Categoria: Cassazione civile
Visite: 4201

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2020, n. 26145 - Accertamento della natura di tecnopatia dell'acusia


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 17/11/2020
 

Rilevato
- che, con sentenza del 31 marzo 2014, la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile il ricorso proposto da A.D. nei confronti dell'lNAIL per la revocazione della decisione con la quale la stessa Corte d'Appello, in riforma della pronunzia resa in prime cure dal Tribunale di Chieti, aveva rigettato la domanda del A.D. volta a conseguire l'accertamento della natura di tecnopatia dell'acusia da cui era affetto e la condanna dell'lNAlL al pagamento della relativa rendita;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in relazione alla circostanza per la quale E.I., cui il A.D. aveva conferito mandato per la propria difesa in giudizio, non risultava iscritto all'Albo degli Avvocati né al Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il difetto in capo allo E.I. dello ius postulandi da data anteriore alla proposizione del ricorso e così l'inesistenza dell'atto rilevabile in ogni stasto e grado del processo ed insanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il A.D., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'lNAIL;
 

Considerato
- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, imputa alla Corte territoriale di aver contravvenuto, in violazione degli stessi principi costituzionali, al proprio dovere di pronunziare sulla domanda avanzata in giudizio;
- che, con il secondo motivo, il ricorrente ripropone la censura di cui sopra tesa ad imputare alla Corte territoriale un comportamento di denegata giustizia sotto il distinto profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 22, 25, 28, 32, 101, 111 e 113 Cast., 54 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 17 CEDU;
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando il A.D. aver anche in questa sede conferito mandato a E.I., correttamente ritenuto, per le ragioni indicate nell'impugnata sentenza e rimaste immutate, privo di ius postulandi, cui, pertanto, consegue anche in questa sede l'inesistenza del proposto ricorso;
- che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5 dicembre 2019