MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

(Chiarimento)

PROT. n° 0014791

Roma, 06 novembre 2020
 

OGGETTO: D.M. 13.10.1994 - Allegato tecnico - Punto 13.11 - Sorveglianza dei depositi ed attività primarie. Quesito.

Si riscontra la nota prot. n. xxx del xx.xx.xxxx di pari oggetto rappresentando che, per i depositi di GPL, l'attività di sorveglianza, così come definita nel D.M. 13.10.1994, può ritenersi sostitutiva dell'attività di custodia nelle ore silenti, qualora siano comunque assicurate tutte le funzioni previste nella pianificazione di emergenza, in genere garantite dalla prevalente presenza di personale addetto all'impianto e previa valutazione dell'Autorità competente.
Riguardo al quesito relativo all'attestazione del rinnovo periodico della conformità antincendio, come anche esplicitalo nella lettera circolare prot. DCPREV n. 15438 del 15.10.2019 “Chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/2015 - procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore”, è necessario distinguere le attività dell'allegato I al DPR 151/11 che costituiscono impianto o deposito, ai sensi del D.Lgs. 105/15, da quelle che non costituiscono impianto o deposito. La definizione di impianto o deposito è riportata all'art. 3 del D.Lgs. l 05/15.
Premesso quanto sopra, se un'attività è ricompresa tra quelle di cui all'art. 3 del D.Lgs. 105/15, per l'attestazione di rinnovo periodico si seguono le procedure di cui al punto 4.1 dell'allegato L; diversamente, se ciò non accade, quelle di cui al punto 4.2 del medesimo allegato.
Nella fattispecie segnalata che fa riferimento ad un gruppo elettrogeno, se lo stesso risulta necessario per il funzionamento dell'impianto così come definito alla lettera h) dell'art. 3 del D.Lgs. 105/15 sarà ricompreso tra le attività che costituiscono impianto o deposito e pertanto l'attestazione di rinnovo periodico avverrà secondo le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato L. Diversamente, come è stato già evidenziato in precedenza, per l'attestazione di rinnovo periodico si dovrà fare ricorso alle modalità di cui al punto 4.2.

Richiesta della Società
XXXXX ha ricevuto da parte di alcune aziende associate alcuni quesiti relativi alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni relative al punto 13.11 dell'allegato al DM 13.10.94 in merito alla tematica della sorveglianza dei depositi.
In particolare, il punto 13.11.1 indica la necessità della “custodia” del deposito per uno stoccaggio superiore a 50 ton mentre il punto 13.11.2 indica la necessità della “sorveglianza” da parte di guardie particolari giurate o, in alternativa, della previsione di ispezioni periodiche ed installazione di dispositivi di allarme in grado di allertare le guardie particolari giurate, quando la capacità di stoccaggio del deposito superi le 200 ton.
I quesiti che sono emersi attengono alle fattispecie in cui lo stabilimento abbia adottato un modello organizzativo - peraltro già in essere da tempo e convalidato fin qui dalle diverse amministrazioni competenti - che prevede la “custodia” del deposito da parte di personale dipendente mentre l'attività di “sorveglianza” è demandata ad Istituti Privati di Vigilanza.
La “custodia” del deposito è garantita nelle sole ore di servizio attivo con il fine di adeguatamente controllare e disciplinare gli accessi e le uscite dal deposito del personale dipendente e non, con e senza automezzi.
La “sorveglianza” del deposito è invece assicurata nelle ore “silenti” mediante apposito contratto con Istituto Privato di Vigilanza al quale è demandata l'esecuzione di Ispezioni Periodiche in sito e la vigilanza dello stesso mediante sistema di TVCC le cui immagini sono immesse in rete.
L'Istituto di Vigilanza, inoltre, è destinatario di allerta telefonica generata dai sistemi di allarme associati agli impianti antintrusione e di rivelazione eventi incidentali (fughe gas e incendi) che, peraltro, attivano anche le figure professionali responsabili dell'esercizio del deposito.
Di recente, invece, nell'ambito delle verifiche ispettive svolte nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015, è stata prescritta la continuità della “custodia” anche nelle ore silenti il che - a nostro avviso - non solo non corrisponde allo spirito delle disposizioni, ma non trova adeguata giustificazione atteso che gli impianti sono fermi e messi in sicurezza e che non vi è alcuna necessità di esercitare le attività proprie della “custodia” così come descritte in precedenza.
Dall'altra parte, invece, alcune interpretazioni della custodia, laddove sia presente una abitazione del custode ubicata nell'area in cui è situato il deposito, giungono fino a prescrivere il registro delle presenze perfino in tale edificio.
La mancata chiarezza sul tema sta creando difficoltà operative per le aziende del settore e, con riferimento a quanto sopra, Vi saremmo grati se poteste confermare la correttezza dell'interpretazione delle disposizioni sopra citate nel senso che l'attività di custodia - per i depositi di capacità superiore a 200 ton - non debba essere mantenuta anche nelle ore silenti.
Inoltre, sempre nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/15 - con particolare riferimento a quanto contenuto nell'allegato L - ci sono state evidenziate da parte delle Imprese associate alcune difficoltà nell'individuazione delle attività considerate come impianto o deposito (cosiddette primarie), per le quali l'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico viene assolto con la presentazione del Rapporto di Sicurezza. In particolare il gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto in alcune situazioni è stato escluso dal procedimento amministrativo relativo alla presentazione/revisione del Rapporto di Sicurezza. A tal riguardo, ritenendo che il gruppo elettrogeno dovrebbe essere considerato dalla prevenzione incendi tra le attività primarie del deposito e quindi soggetto alle stesse modalità di rinnovo previste per le altre attività del deposito, Vi saremmo grati se poteste fornire un parere sulla tematica al fine di consentire alle aziende di procedere in modo univoco.
Da ultimo, desideriamo segnalarVi che - anche dalle ultime verifiche svolte in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 105/15 - sono emerse alcune disomogeneità nelle valutazioni a fronte di una ampia ed ormai consolidata standardizzazione dei depositi di GPL.
A tal riguardo, nel lasciare alla Vostra esperienza e sensibilità le modalità per giungere ad una auspicata omogeneizzazione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 105/15, confermiamo la più ampia disponibilità della nostra Associazione anche per eventuali contributi di formazione aventi un focus specifico sulle attività del GPL.
Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione che vorrete porre alla presente, si resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento ed in attesa di un cortese riscontro.