Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

Alle Direzioni Interregionali e Regionali
Ai Comandi Provinciali
E, p.c.: All’Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI


Oggetto: Chiarimenti applicativi dell’allegato L al D.Lgs 105/15 - procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

1. Finalità
La presente circolare fornisce chiarimenti applicativi dell’allegato L al D.Lgs 105/15 relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Il procedimento di prevenzione incendi, per le attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011, viene incardinato nell’ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza.
Le attività soggette al controllo del CNVVF di cui all’allegato I del DPR 151/2011, vengono distinte in:
a) attività individuabili come impianti o depositi ai sensi dell’art. 3 lett. h) e r) del D.Lgs 105/2015 (vedi esempio grafico allegato);
b) attività non individuabili come impianti o depositi ai sensi dell’art. 3 lett. h) e r) del D.Lgs 105/2015 (vedi esempio grafico allegato).
La predetta distinzione è propedeutica per l’applicazione della procedura di cui all’allegato L; a tal fine si è ritenuto utile dettagliare le procedure previste dal citato allegato per ogni singolo caso (rapporto preliminare di sicurezza, rapporto di sicurezza definitivo, riesame del rapporto di sicurezza, modifiche senza aggravio del rischio) indicando per ciascuna fattispecie i documenti che il gestore deve allegare. Allo stesso scopo sono stati previsti due modelli riepilogativi (denominati modello A e modello B) che il gestore può utilizzare, anche su richiesta della Direzione Regionale, per la puntuale individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e degli oneri corrisposti per l’istruttoria tecnica e per la prevenzione incendi. Quanto sopra si è ritenuto necessario anche ai fini dell’inserimento dei procedimenti di prevenzione incendi inerenti le attività di soglia superiore nelle procedure informatiche attualmente in uso e in quelle in corso di predisposizione da parte della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali.

2. Rapporto preliminare di sicurezza finalizzato al rilascio del nulla osta di fattibilità per l’esame di stabilimenti nuovi o di modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio di stabilimenti esistenti e valutazione del progetto antincendio
Ai sensi del punto 2.1 dell’allegato L del D.Lgs. 105/2015 le valutazioni di prevenzione incendi sono comprese nell’ambito dell’istruttoria tecnica.
A tal fine, per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, il rapporto di sicurezza preliminare deve contenere:
1) elenco delle attività soggette al controllo del CNVVF di cui all’allegato I del DPR 151/2011, distinte tra individuabili e non individuabili come impianti o depositi (rif. Allegato 1.9 dell’Allegato C - parte 2), redatto con il modello A allegato alla presente;
2) planimetria (rif. Allegato 1.9 dell’allegato C - parte 2) di cui al punto A.2.3 dell’allegato C - parte 2 in formato .pdf ed anche in formato vettoriale geo-referenziato (ad es. shapefile *.shp, *.kmz), con l’indicazione delle attività di cui al precedente punto 1), in distinto strato informativo;
3) documentazione di cui all’allegato I del DM 7/8/2012 per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto incluse nell’allegato I al DPR 151/2011 (rif. Allegato 1.11 dell’allegato C - parte 2);
4) attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi a favore della Tesoreria Provinciale relativi alle sole attività non individuabili come impianti o depositi (rif. punto 2.4 dell’allegato L).
La Direzione Regionale VVF, nell’avviare l’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 105/2015, rappresenta ai destinatari che la medesima istruttoria “comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011
Al termine dell’istruttoria tecnica, le conclusioni del CTR vengono trasmesse dalla Direzione Regionale VVF al Comando competente per territorio, ai fini dell’emissione del parere di cui all’art. 3, comma 3 del DPR 151/2011.

3. Rapporto di sicurezza definitivo e controlli di prevenzione incendi
Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio di stabilimenti esistenti non è prevista la presentazione della SCIA per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuabili o non individuabili come impianti o depositi, in quanto l’obbligo è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza definitivo. Si rappresenta comunque che, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.Lgs. 105/2015, l’esercizio dell’attività è subordinato all’ottenimento del parere tecnico conclusivo di cui all’art. 17, comma 2, da parte del CTR.
Ai sensi del punto 3.1 dell’allegato L del D.Lgs. 105/2015, i controlli di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del DPR 151/2011 vengono effettuati nell’ambito dell’attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 105/2015.
Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, il rapporto di sicurezza deve contenere:
1) elenco delle attività soggette al controllo del CNVVF di cui all’allegato I del DPR 151/2011, distinte tra individuabili e non individuabili come impianti o depositi (rif. Allegato 1.9 dell’Allegato C - parte 1), redatto con il modello A allegato alla presente;
2) planimetria (rif. Allegato 1.9 dell’allegato C - parte 1) di cui al punto A.2.3 dell’allegato C - parte 1 in formato .pdf ed anche in formato vettoriale georeferenziato (ad es. shapefile *.shp, *.kmz), con l’indicazione delle attività di cui al precedente punto 1), in distinto strato informativo;
3) documentazione di cui all’allegato II del DM 7/8/2012 per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto incluse nell’allegato I al DPR 151/2011 (rif. Allegato 1.10 dell’allegato C - parte 1);
4) attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi a favore della Tesoreria Provinciale relativi alle sole attività non individuabili come impianti o depositi (rif. punto 3.4 dell’allegato L).
Al termine dell’istruttoria tecnica le conclusioni del parere tecnico conclusivo dell’istruttoria emesso dal CTR vengono trasmesse dalla Direzione Regionale VVF al Comando competente per territorio, ai fini del procedimento di prevenzione incendi.
Il parere tecnico conclusivo dell’istruttoria può dare esito:
A) favorevole:
nel caso in cui l’istruttoria tecnica si chiuda senza prescrizioni, il Comando VV.F. comunica la conclusione con esito positivo del procedimento di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo (PTC);
B) favorevole con prescrizioni:
nel caso in cui. l’istruttoria tecnica si concluda con prescrizioni calendarizzate e relative scadenze temporali di attuazione, il Comitato Tecnico Regionale, in base al disposto dell’art. 17, comma 7, individua e designa nel PTC i soggetti, già appartenenti al gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria, eventualmente integrati da altri componenti del CTR, deputati alla verifica delle prescrizioni, i quali, alla scadenza dei termini, effettuato il sopralluogo, redigono un apposito verbale rilasciandone copia alla ditta e comunicano l’esito della verifica al CTR. Le determinazioni conclusive del CTR sono trasmesse al Comando, che, nel caso in cui sia stata verificata l’ottemperanza delle prescrizioni impartite nel PTC, comunica la conclusione con esito positivo del procedimento di prevenzione incendi per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presenti nello stabilimento.

4. Riesame del rapporto di sicurezza e rinnovo periodico di conformità antincendio
Ai sensi del punto 4.1 dell’allegato L del decreto legislativo 105/2015 l’obbligo di presentazione dell’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, per le attività individuabili come impianti o depositi in possesso di un parere tecnico conclusivo di istruttoria è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato. Resta l’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, contestualmente alla suddetta comunicazione ed eventualmente al rapporto di sicurezza aggiornato, per le attività non individuabili, secondo le procedure e la modulistica previste dal DM 7/8/2012.
Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, la comunicazione di cui all’art. 15, comma 9 deve comprendere:
1) elenco delle attività soggette al controllo del CNVVF di cui all’allegato I del DPR 151/2011, distinte tra individuabili e non individuabili come impianti o depositi (rif. Allegato 1.9 dell’Allegato C - parte 1), redatto con il modello A allegato alla presente;
2) planimetria (rif. Allegato 1.9 dell’allegato C - parte 1) di cui al punto A.2.3 dell’allegato C - parte 1 in formato .pdf ed anche in formato vettoriale georeferenziato (ad es. shapefile *.shp, *.kmz), con l’indicazione delle attività di cui al precedente punto 1), in distinto strato informativo;
3) modello PIN3 ed eventuale modello PIN 3.1, se pertinente, per le attività non individuabili come impianti o depositi;
4) attestazione di pagamento a favore della Tesoreria Provinciale degli oneri di prevenzione incendi relativi alle sole attività non individuabili come impianti o depositi (rif. punto 4.2 dell’allegato L).
Si precisa che, in fase di riesame del rapporto di sicurezza, il gestore deve presentare la documentazione di cui ai precedenti punti per tutte le attività, incluse quelle oggetto di modifica dalla precedente istruttoria del rapporto di sicurezza.
L’istruttoria tecnica del riesame periodico del rapporto di sicurezza non comporta l’emissione di atti inerenti la prevenzione incendi da parte del Comando, al pari dell’attestazione di rinnovo periodico prevista dall’art. 5 del DPR 151/2011.

5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D
5.1 Modifiche alle attività individuabili come impianti o depositi
5.1.1 Modifiche con obbligo di presentazione progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011

Nei casi previsti dal punto 5.1, terzo periodo dell’allegato L (modifiche con obbligo di valutazione del progetto ai fini della prevenzione incendi), il gestore presenta, preliminarmente, al Comando VV.F. istanza di valutazione del progetto con le procedure dell’art. 3 del DPR 151/2011 tramite il modello PINI, allegando la documentazione prevista dall’allegato I al DM 7/8/2012 e l’attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi. Nella documentazione di progetto deve essere indicato esplicitamente che la modifica è stata già valutata come non aggravio di rischio ai fini dell’allegato D del decreto legislativo 105/2015. Il procedimento di valutazione del progetto è limitato alla verifica della conformità antincendio.
In tutti i casi, prima dell’entrata in esercizio della modifica, il gestore presenta la dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi del punto 2, dell’allegato D, alla Direzione Regionale VVF e al Comando VV.F.
Non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio. Non sono previsti controlli di prevenzione incendi, se non nell’ambito dell’istruttoria tecnica.
Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, alla dichiarazione di non aggravio devono essere allegati:
1) elenco delle attività oggetto della modifica soggette al controllo del CNVVF di cui all’allegato I del DPR 151/2011, individuabili come impianti o depositi, redatto con il modello B allegato alla presente;
2) documentazione di cui agli allegati I e II del DM 7/8/2012;
3) attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi.
5.1.2 Modifiche senza obbligo di presentazione progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011
Nei casi previsti dal punto 5.1, primo periodo dell’allegato L, il gestore, prima dell’entrata in esercizio della modifica presenta la dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi del punto 2, dell’allegato D, alla Direzione Regionale VVF e al Comando VV.F. Non sono previsti controlli di prevenzione incendi, se non nell’ambito dell’istruttoria tecnica.
Non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio.
Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, alla dichiarazione di non aggravio devono essere allegati:
1) elenco delle attività oggetto della modifica soggette al controllo del CNVVF di cui all’allegato I del DPR 151/2011, individuabili come impianto o deposito, redatto con il modello B allegato alla presente;
2) documentazione di cui agli allegati I e II del DM 7/8/2012;
3) attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi.
5.2 Modifiche alle attività non individuabili come impianti o depositi
Le modifiche ad attività incluse nell’allegato al I al DPR 151/2011, non individuabili come impianti o depositi, non ricadenti nei precedenti punti, sono soggette alle disposizioni del DPR 151/2011. Il Comando trasmette al CTR le proprie determinazioni per le opportune valutazioni nell’ambito delle procedure di riesame periodico del rapporto di sicurezza (p.to 5.4 all. L). Non è richiesta la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D al D.Lgs. 105/2015.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO
(Dattilo)

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