MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL RISCHIO INDUSTRIALE
 

(Chiarimento)
PROT. n° 0009105

Roma, 08 luglio 2020
 

OGGETTO: Gruppi frigoriferi ad assorbimento - Modalità di installazione

In riscontro al quesito inviato, relativo alla possibilità di installazione di gruppi frigoriferi ad assorbimento all'interno dei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore, si premette che i decreti e le relative regole tecniche richiamate anche dal quesito stesso, anche se genericamente, vietano espressamente tale installazione.
Le stesse regole tecniche forniscono, per i gruppi frigoriferi, le modalità di installazione ammesse, l'aerazione necessaria e le tipologie di fluidi frigorigeni utilizzabili (si rammenta che, in relazione a tale ultimo punto, il D.M. 10 marzo 2020 ha recentemente aggiornato le tipologie di fluidi consentite). Sono inoltre riportati espressi divieti di modalità di installazione per i gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca e particolari disposizioni per le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento, a fiamma diretta.
Il recente D.M. 8 novembre 2019, che ha aggiornato le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, tuttavia, ammette entro i locali di installazione dell'impianto di produzione del calore la presenza di eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto.
Tanto sopra premesso, in considerazione della tipicità dei gruppi frigoriferi ad assorbimento che, per la produzione di acqua refrigerata, basano il loro funzionamento su un ciclo ad assorbimento impiegando l'acqua quale refrigerante e una soluzione di acqua e bromuro di litio come assorbente, si ritiene che la loro istallazione all'interno dei locali destinati ad impianti per la produzione del calore, in attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, possa essere utilmente valutata attraverso la documentazione tecnica integrata dalla valutazione del rischio aggiuntivo secondo il procedimento di deroga di cui all'art. 7 del DPR 151/2011 e con le modalità dell'art. 6 del DM 7 agosto 2012.