Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 novembre 2020, n. 26269 - Rendita vitalizia per inabilità permanente conseguente a malattia professionale. Esclusione dell'origine lavorativa delle patologie 


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BUFFA FRANCESCO
Data pubblicazione: 18/11/2020
 




RILEVATO CHE:
1. Con sentenza del 4.8.14, la Corte d'Appello di Lecce -così confermando la sentenza del tribunale della stessa sede del 20.1.11- ha rigettato la domanda della lavoratrice L.DM. di corresponsione di rendita vitalizia per inabilità permanente conseguente a malattia professionale.
2. In particolare, la corte territoriale, sulla base di CTU espletata in primo grado, ha escluso il nesso causale tra il lavoro espletato dall'assistita e le patologie denunciate.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'assistita per due motivi; l'INAIL, rimasto intimato, ha depositato procura speciale.


CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, lamentando violazione degli articoli 112, 115, 116 e 437 c.p.c., 2697 C.c., deduce -ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- che la sentenza impugnata è viziata per aver richiamato la CTU, trascurando di rispondere alle critiche dell'assistita alle conclusioni peritali.
5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, lamentando violazione degli articoli del d.P.R. 1124/65 e dell'art. 41 c.p., deduce -ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- che la sentenza impugnata è viziata per aver trascurato l'origine professionale delle patologie denunciate.
6. I motivi, proposti ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., possono essere esaminati congiutamente per la loro connessione: essi sono infondati, in quanto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni normative richiamate, risultando rispettati sia i criteri dettati dalle norme invocate in ordine alle prove ed alla loro valutazione sulla base delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, sia i criteri dettati dalle norme della disciplina antinfortunistica.
7. A fronte della motivata esclusione dell'origine lavorativa delle patologie denunciate, operata dalla sentenza impugnata sulla base delle risultanze dell'indagine peritale, le censure articolate in ricorso risultano intese ad un riesame del merito della causa ( ed in particolare della valutazione delle mansioni della lavoratrice e della loro rilevanza causale nel determinismo delle patologie denunciate), di certo precluso al sindacato di legittimità.
8. Nulla per spese, essendo l'INAIL rimasto intimato.
9. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.


 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 26 giugno 2020.