Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 12 novembre 2020, n. 41 /PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera
a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020 con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata classificata “zona gialla” in quanto non rientrante negli scenari di tipo 3 e 4 ai quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Ritenuto, in accordo con i Presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 125/2020, di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione FVG;
Ritenuto necessario ridurre al minimo le possibilità di assembramento, prevedendo in particolare per gli esercizi de vendita di generi alimentari la possibilità di ingresso per una persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità dell'accompagnamento per persone con difficoltà o per la custodia di minori di età inferiore a 14 anni;
Considerato che ai fini della prevenzione della diffusione del contagio sono da trattare unitariamente le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali;
Rilevato che l'accesso alle strutture di vendita diverse da farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e per la vendita e la somministrazione di bevande e di generi alimentari, nelle giornate festive, non risponde ad esigenze indifferibili e urgenti, atteso che le strutture in questione comunque mantengono normalmente un congruo periodo settimanale di apertura;
Ritenuto che il rischio di diffusione del contagio connesso al commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata vada significativamente ridotto, consentendo l'attività subordinatamente all'adozione da parte dei sindaci di appositi piani consegnati ai commercianti;
Ritenuto necessario, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone con il dispositivo di protezione abbassato per consumare alimenti o bevande nelle ore precedenti alla chiusura dell'esercizio - nelle quali generalmente si riscontra la maggiore presenza di avventori -, limitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esclusiva consumazione da seduti, sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e vietare la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
Ritenuto opportuno, alla luce dell'analisi dei dati epidemiologici che mostrano come gli anziani siano la popolazione più a rischio, con la maggiore possibilità di sviluppare le conseguenze più gravi, raccomandare fortemente comportamenti di massima protezione, esortando l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte degli ultrasessantacinquenni nella fascia oraria generalmente meno frequentata;
Ritenuto necessario, considerato l'aumento della frequenza respiratoria e del volume di aria espirata conseguente allo sforzo fisico e la produzione di quantità consistenti di aerosol derivante dal canto e dall'utilizzo di strumenti a fiato, sospendere nelle scuole le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato, nonché l'attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato in assenza delle misure preventive descritte dalla Linee guida per la ripresa delle attività produttive della CSR del 8.10.2020, sezione Produzioni liriche, Sinfoniche ed Orchestrali e Spettacoli musicali;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 12/11/2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente trend settimanale dei casi di contagi in aumento essendo la fascia di rischio “moderata ad alta probabilità di progressione” a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;
Visto che sulla base dei dati forniti in data 12 novembre 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 346 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 47 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente rischio di compromettere l'adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene individuale, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;
Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 12/11/ 2020;
Acquisita l'intesa del Ministro della Salute;
 

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19, dalle ore 00,00 del 14 novembre e fino al giorno 29 novembre su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) Misure di carattere generale:
a.1. È obbligatorio al di fuori dell'abitazione l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori di aree solitamente affollate.
a.3. L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
a.5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grande e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.
a.6. In attesa del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato, nonché è vietata l'attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato in assenza delle misure preventive descritte dalla Linee guida per la ripresa delle attività produttive della CSR del 8.10.2020, sezione Produzioni liriche, Sinfoniche ed Orchestrali e Spettacoli musicali.
a.7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.
b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi.
b.1. Nei giorni prefestivi e festivi gli esercizi di vendita di grande struttura e media struttura maggiore (Articolo 2 LR 29/2005), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rimangono aperti.
b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 12 novembre 2020
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano FEDRIGA