Cassazione Civile, Sez. 3, 11 novembre 2020, n. 25294 - Infortunio sul lavoro e risarcimento. Atto di rinuncia al ricorso


 

Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 11/11/2020
 

Ritenuto che

N.G., in proprio e quale procuratore speciale di V., O., K.G., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lodi, E.X., in qualità di titolare dell'impresa omonima e datore di lavoro di P.G., chiedendo che fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da tutti gli attori a seguito della morte del congiunto P.G., rispettivamente marito, fratello e padre, verificatasi a seguito di un infortunio sul lavoro;
che si costituì in giudizio lo E.X. il quale, nel chiedere il rigetto della domanda, rilevò che l'INAIL aveva già provveduto al risarcimento del relativo danno e chiese altresì di poter chiamare in causa l'impresa Econord di P.C., appaltatrice dei lavori, e la s.r.l. Berce, società committente;
che i soggetti chiamati si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda; la Berce s.r.l. chiese di essere autorizzata a chiamare a sua volta in causa l'Allianz s.p.a. in qualità di società assicuratrice; la quale ultima pure si costituì, sostenendo la non operatività della polizza nel caso in esame;
che il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese nei confronti dello E.X., ritenendo che l'esistenza di un danno non patrimoniale non fosse stata dimostrata e che comunque la società Berce era esente da ogni responsabilità;
che la pronuncia è stata impugnata da N.G. e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2018, in accoglimento del gravame, accertata la responsabilità tanto di E.X., quanto della Econord come della s.r.l. Berce nell'evento mortale verificatosi, li ha condannati tutti in solido al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale in favore di V., O., K.G., della somma di euro 165.960 ciascuno e di euro 24.020 in favore di N.G., oltre al pagamento delle spese processuali;
che contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso la Berce s.r.l. con atto affidato a nove motivi;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
 

Considerato che

la società ricorrente ha depositato, in data 7 luglio 2020, un atto di rinuncia al ricorso;
che tale atto è sottoscritto dai difensori avv. Tulii e Cocchetti nonché personalmente dal legale rappresentante della società, ed è pertanto idoneo ai sensi dell'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.;
che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la
decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui la società ricorrente non è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione