Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2020, n. 103
“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”
Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella regione Abruzzo. Ulteriori aggiornamenti


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32, 117, e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante '“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO da ultimo il D.p.c.m. 3 novembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;
VISTA la circolare prot. 15350/117/1 in data 7 novembre 2020 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante < Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante < Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19>”;
VISTA la OPGR n. 64 in data 22 maggio 2020 avente ad oggetto “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella regione Abruzzo”;
VISTA l'O.P.G.R. n. 99 in data 6 novembre 2020 inerente i percorsi di formazione e istruzione di competenza della Regione Abruzzo, nella quale si dispone altresì che resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalla stessa Regione, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari;
VISTA la O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020 avente ad oggetto “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. ulteriori disposizioni”, con la quale - in via prudenziale ed alla luce dei dati e chiarimenti interpretativi all'epoca disponibili:
- si è consentito l'attivazione e la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, secondo le disposizioni ed i limiti contenuti nella stessa ordinanza e nel richiamato Dpcm 3 novembre 2020, solo ed esclusivamente fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta “zona gialla” o “arancione” (artt. 1 e 2 del Dpcm 3 novembre 2020), nell'ambito di quelle attività, produttive, industriali, commerciali e di servizi, che non risultano sospese, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020;
- è stata, invece, conseguentemente vietata - in via automatica - la prosecuzione o l'attivazione dei tirocini extracurriculari in presenza, anche nell'ambito delle attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali che fossero state autorizzate a proseguire le medesime attività, laddove la Regione Abruzzo fosse stata collocata nella cosiddetta “zona rossa” (art. 3, Dpcm 3 novembre 2020), a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento governativo;
VISTA la O.P.G.R. n. 102 in data 16.11.2020 avente ad oggetto “ Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, con la quale - allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid -19 e ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 - le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (cosiddetta “zona rossa”) sono applicate in tutto il territorio della Regione Abruzzo, con effetti dal 18 novembre 2020 al 3 dicembre 2020;
VISTA la nota prot. n. A0GRT/0394424/A.060.050 in data 13 novembre 2020 dell'Assessore all'Istruzione, formazione professionale della Regione Toscana, in qualità di coordinatrice della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, e nel documento allegato alla stessa nota, nei quali si evidenzia:
- che il D.P.C.M. 3 novembre 2020 ha disposto una serie di misure finalizzate al contenimento del contagio sul territorio nazionale, ma alcuni passaggi del testo e l'assenza di alcune indicazioni puntuali in materia di politiche formative e del lavoro di competenza regionale, rendono difficoltosa e potenzialmente disomogenea sul territorio nazionale la corretta applicazione delle misure;
- che al fine, pertanto, di garantire un'uniformità interpretativa relativamente al D.P.C.M. 3 novembre 2020, valutandone le ricadute nelle suddette materie, la IX Commissione della Conferenza delle Regioni, con il documento allegato alla citata nota, ha definito una posizione unitaria;
- che nel richiamato documento unitario e condiviso dalle Regioni, in particolare, anche su sollecitazione della Regione Abruzzo, per quanto concerne i tirocini extracurriculari si è ritenuto “che i tirocini non curriculari possano essere realizzati in presenza, fermo restando che potranno essere realizzati ricorrendo anche a modalità a distanza in tutti i casi nei quali le specificità dei contesti e le specificità degli obiettivi lo consentano”;
VISTA la nota prot. N. 8608/cov19/c9fp in data 13 nov. 2020 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la quale trasmette ai competenti Ministri, il predetto documento elaborato dalla citata IX commissione della stessa confidando nella pronta adozione di una circolare o altro provvedimento utile ad evidenziare l'auspicata condivisione della posizione espressa dalle Regioni;
VISTE le note prot. n. 0258156 in data 7.11.2020 della Prefettura di Milano e prot. n. 0184259 in data 12.11.2020 della Prefettura di Torino, nelle quali - per le ragioni ivi espresse - si rappresenta che anche nelle cosiddette “zone rosse” (art. 3, del Dpcm. 3 novembre 2020), i tirocini curriculari ed extracurriculari formativi presso le attività produttive, industriali e commerciali, in considerazione del fatto che si inseriscono nell'ambito di percorsi formativi, possono proseguire purché nel rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritti fra il Governo e le parti sociali, fatti salvi gli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo;
RITENUTO, alla luce dei richiamati e sopraggiunti documenti e posizioni di dover rivedere, tempo per tempo, la decisione della Regione Abruzzo, assunta con la richiamata O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre (art. 1, commi 1,2 e 3), in merito al divieto generale della prosecuzione o dell'attivazione dei tirocini extracurriculari in presenza, laddove la Regione Abruzzo fosse stata collocata nella cosiddetta “zona rossa” (art. 3, Dpcm 3 novembre 2020);
RITENUTO, con l'occasione, di dover integrare e modificare, a maggior ed ulteriore chiarimento, anche l'art. 3, comma 1 della O.P.G.R. n. 101 in data 9.11.2020
VISTO l' art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante '“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
VISTE le “Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere ulteriormente rimodulate;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

ART. 1

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020, avente ad oggetto “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. ulteriori disposizioni” sono così modificati:
comma 1: E' consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 e della O.P.G.R. n. 102 in data 16.11.2020 , a decorrere dal 18 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi ulteriori chiarimenti da parte del Governo nazionale e quanto indicato nei commi successivi, l'attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in modalità in presenza nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto.
comma 2: E' consentita l'attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, di cui al comma 1, fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta “zona gialla , “arancione” e “rossa” (artt. 1, 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020), esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020.
Le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 1 restano valide anche in caso di eventuali proroghe del citato DPCM. 3 novembre 2020 e/o ulteriori provvedimenti del Presidente della Regione Abruzzo.
comma 3: abrogato.
 

ART. 2

1. L'art. 3, comma, 1 della O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020, deve intendersi così modificato: “Per i tirocini extracurriculari autofinanziati, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 17 delle “Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, fermo restando che la prevista indennità mensile di euro 600 mensili lorde deve essere corrisposta per intero, qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile, nel caso in cui - invece - il tirocinante partecipi alle attività per meno del 70% per cento della durata prevista, l'indennità è riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente frequentate di formazione e le ore previste nel progetto formativo, fermo restando che la suddetta riparametrazione non potrà mai scendere sotto la soglia minima di 300 euro mensili lorde, indipendentemente dalle ore di tirocinio effettivamente svolte”.
 

ART. 3

1. Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nella O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'INAIL - Direzione Regionale Abruzzo, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.