Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilat-Uil
Settori: Tessili, Calzature, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Costituzione delle parti
Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Disposizioni generali.
Art. 2 - Reclami e controversie.
Art. 3 - Distribuzione contratto.
Art. 4 - Esclusiva di stampa.
Art. 5 - Decorrenza e durata
Capitolo II - Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva
Art. 6 - Le relazioni industriali nel settore calzaturiero.
Occupazione-investimenti-mercato del lavoro.
• 1) Osservatorio di settore

• 2) A livello regionale
• 3) A livello territoriale
• 4) Distretti industriali calzaturiero
• 5) A livello aziendale
Art. 6 bis - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 6 ter - Andamento attività produttiva.
Art. 7 - Formazione professionale.
Art. 7 bis - Lavoro esterno.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
• Numero dei componenti delle RSU
Art. 8 bis - Delegato d'impresa.
Art. 9 - I livelli di contrattazione
Art. 9 bis - Il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 9 ter - La contrattazione aziendale.
• 1. Soggetti

• 2. Requisiti
• 3. Finalità e contenuti
• 4. Procedure di consultazione e di verifica
• 5. Procedure
Art. 10 - Aspettative dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali.
Art. 11 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 13 - Assemblee.
Art. 14 - Affissioni.
Art. 15 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 16 - Rapporti sindacali.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzioni - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Art. 19 - Visita medica.
Art. 20 - Contratto a termine.
Art. 21 - Lavoratori handicappati ed invalidi.
Art. 21 bis - Lavoratori tossicodipendenti conservazione del posto.
Art. 22 - Periodo di prova.
Art. 23 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Art. 24 - Mutamento e cumulo di mansioni.
Art. 25 - Orario di lavoro.
• A) Regime ordinario

• B) Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 26 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 26 bis - Lavoro ripartito (job sharing).
Art. 27 - Lavoro a turni.
Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 29 - Lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo - maggiorazione.
Art. 29 bis - Banca delle ore.
Art. 30 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 31 - Inizio e fine di lavoro.
Art. 32 - Permessi di entrata e uscita.
Art. 33 - Riposo settimanale.
Art. 34 - Giorni festivi.
Art. 35 - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 36 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 37 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 39 - Trasferte.
Art. 40 - Invenzioni del lavoratore.
Art. 41 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 42 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Art. 43 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 44 - Assenze.
Art. 45 - Servizio militare.
Art. 46 - Congedo matrimoniale.
Art. 46 bis - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 48 - Malattia.
Art. 49 - Anticipazione del trattamento economico per malattia e infortunio a carico degli istituti previdenziali.
Art. 50 - Abiti di lavoro.
Art. 51 - Mense.
Art. 52 - Iniziative a sostegno della formazione continua.
Art. 53 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Art. 53 bis - Indennità scolastiche.
Art. 54 - Ambiente di lavoro.
Art. 55 - Disciplina aziendale.
Art. 56 - Regolamento interno.
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 58 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 59 - Norme per il licenziamento.
Art. 60 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 62 - Indennità in caso di morte.
Art. 63 - Certificato di lavoro.
Art. 64 - Fondo di solidarietà.
Art.64 bis - Previdenza complementare - norme per calcolare la contribuzione.
Capitolo V - Lavoro a domicilio
Art. 65 - Disciplina del lavoro a domicilio.
• a) Definizione di lavoro a domicilio.

• b) Limiti e divieti.
• c) Libretto personale di controllo.
• d) Responsabilità del lavorante a domicilio.
• e) Retribuzione.
• f) Maggiorazioni della retribuzione.
• g) Verifiche - Comunicazioni e controversie.
  • h) Lavoro notturno e festivo.
• i) Pagamento delle retribuzioni.
• l) Fornitura materiale.
• m) Norme generali.
• n) Attività sindacale.
• o) Procedure per la disoccupazione ordinaria.
Capitolo VI
Art. 66 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
• A) Apprendistato

• B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a 20 anni
• C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
• D) Contratti di formazione e lavoro (CFL)
• E) Disposizioni finali
Art. 66 bis - Contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
• Casi di stipula
• Percentuale di lavoratori temporanei utilizzabili rispetto ai lavoratori
• Occupati a tempo indeterminato
• Non è consentita l'utilizzazione di lavoro temporaneo nei seguenti casi
• Trattamento economico e normativo
• Comunicazione alle RSU
Parte operai
Art. 67 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 68 - Periodo di addestramento.
Art. 69 - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 70 - Lavoro discontinuo.
Art. 71 - Lavoro a cottimo.
Art. 72 - Tredicesima mensilità.
Art. 73 - Ferie.
Art. 74 - Malattia e infortunio non sul lavoro - trattamento economico.
Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 76 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative.
Art. 77 - Trasferimenti.
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte intermedi
Art. 79 - Tecnici.
• Responsabilità civili e penali.
• Trasferimenti.
• Formazione professionale.
Art. 80 - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale.
Art. 81 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative.
Art. 82 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 83 - Tredicesima mensilità.
Art. 84 - Alloggio.
Art. 85 - Ferie.
Art. 86 - Trasferimenti.
Art. 87 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 88 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Parte impiegati
Art. 90 - Quadri - Tecnici - Impiegati.
• Quadri.
• Tecnici - Impiegati.
• Responsabilità civili e penali.
• Trasferimenti.
• Formazione professionale.
Art. 91 - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato.
Art. 92 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative.
Art. 93 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 94 - Tredicesima mensilità.
Art. 95 - Alloggio.
Art. 96 - Ferie.
Art. 97 - Trasferimenti.
Art. 98 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 99 - Tutela della maternità.
Art. 100 - Indennità maneggio denaro - Cauzioni.
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 102 - Previdenza.
Parte allegati
Allegato n. 1 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Modalità di costituzione e funzionamento.
• 1. Ambito ed iniziative per la costituzione.
• 2. Elezioni.
• 3. Numero dei componenti.
• 4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
• 5. Compiti e funzioni.
• 6. Durata e sostituzione nell'incarico.
• 7. Revoca della RSU.
• 8. Clausola di salvaguardia.
Allegato n. 2 Parte retributiva
• Aumenti contrattuali e relative decorrenze
• Una tantum
Allegato n. 3 Processi di ristrutturazione
Allegato n. 4 Fondo di solidarietà per i dipendenti lavoranti ad orario ridotto
Allegato n. 5 Legge 29 maggio 1982 n. 297 - Disciplina del TFR.
Allegato n. 6 Legge 18 dicembre 1973 n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
Allegato n. 7 Fondo nazionale di previdenza integrativa
• Scambio di lettere
• Lavori usuranti
Allegato n. 8. Dichiarazione congiunta sul dialogo sociale
Allegato n. 9 . Dichiarazione sul commercio internazionale tessile-abbigliamento- calzature, sul traffico di perfezionamento passivo e sul Codice di Condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali.
Parte protocolli
Protocollo n. 1 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 3 Dichiarazione Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Protocollo n. 4 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 5 Protocollo d'intesa Interruzioni lavorative e ricorso alla Cig ordinaria.
Protocollo n. 6 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo n. 7 Dichiarazione congiunta previdenza integrativa
Protocollo n. 8 Processi di ristrutturazione contrazione dell'orario di lavoro
Protocollo n. 9 Sviluppo del sistema moda e dell'occupazione al sud
Protocollo n. 10 Casistica malattia nei casi di CIG e CIGS

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 maggio 2000 per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore calzaturiero 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2003

Costituzione delle parti
In Milano il 19 maggio 2000, tra Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile- Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio (Uniontessile) […] con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento […] e con l'assistenza della Confederazione italiana della Piccola e Media Industria (Confapi) […] e Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) […] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) […] con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il presente CCNL, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie del settore calzaturiero associate a Uniontessile.

Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 2 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d'intervento delle RSU previste dalla legge 20.5.70 n. 300, delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti OO.SS. nazionali, regionali o territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione.

Capitolo II - Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva
Art. 6 - Le relazioni industriali nel settore calzaturiero.
Occupazione-investimenti-mercato del lavoro.

Le parti si danno atto che quanto concordato nel presente capitolo costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende rappresentate da Uniontessile. Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per l'elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo del settore calzaturiero anche in riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito da Uniontessile a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) Osservatorio di settore
Tra Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta si conviene di approfondire il reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni d'intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria calzaturiera anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei singoli settori, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
A tale fine tra Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta, viene istituito un Osservatorio nazionale della piccola e media industria calzaturiera.
Sono materie di pertinenza dell'Osservatorio:
- andamento congiunturale dei comparti;
- formazione;
- interpretazioni contrattuali;
- lavoro esterno
L'Osservatorio nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed elaborazioni di strutture anche esterne e/o paritetiche e attraverso canali attivati da queste strutture si pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e dei fenomeni del settore e dei suoi comparti e uno scopo propositivo di indicazioni e suggerimenti alle sedi istituzionali per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.
Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle parti che lo compongono, che consentiranno a Uniontessile e Filta, Filtea e Uilta di procedere a un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente ai problemi della scuola e della formazione professionale per quanto attiene:
a) gli interventi nei confronti degli enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;
b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
[…]
d) ai riflessi ecologici dell'insediamento industriale calzaturiero;
e) alle prospettive produttive e di politica commerciale con particolare riferimento all'importazione e all'esportazione;
f) ai programmi d'investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
g) alla struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
n) le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con l'Accordo interconfederale Confapi/Cgil, Cisl, Uil del 31.3.95 sui contratti di formazione e lavoro (CFL).
L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.
Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo dell'occupazione e, a tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.
Le parti annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito dall'Osservatorio, integrato con altra utile documentazione, valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, i bisogni formativi presenti e prevedibili, l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo dell'istruzione, formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello interconfederale.
La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
Allo scopo di rendere operativo l'Osservatorio si conviene che lo stesso sarà composto da 6 membri di cui 3 di parte imprenditoriale e 3 di parte sindacale. Il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio verrà approvato nel corso della 1a riunione all'unanimità. I nominativi dei rappresentanti dovranno pervenire a Uniontessile nazionale, che nella fase d'avvio svolgerà compiti di segreteria, entro il 31.12.00. Uniontessile, Filta, Filtea e Uilta s'impegnano a ricercare fonti e forme di finanziamento.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovative e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio nazionale tessile/Abbigliamento e Calzatura Piccola e Media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende della piccola e media industria (intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi) è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi ed organizzare occasioni di valutazione ed orientamento circa:
- i processi di internazionalizzazione;
- il terzismo;
[…]

2) A livello regionale
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre a un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza agli organismi bilaterali regionali di cui agli Accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95 e successive intese.

3) A livello territoriale
Le associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle OO.SS. elementi conoscitivi globali per settori (tessile, confezioni, ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato d'applicazione della legge 9.12.77 n. 903 e legge n. 125/91 (parità uomo-donna);
- l'andamento, per quanto a conoscenza, del fenomeno del lavoro parasubordinato atipico intendendosi per tale le collaborazioni coordinate e continuative e quelle occasionali, suddivisi per tipologia di rapporto e d'impiego
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile e le esuberanze indotte da crisi aziendali o territoriali;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
[…]
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati ala conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto a mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende d'impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività d'orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.
Anche attraverso l'attivazione di strumenti di bilateralità, potranno essere sperimentati la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, la tipologia delle assunzioni, la flessibilità, orientati a recepire le opportunità di mercato e a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti uniformi per imprese e lavoratori.

4) Distretti industriali calzaturiero
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore calzaturiero/ calzature da identificare in incontri nazionali tra le parti d'intesa e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati momenti d'analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:
- lo stato d'applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile e degli accordi interconfederali sui CFL;
- i dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
[…]
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende d'impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto d'informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti e degli organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione e attuazione di loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore calzaturiero.
Anche attraverso l'attivazione di strumenti di bilateralità, potranno essere sperimentati la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, la tipologia delle assunzioni, la flessibilità, orientati a recepire le opportunità di mercato e a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti uniformi per imprese e lavoratori.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione a livello locale, le rispettive organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad esempio Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di rapportarsi con enti, organismi esterni e centri di formazione per il calzaturiero.
Le parti individuano, indicativamente, i seguenti distretti:
San Mauro Pascoli
Riviera del Brenta
Casarano
Barletta
Montebelluna
Fermo-Macerata

5) A livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 85 dipendenti, tramite le Sezioni territoriali Uniontessile, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OO.SS. di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale nelle sue diverse tipologie;
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
- allo stato d'applicazione delle legge di parità (legge 9.12.77 n. 903 e legge n. 125/91);
- allo stato d'applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'accordo interconfederale sui CFL;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti d'apprendistato in atto.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zona territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali. In relazione alla Direttiva UE 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito d'individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore calzaturiero nel suo complesso, anche alle OO.SS. nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 6 ter - Andamento attività produttiva.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione d'orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 25, Parte generale per i permessi per riduzione d'orario; art. 28 Parte generale per le modalità applicative della flessibilità, art. 34 Parte generale per le ex festività; art. 73 Parte operai, 85 Parte intermedi, 96 Parte impiegati per le ferie).
[…]

Art. 7 - Formazione professionale.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
- agevolare l'indirizzo dei processi d'adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
- fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sull'utilità di:
A livello nazionale
utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi dell'art. 6 al fine:
- di esaminare congiuntamente gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
- di esaminare congiuntamente gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Avviare un confronto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con il Ministero della pubblica istruzione e con la Conferenza Stato-Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
- promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
- individuare la possibilità dell'istituzione di un corso di laurea ad indirizzo calzaturiero nella facoltà d'ingegneria;
- sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad indirizzo tessile-abbigliamento-calzature la cui assenza costituisce grave fattore negativo per la possibilità d'assunzione di personale specializzato.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati da Uniontessile e da rappresentanti designati congiuntamente da Filta, Filtea e Uilta con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore:
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e d'orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono da considerare progetti convenuti con le OO.SS. e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

A livello territoriale e distretti
approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende d'impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in CFL;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti e agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi degli Accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile- abbigliamento-calzature.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.

A livello aziendale
1) Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 52, Parte generale, "Iniziative a sostegno della formazione continua"
2) Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno a una valutazione congiunta.
3) Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
4) In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al punto 2 del precedente paragrafo

Progetti formativi
Le parti convengono sull'opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare congiuntamente.

Art. 7 bis - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano ad operarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del tessile- abbigliamento e calzature svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato;
2) le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alla quali sia stato commesso, nell'anno precedente in modo sistematico e sui CCNL da queste applicati;
3) le API territoriali e le OO.SS. territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'API territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l'API territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza,
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5, legge 20.5.75 n. 164, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell'ambito dell'Osservatorio congiunturale e strutturale tessile-abbigliamento- calzature, funzioni di monitoraggio del fenomeno, riconducendo ad esso anche l'invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (legge 31.12.96 n. 675).
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'API territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria API territoriale alle API territoriali nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le API territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con le altre organizzazioni imprenditoriali del settore tessile-abbigliamento e calzature.
[…]
Chiarimento a verbale.
Con la normativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventualmente altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d'intervento previste dalle norme esistenti.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 8 bis - Delegato d'impresa.

Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla legge n. 300/70 per le RSU.

Art. 9 ter - La contrattazione aziendale.
1. Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende e alle associazioni imprenditoriali e dall'altra alle RSU e ai sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

2. Requisiti
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

4. Procedure di consultazione e di verifica
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato d'attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 10, paragrafi 3 e 4 del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.

5. Procedure
a) La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall'inizio della medesima.
b) Viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica d'informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4 e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello e all'evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali
sottoscritti.

Art. 13 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]

Art. 14 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili e frequentati a tutti i lavoratori nell'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 16 - Rapporti sindacali.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità è comunque impegno delle parti, tenuto anche conto di quanto previsto nell'Accordo interconfederale 12.1.83, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui all'art. 6, Parte generale del presente contratto, a richiesta di una delle parti, l'esame avverrà con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.

Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.

L'ammissione al lavoro delle donne dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 19 - Visita medica.
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.
In adempimento alle vigenti norme di legge i dipendenti addetti alle lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive ivi compreso collanti e solventi ai sensi della tabella emessa al DPR n. 303/56, devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche.

Art. 21 - Lavoratori handicappati ed invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati e alla necessità del migliore inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, s'impegnano a favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la Direzione aziendale e le RSU l'esistenza di concrete possibilità d'inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione al fine di agevolare il processo di recupero e d'integrazione, avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte purché i relativi inserimenti risultino computabili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità d'idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti operano gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 6, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi ed handicappati allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ad acquisire capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 23 - Inquadramento unico dei lavoratori.
[…]
Le parti ritengono che apprezzabili modifiche all'organizzazione del lavoro possano migliorare le opportunità di crescita professionale dei lavoratori e della loro partecipazione al processo produttivo, atteso che un ottimale utilizzo e valorizzazione delle capacità professionali, tenendo conto sia della pluralità delle mansioni sia della disponibilità alla mobilità interna, costituiscono elementi significativi anche ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale.
L'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro o di innovazioni tecnologiche verrà verificata con la RSU preventivamente all'introduzione stessa, anche al fine di esaminare gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
Le imprese calzaturiere dichiarano la loro disponibilità di favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarano inoltre la loro disponibilità a sperimentare forme di lavoro che consentano la responsabilità collettiva di gruppi di lavoratori, maggiore partecipazione ed autonomia nello svolgimento del lavoro.

Declaratorie ed esemplificazioni
[…]
Le imprese calzaturiere dichiarano la loro disponibilità di favorire, ove possibile, e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarazione a verbale.
[…]
In considerazione della peculiarità delle mansioni espletate dagli addetti ai videoterminali, le parti si danno atto di ricercare all'interno dei turni di lavoro diverse collocazioni operative, al fine di provvedere ipotesi di permanenza al videoterminale inferiore al normale turno.
Chiarimento a verbale.
[…]
Viene istituita una "Commissione paritetica per l'inquadramento", con lo scopo di rivedere gli inquadramenti previsti dal CCNL e che dovrà terminare i propri lavori entro il 31.12.01.
Le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno al termine dei lavori della Commissione per una verifica relativa ai risultati conseguiti.
In particolare valuteranno come recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale più rispondente alle realtà produttive ed organizzative dei comparti;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
Le parti sempre al fine di agevolare la complessiva operazione di aggiornamento e modernizzazione dell'inquadramento condotta dalla Commissione, concordano d'istituire livelli intermedi tra il 2° e il 3° e tra il 3° e il 4° livello.
I criteri e le modalità di riconoscimenti di tali livelli saranno definiti dalla Commissione.
Tali livelli e i relativi trattamenti retributivi, individuati dalle stesse parti nazionali, saranno definiti in sede di rinnovo della parte economica del presente contratto. In tale contesto saranno computati i costi conseguenti.

Art. 25 - Orario di lavoro.
A) Regime ordinario

- La durata dell'orario normale contrattuale è di 39 ore settimanali;
- la durata dell'orario normale contrattuale, può anche essere di 40 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale sottoscritto tra le parti;
- l'orario normale contrattuale non potrà superare le 8 ore giornaliere.
L'orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive mediante esame in sede aziendale.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori - di:
- altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane:
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regine ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi d'orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.

Art. 27 - Lavoro a turni.
È considerato lavoro a turni quello prestato da lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a turno è di 8 ore per turno, ragguagliato alle ore settimanali, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezzora giornaliera per turno sulla base di quanto previsto all'art. 25.
In tal caso la riduzione annua è ragguagliata a 52 ore comprensive della mezzora di riposo e, nel caso di utilizzo frazionato inferiore all'intera giornata, ragguagliato a 49 ore.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, un intervallo di mezzora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezzora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile medio di cottimo realizzato nelle ore effettive di lavoro.
Il riposo dei lavoratori turnisti deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro, o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso affisso nell'albo aziendale, salvo casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire all'atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai e gli apprendisti è soggetto alla disciplina del presente articolo, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo del lavoro a turni e, inoltre, il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di uno dei turni, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a turni verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in attuazione alla norma di cui all'art. 25, Parte generale.
Per le ore di lavoro a turno, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Altre distribuzioni d'orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli d'utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro sui primi 6 giorni settimanali finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giorni settimanali per il lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Le modalità applicative di tali strutture d'orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi d'orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione d'orario a 36 ore settimanali).

Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Uniontessile e Filta, Filtea e Uilta riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni d'intensità produttiva dell'anno, si darà luogo a regimi diversi d'orario settimanale, ivi compresa la prestazione di lavoro nella giornata di sabato, che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minor prestazione nei periodi d'inferiore intensità produttiva.
[…]
Tale regime d'orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1) esecuzione di campionari;
2) puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3) adesione ed andamenti stagionali di mercato;
4) esecuzione di commesse straordinarie;
5) superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
Anomali tassi d'assenza del lavoro, come pure casi di analoga importanza, ma non compresi nell'elenco precedente, formeranno oggetto di valutazione tra le parti a livello aziendale.
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo a un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza è impegno comune delle parti ad incontrarsi tempestivamente per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra.
Qualora, a livello aziendale, non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo a un incontro a livello territoriale con le rispettive organizzazioni, per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Tale incontro avverrà normalmente entro 1 settimana dalla richiesta od entro 2 giorni in caso di particolare urgenza e, comunque preventivamente rispetto all'inizio del periodo di flessibilità indicato. Le ore in questo modo prestate oltre l'orario settimanale, fino a un massimo di 96 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorate del 20%.
[…]
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili saranno oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni quali: recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo o altre soluzioni compensative.
[…]
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnati a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 29 - Lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo- maggiorazione.
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto d'esame preventivo tra Direzione e RSU, fatta salva la volontarietà.
Le ore di flessibilità effettivamente prestate a norma dell'art. 28 (Flessibilità dell'orario di lavoro) concorrono al raggiungimento del monte ore straordinario sopra indicato.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e 180 ore saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in data da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in data indicata dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
A fronte di esigenze aziendali e/o aventi il carattere dell'eccezionalità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni e impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda) avrà luogo in sede aziendale un esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSU sulle necessità manifestate e finalizzato ad individuare le modalità di attuazione utili a rispondere tempestivamente a tali esigenze.
Fatto salvo il limite di cui sopra, l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi di fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore. Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Su richiesta delle RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello d'utilizzo del monte ore aziendale, di cui al comma 3.
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 - Durata della prestazione - del citato decreto legislativo, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e in mancanza delle associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
[…]

Art. 29 bis - Banca delle ore.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni previste dal CCNL che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno e per iscritto, la sua volontà di recupero; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai 2 commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività del presente contratto.
Sono escluse da tali disposizioni le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o che le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggior utilizzo degli impianti.

Art. 30 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 31 - Inizio e fine di lavoro.
[…]
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro e abbandonare il proprio posto di lavoro, prima del segnale di cessazione.
[…]

Art. 32 - Permessi di entrata e uscita.
Durante il lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito al lavoratore di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
La stessa disposizione vale anche per i lavoratori sospesi o licenziati.
[…]

Art. 33 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade di domenica, come è stato stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 42 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili occorrenti, il lavoratore dovrà farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di consegnare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario, ha il diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti.
[…]

Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ivi compresa la polineurite tossica nei casi assistiti dall'Inail […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le RSU, a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[…]

Art. 50 - Abiti di lavoro.
[…]
Per le lavorazioni le quali, la loro natura, comportino una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi.
Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori un concorso nelle spese nella misura del 20%.
L'obbligo del concorso dell'azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro 3 mesi dalla data d'assunzione.

Art. 54 - Ambiente di lavoro.
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSU sui rischi e sulle misure di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione in quanto previsto alla lett. b) del presente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla lett. c) del presente comma.
Le RSA:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'articolo 9, legge n. 300/70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, legge 23.12.78 n. 833, ai servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo sulla base delle Convenzioni tipo stabilite dalle USL. I medici e i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico a loro affidato.
Le RSU, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta, farsi affiancare dai lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rivelazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di codesti compiti relativi all'ambiente di lavoro, è riconosciuta alle RSU la facoltà di designare al proprio interno l'incaricato alla sicurezza, delegato ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Il relativo nominativo sarà comunicato per iscritto alla Direzione aziendale.
L'incaricato alla sicurezza, nell'ambito della regolamentazione predetta, potrà sottoporre alla Direzione aziendale, in appositi incontri, eventuali situazioni di probabile rischio ambientale e, qualora non sia possibile individuare all'interno dell'azienda una soluzione, di comune accordo con la Direzione aziendale e di concerto con le RSU, concorderà la chiamata di istituti, società od esperti di comprovata capacità professionale e scientifica, specializzati nella materia, per verificare la reale entità del problema e, se necessario, individuare le più idonee ed adeguate soluzioni, avuto presente anche il costo dell'intervento stesso.
La Direzione si farà carico di richiedere, a proprie spese, l'intervento di codesti esperti, il cui parere sarà sottoposto contestualmente all'incaricato alla sicurezza e alla Direzione aziendale.
Preso atto dell'utilità della realizzazione di quanto previsto nel parere, e stabilite le modalità d'intervento, avute presenti anche le necessità tecnico-produttive, la Direzione provvederà all'esecuzione di quanto necessario, consentendo all'incaricato alla sicurezza la verifica della corretta esecuzione dei progetti, definiti dalle parti.
Detta procedura, qualora determini ad avviso di entrambe le parti il superamento del problema, assorbirà quanto previsto al 2° alinea, comma 1, del presente articolo ed eviterà unilaterali ricorsi agli enti preposti.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui al comma 1, in ordine ai seguenti fattori:
microclima e altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro (es.: fumo, gas, vapori, ecc.);
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri sono tenuti dall'azienda a disposizione delle RSU.
I dati relativi potranno essere oggetto d'esame periodico fra le aziende e RSU anche ai fini di un adeguato intervento infortunistico.
Le RSU potranno, a richiesta, prendere visone delle denunce di esercizio e delle denunce d'infortunio di cui agli artt. 16 e 53, T.U. 30.6.65 n. 1124.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno su richiesta alle RSU copia delle comunicazioni, che, ai sensi della legge 23.12.78 n. 833 dovranno inviare alle USL con l'indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e dei materiali o delle sostanze che s'intendono inserire nel ciclo produttivo aziendale. Forniranno inoltre alle RSU informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda i valori minimi dei fattori di nocività d'origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 4, ultimo comma e n. 24, n. 14 della legge 23.12.78, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui al comma 1, 2° alinea, e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e di rischio si rinvia all'art. 27, legge 23.12.78 n. 833.
Nel libretto sanitario e di rischio verranno registrati i dati analitici concernenti le visite d'assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 20.5.70 n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i rischi derivanti dalla lavorazione a cui è attualmente adibito il lavoratore, nonché i dati relativi alla maternità.
Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia e allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23.12.78 n. 833.
Le parti concordano sull'esigenza che i dati scaturiti da indagini e ricerche effettuate dai servizi sanitari aziendali vengano messi a disposizione delle USL e delle RSU.
Le parti, inoltre, concordano di verificare a livello territoriale i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.

Norme applicate
1) In applicazione di quanto previsto al comma 1, le RSU potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2) I dati delle relazioni effettuate dagli Enti di cui al comma 1 saranno a cura dell'azienda, riportati sui registri di cui al comma 3, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al comma 5 le RSU e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni, che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva apposita visita oculistica;
eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di verifica in sede aziendale.
La documentazione così formulata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra le RSU e azienda.

Dichiarazione a verbale.
Restano salvi gli accordi aziendali in atto complessivamente più favorevoli.

Art. 55 - Disciplina aziendale.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza. L'azienda porterà a conoscenza dei lavoratori le persone dalle quali dipendono e alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende da suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori, nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo sempre riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.

Art. 56 - Regolamento interno.
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità, non potranno essere in contrasto con quelle previste del presente contratto e con le norme interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile e frequentato.

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa fino a un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e dell'indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
[…]
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli;
i) che, in qualunque modo, trasgredisca alle norme e ai doveri di cui ai singoli articoli del presente contratto e dei regolamenti o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina.
[…]

Art. 59 - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.66 n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20.5.70 n. 300) e l'art. 2119 C.C.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implicano pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per una medesima mancanza o a una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione in confronto dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificano motivo di licenziamento.
[…]

Art. 64 - Fondo di solidarietà.
Norme applicative.

1) In applicazione di quanto previsto al comma 1, le RSU potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2) I dati delle relazioni effettuate dagli Enti di cui al comma 1 saranno a cura dell'azienda, riportati sui registri di cui al comma 3, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al comma 5 le RSU e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni, che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2.

Capitolo V - Lavoro a domicilio
Art. 65 - Disciplina del lavoro a domicilio.
a) Definizione di lavoro a domicilio.

È lavorante a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità d'esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavorante a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavoro in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno.

b) Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali unitamente, alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

c) Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavorante a domicilio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

d) Responsabilità del lavorante a domicilio.
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

e) Retribuzione.
[…]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra s'intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e alle OO.SS. dei lavoratori di pari livello con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoranti a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Nelle zone in cui è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al comma 1 potrà inoltre richiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche le quali, o a livello territoriale o a livello di zone omogenee preventivamente individuate tra le parti, definiranno le tariffe di cottimo entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSU per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.
6) Allo scopo di seguire l'andamento complessivo del fenomeno, è costituito a livello nazionale un gruppo di lavoro tra Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta nell'ambito del quale verranno esaminate tutte quelle iniziative tese a consentire la determinazione delle tariffe di cottimo per i lavoranti a domicilio.
[…]

g) Verifiche - Comunicazioni e controversie.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dalla lett. a) della presente normativa, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU e ai sindacati territoriali dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSU possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

m) Norme generali.
Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.

n) Attività sindacale.
Uno o più lavoranti a domicilio, designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto fra quelli che prestano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata, parteciperanno ai lavori della RSU.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciprocamente comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5, legge 18.12.73 n. 877, e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Capitolo VI
Art. 66 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
Apprendistato

[…]
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 208/93; possono essere assunti come apprendisti anche i giovani che abbiano i requisiti d'età ed abbiano assolto l'obbligo scolastico così come fissato nelle normative vigenti (legge n.1859 del 31.12.62).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.
[…]
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono definite, con le decorrenze previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno destinate ad iniziative di formazione, di cui n. 42 ore per la formazione trasversale così come individuata all'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 8.4.98.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto d'apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi le iniziative formative. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all'attività da svolgere, la formazione sarà articolata su 40 ore, di cui 20 dedicate ai contenuti di carattere trasversale (art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98), e 20 ore ai contenuti di carattere professionalizzate di tipo tecnico-scientifico (art. 2, comma 1, lett. b), DM 8.4.98). La formazione svolta sarà attestata dall'azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali, inviando apposita comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi per l'impiego. Copia dell'attestazione sarà consegnata all'apprendista.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti d'apprendistato anche non in mansioni analoghe l'azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente, purché sia in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi. L'azienda salvo ulteriori e successive disposizioni legislative conserverà per 5 anni la documentazione relativa all'attività svolta.
La normativa relativa al presente capitolo entrerà in vigore successivamente al 19.7.98 e all'emanazione dei decreti di cui all'art. 1, DM 8.4.98.
Il tutore nelle iniziative di cui sopra è indicato dall'azienda e qualora la stessa abbia, all'atto dell'assunzione meno di 15 dipendenti, potrà essere identificato nel titolare della medesima. Qualora non fosse il titolare, il tutore dovrà avere le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale.
L'Osservatorio nazionale di settore di cui all'art 6, Parte generale, svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso diverse aziende.
Nei territori nei quali non esistano già Enti territoriali per la formazione, le associazioni territoriali di Uniontessile promuoveranno d'intesa con le strutture territoriali di Filta, Filtea, Uilta, la costituzione di appositi organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dall'Organismo nazionale;
c) trasmettere all'Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto d'apprendistato nel territorio;
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova è quello previsto dai CCNL in relazione al livello d'inquadramento finale cui tende l'apprendistato.
[…]
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste per i minori e apprendistato, l'orario di lavoro è fissato dalle norme di legge e di CCNL.
[…]
Dichiarazione a verbale n. 1.
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore tessile-abbigliamento-calzature il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione in termini contrattuali e contingenza ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2.
Date le particolari caratteristiche organizzative e d'orario di lavoro delle imprese del settore tessile abbigliamento calzature, le parti auspicano che, fermi restando i divieti legali di effettuazione di lavoro notturno per i minori e la regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la limitazione di cui al comma 4, art. 10, legge 19.1.55 n. 25, che vieta a tutti gli apprendisti l'effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le ore 6. L'assegnazione a turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento della formazione e non potrà determinare una diminuzione dei contenuti formativi del rapporto d'apprendistato.
Dichiarazioni a verbale n. 3.
La presente disciplina dell'apprendistato decorre dal 2 maggio 2000 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, salvo diverse decorrenze qui esplicitamente pattuite
Dichiarazione a verbale n. 4.
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie d'insegnamento;
- disporre di un'idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
[…]

B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a 20 anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo d'addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

D) Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Si richiamano le norme del DL 30.10.84, convertito in legge 19.12.84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli Accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95.
[…]

Art. 66 bis - Contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
Non è consentita l'utilizzazione di lavoro temporaneo nei seguenti casi
[…]
Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21. D.lgs. 19.9.94 n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui agli accordi interconfederali tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil, nonché dal CCNL, sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
[…]

Comunicazione alle RSU
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, su richiesta di una delle parti e comunque almeno 1 volta l'anno, si effettuerà un esame congiunto, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, per verificare o fornire agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]

Parte operai
Art. 68 - Periodo di addestramento.

Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria calzaturiera italiana, l'opportunità di consentire in via eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo d'addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiori ai 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale classificato nel 1° livello.

Art. 70 - Lavoro discontinuo.
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi ai fini della normativa esclusivamente i portinai e i custodi che non svolgono altre mansioni, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 50 settimanali.
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento e nelle immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
[…]

Art. 71 - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche e a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[…]

Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo d'assenza fino al 90% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi.
Per tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni vale il disposto dell'art. 5 ,lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte intermedi
Art. 85 - Ferie.

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[…]

Art. 88 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza o puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte impiegati
Art. 99 - Tutela della maternità.

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica della maternità nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità di provvedere alle cure dell'infante, l'impiegata potrà assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 11 mesi, osservati sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte allegati
Allegato n. 1 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Modalità di costituzione e funzionamento.
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3, legge 20.5.70 n. 300.
[…]

5. Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL e dall'Accordo 23.7.93.

Allegato n. 9 . Dichiarazione sul commercio internazionale tessile-abbigliamento- calzature, sul traffico di perfezionamento passivo e sul Codice di Condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali.

Le parti ribadiscono l'importanza fondamentale di un corretto sviluppo del commercio internazionale tessile/abbigliamento e calzature quale strumento di crescita economica e di tutela occupazionale per tutti i Paesi interessati.
A tal fine concordano che il generale passaggio da un regime di regolamentazione basato sul principio dei contingenti bilaterali (Accordo Multifibre) a una nuova regolamentazione tendente alla liberalizzazione degli scambi, deve essere ispirato a principi di rispetto dei diritti umani e delle norme di tutela del lavoro secondo le Convenzioni dell'OIL.
In questo ambito concordano che uno strumento fondamentale per la realizzazione dei principi evidenziati è costituito dall'accettazione del cosiddetta "clausola sociale" negli accordi di scambio tra i vari partner commerciali.
Le parti inoltre ribadiscono che il corretto sviluppo del commercio internazionale tessile-abbigliamento-calzature non può discostarsi dai concetti affermati nella "Carta dei Principi Fondamentali del Commercio Mondiale per i Tessili e l'Abbigliamento" denominata Magna Charta e sottoscritta nel maggio 1993 dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della UE, Stati Uniti e Giappone e successivamente recepita, come Raccomandazione delle Parti Sociali risultato del Dialogo Sociale settoriale per l'industria tessile-abbigliamento-calzature nell'ambito della UE in data 1997; tali principi sono intesi a garantire l'apertura dei mercati del commercio tessile-abbigliamento-calzature su base di reciprocità, eliminare tutte le forme di "dumping" e di sovvenzioni, proteggere la proprietà intellettuale, impedire l'evasione di regole commerciali, garantire meccanismi di salvaguardia contro la disorganizzazione del mercato, attuare provvedimenti specifici contro le pratiche che falsano il commercio tramite ricorso a forme di lavoro forzato, irregolare dei bambini, rispettare le condizioni ecologiche ed ambientali, assicurare un efficace sistema sanzionatorio in caso di comprovata irregolarità.
In questo ambito le parti dichiarano che un corretto utilizzo del decentramento internazionale sotto forma di Traffico di Perfezionamento Passivo (TPP) può costituire una forma di collaborazione tra paesi produttori atta a prevenire forme irregolari o illecite di commercio.
Tutto ciò premesso le parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare e a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti 7 Convenzioni OIL:
- Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) - È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
- Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98) - Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire a un Sindacato e il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori e i datori di lavoro possono trattare liberamente e in modo indipendente.
- Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) - È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini d'età inferiore ai 15 anni o più giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
- Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni 100 e 111) - I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica o origine sociale.
- L'adesione al Codice di Condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
- Le parti stipulanti s'impegnano a promuovere, la più ampia diffusione e applicazione del Codice di Condotta.
- L'impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confronti dei fornitori - partner commerciali in caso di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire nei contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".

Diritti di informazione
L'impresa italiana che applica il Codice di Condotta fornirà specifiche informazioni alle RSU interessate, in occasione delle ordinarie procedure per l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità d'applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
- le attività, i prodotti rientranti nell'ambito d'applicazione del Codice;
- lo stato d'applicazione del Codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
- i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del Codice e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partner commerciali;
- le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della "privacy" vigenti nella legislazione italiana.

Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
Le parti riconoscono che il Codice di Condotta costituisce uno strumento per contribuire principalmente all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro minorile prestato:
- sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
- in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
- da parte di soggetti d'età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, d'età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-partner diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partner si rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.

Eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio e di ogni forma di discriminazione nel lavoro
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell'OIL che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
- al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
- al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni dell'OIL in materia.
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.

Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva
L'applicazione del Codice di Condotta comporta per l'impresa italiana il rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali dell'OIL, richiamate nella "Dichiarazione tripartita" adottata dalla Conferenza internazionale dell'OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni fondamentali dell'OIL concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l'impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire OO.SS. liberamente scelte, nonché di aderire a tali organizzazioni e di partecipare alla contrattazione collettiva.

Applicazione ed efficacia del codice di condotta
L'impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
- portare il Codice a conoscenza delle rappresentanze sindacali nelle proprie società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partner commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei "diritti fondamentali nel lavoro" (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti fornitori-partner commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello locale;
- diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
- provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partner commerciali;
- attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o comunque accertate dall'impresa italiana;
- adottare, negli eventuali accertati casi d'inosservanza del Codice di Condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partner commerciali.

Disposizioni finali e verifiche
Le parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.
Le parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio sociale.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio congiunturale tessile- abbigliamento-calzature, le parti:
- effettuano studi, ricerche, iniziative di assistenza tecnica relativamente al Codice di Condotta;
- propongono al Governo, ai Ministeri competenti e alle Autorità della UE, gli interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio internazionale.

Disposizione transitoria.
Una 1a verifica del presente Protocollo, relativamente al Codice di Condotta, sarà effettuata entro il 31.12.01.

Parte protocolli
Protocollo n. 1 Tutela della dignità personale dei lavoratori

Le parti concordano che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo e con atteggiamenti confacenti al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine dovrà essere assicurato, a tutto il personale, il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quello sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti riferentisi alla condizione sessuale che determinino una comprovata situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.
In caso di molestie sessuali, sul luogo di lavoro, le RSU e le OO.SS. e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al testo del presente contratto, la risoluzione del Consiglio della CEE 29.5.90.

Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del presente CCNL Uniontessile.