Regione Liguria
Ordinanza 10 novembre 2020, n.80/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020: ulteriori misure sul territorio della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
le delibere del Consiglio del Ministri in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato rispettivamente fino al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”);
l'ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020;
RICHIAMATA:
l'ordinanza in data 5 novembre 2020 n. 78 recante: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2020: adeguamento delle misure già adottate con ordinanze del Presidente della Regione Liguria”;
DATO ATTO CHE:
nella sopra richiamata Ordinanza 78/2020 si stabiliva al punto 2: “ di prendere altresì atto della non applicazione allo stato delle disposizioni di cui all'art. 2 e 3 del d.P.C.M. di cui al punto 1”;
l'intervenuta Ordinanza del Ministero della Salute in data 10 novembre 2020 colloca la Regione Liguria nello “scenario di tipo 3” con rischio “alto” con conseguente applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 3 novembre 2020;
RILEVATO CHE:
la citata ordinanza 78/2020 disponeva al punto 9 “la chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e delle grandi strutture di vendita di alimentari dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È, comunque, sempre ammessa la vendita tramite consegna a domicilio”;
la disposizione di cui sopra non risulta efficace a fronte delle disposizioni adottate dal Governo;
RITENUTO:
di dover procedere alla abrogazione dei punti 2 e 9 della ordinanza 78/2020;
di dover altresì procedere alla formale presa d'atto atto dell'applicazione di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 3 novembre 2020;
di dover altresì provvedere a confermare tutte le altre misure di cui alla ordinanza 78/2020 in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020 ed alla Ordinanza 10 novembre 2020;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1 Di prendere atto dell'applicazione sul territorio della Regione Liguria delle misure di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 3 novembre 2020;
2 Di abrogare gli articoli 2 e 9 della ordinanza in data 5 novembre 2020 n. 78;
La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 dell'11 novembre 2020 ed ha efficacia fino alle ore 24:00 del 25 novembre 2020 fatte salve diverse e successive disposizioni.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona; al Sindaco della Città Metropolitana.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 10 novembre 2020

Giovanni Toti