “ Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visti il DPCM 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e il DPCM 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il DPCM 03 novembre 2020, in vigore dal giorno 6 novembre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il quale, tra l'altro si è disposto, all'articolo 1, comma 9, che, "... allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, applicano le seguenti misure:
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;”.
oo) sono chiusi gli impianti dei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti; .”;
Atteso che il predetto DPCM 03 novembre 2020 dispone, all'articolo 11 (Misure in materia di trasporto pubblico di linea) che:
" 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15;
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.”;
Atteso che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non sono al momento applicate le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 03 novembre 2020;
Preso atto che tra le misure disposte all'articolo 1 del predetto DPCM 03 novembre 2020:
- viene prevista per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, un‘attività di didattica a distanza per il 100%, fatte salve le disposizioni particolari che consentono un limitato svolgimento della didattica in presenza;
- sono consentiti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- viene fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
Richiamate le altre disposizioni del predetto DPCM 03 novembre 2020 ed in particolare gli artt. 6 e 7 in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e degli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;
Preso atto dei contenuti degli allegati 14, 15 e 16 del DPCM 03 novembre 2020;
Ritenuto che il coefficiente di riempimento dei mezzi, indicato all'interno dell'allegato 15 al DPCM 03 novembre 2020, recante “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, debba essere letto in combinato disposto con quanto previsto all'articolo 1, comma 9, lettera mm) del predetto DPCM;
Ritenuto per quanto sopra di disporre:
- Il limite del 50% della capacità prevista dalla carta di circolazione quale coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo;
- l'applicazione, sul territorio regionale, delle altre disposizioni di cui al DPCM 03 novembre 2020 e le relative linee guida di cui all'“Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)”, e all' “Allegato16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)”, comprese le disposizioni relative alla capienza e modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario tranviario, lagunare, costiero e marittimo, dei servizi transfrontalieri, nonché dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto di persone non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, per i servizi di trasporto dedicato (scuolabus) e per il trasporto pubblico funiviario;
Valutato opportuno precisare che la capienza dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale di linea, ferroviario e automobilistico e dei servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) è la seguente:
- servizi di trasporto di linea TPL (urbano ed extraurbano) svolti in modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione sino all'50% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoga % di riempimento è applicata ai servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione e per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati ncc, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto di linea TPL svolti in modalità ferroviaria: è ammessa l'occupazione sino al 50% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoga % di riempimento è applicata ai servizi ferroviari di linea svolti mediante autobus, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado svolti con modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione dell'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato. E' consentita l'occupazione sino al 100% dei posti per i quali il mezzo è omologato, per un massimo di 15 minuti (alla fine della corsa nel percorso casa-scuola o all'inizio della corsa nel percorso scuola-casa);
Ritenuto inoltre:
- in considerazione del fatto che i servizi di trasporto pubblico locale in atto non sono configurati quali servizi dedicati agli istituti scolastici, ma risultano dedicati ad assicurare il soddisfacimento delle complessive esigenze di mobilità presenti sul territorio regionale, di non procedere al momento ad una rimodulazione degli stessi, se non in caso di effettivo non utilizzo;
- di demandare alla Cabina di Regia sul TPL attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, eventuali rimodulazioni rese opportune delle mutate condizioni della domanda, evitando comunque che tali rimodulazioni possano provocare sovraffollamento dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità via via presenti assicurando la preventiva informazione ai viaggiatori.
- di sospendere, tenuto conto delle tempistiche tecniche necessarie ad attuare tale sospensione, i servizi ferroviari trasfontalieri con la Slovenia;
Ritenuto altresì di confermare le seguenti disposizioni in vigore a seguito delle Ordinanze contingibili ed urgenti n.19/PC dd. 26.06.2020 e n. 18/PC dd. 19.06.2020, e da ultimo dell'Ordinanza Contingibile ed urgente n. 28/PC dd. 09 settembre 2020;
- al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull'obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l'organizzazione e l'attuazione delle relative attività;
- di confermare la Cabina di Regia, attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
- di confermare lo specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall'emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico;
- di far pervenire settimanalmente, a mezzo PEC, a cura dei singoli gestori dei servizi di TPL, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale, in riferimento all'obbligo di utilizzo delle mascherine e alle altre disposizioni contenute nel DPCM 03 novembre 2020 e nella presente Ordinanza, si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate, provvedendo altresì alla trasmissione dei dati relativi ai servizi svolti e ai viaggiatori trasportati.
Ritenuto infine che per tutte le altre fattispecie relative al trasporto di persone siano da applicarsi le indicazioni e prescrizioni di cui al DPCM 03 novembre 2020 e relativi allegati;
Ritenuto pertanto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. per quanto in premessa sono applicate, a partire dal 09 novembre 2020, sul territorio regionale, le disposizioni del DPCM 03 novembre 2020 e le relative linee guida di cui agli allegati “Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)”, e “Allegato16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)”, comprese le disposizioni relative alla capienza e modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario tranviario, lagunare, costiero e marittimo, dei servizi transfrontalieri, nonché dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto di persone non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, per i servizi di trasporto dedicato (scuolabus);
2. in considerazione del fatto che i servizi di trasporto pubblico locale in atto non sono configurati quali servizi dedicati agli istituti scolastici, ma risultano dedicati ad assicurare il soddisfacimento delle complessive esigenze di mobilità presenti sul territorio regionale, di non procedere al momento ad una rimodulazione degli stessi, se non in caso di effettivo non utilizzo;
3. di demandare alla Cabina di Regia sul TPL attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, eventuali rimodulazioni rese opportune delle mutate condizioni della domanda, evitando comunque che tali rimodulazioni possano provocare sovraffollamento dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità via via presenti assicurando la preventiva informazione ai viaggiatori.
4. di sospendere sino a nuova indicazione, tenuto conto delle tempistiche tecniche necessarie, i servizi ferroviari trasfontalieri con la Slovenia;
5. di precisare che la capienza dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale di linea, ferroviario e automobilistico e dei servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) è la seguente:
- servizi di trasporto di linea TPL (urbano ed extraurbano) svolti in modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione sino all'50% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoga % di riempimento e modalità è applicata ai servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione e per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati ncc, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto di linea TPL svolti in modalità ferroviaria: è ammessa l'occupazione sino all'50% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l'utilizzo dei posti a sedere. Analoga % di riempimento e modalità è applicata ai servizi ferroviari di linea svolti mediante autobus, con il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- servizi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado svolti con modalità automobilistica: è ammessa l'occupazione dell'80% dei posti per i quali il mezzo è omologato. E' consentita l'occupazione sino al 100% dei posti per i quali il mezzo è omologato, per un massimo di 15 minuti (alla fine della corsa nel percorso casa-scuola o all'inizio della corsa nel percorso scuola-casa);
6. al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull'obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l'organizzazione e l'attuazione delle relative attività;
7. di confermare la Cabina di Regia, attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
8. di confermare l'istituzione di uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall'emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico;
9. di far pervenire settimanalmente, a mezzo PEC, a cura dei singoli gestori dei servizi di TPL, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale, in riferimento all'obbligo di utilizzo delle mascherine e alle altre disposizioni contenute nel DPCM 03 novenbre 2020 e nella presente Ordinanza, si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate, provvedendo altresì alla trasmissione dei dati relativi ai servizi svolti e ai viaggiatori trasportati.
L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
Si segnala che l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si dà atto che all'accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: «COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd.» secondo le seguenti modalità:
- per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,
- per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 08 novembre 2020.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga