MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
 

(Chiarimento)
PROT. n° 0004096

Roma, 12 marzo 2020
 

Oggetto: Quesito documentazione aperture di smaltimento fumo di emergenza
 

Si fa seguito alla nota vs.rif. L_120_20 del 23/1/2020 di codesta Associazione.
In relazione all'oggetto, si rappresenta che la soluzione conforme per il livello di prestazione II della misura S.8 “Controllo di fumi e calore” richiede che siano soddisfatte le previsioni richieste al paragrafo S.8.5 “Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza”.
Pertanto, nella documentazione progettuale devono essere specificate le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento, oltre ad indicare l'ubicazione e fornire le informazioni che consentano di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso di incendio.
Inoltre, sempre in fase di progettazione, qualora il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento selezionato dovesse essere fra quelli per i quali fosse richiesta una prestazione di attivazione dell'apertura in caso di incendio (SEb dotate di sistema automatico di apertura asservita ad IRAI, SEc ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, SEd apertura comandata da posizione non protetta e segnalata) il progettista è tenuto a descrivere la parte di “impianto” o di “meccanismo” necessario al funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento, identificando gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso di emergenza (ad esempio: l'alimentazione di sicurezza per gli azionamenti elettrici di apertura, le forze minime necessarie alla movimentazione dell'infisso dalla posizione di chiuso a quella di aperto, le modalità di verifica e manutenzione delle apparecchiature, meccanismi o dispositivi, ... ).
Per le aperture SEe (aperture di smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti), come già esplicitato nella Tabella S.8-4, devono essere indicate le modalità di immediata demolizione o dimostrate, sempre a cura del progettista, le modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio.
In fase di SCIA, nel fascicolo antincendio deve essere inserita la documentazione che consenta di valutare la rispondenza delle aperture in argomento al progetto di sicurezza antincendio e alla regola dell'arte, tenendo conto delle reali condizioni di esercizio ed impiego. La predetta documentazione sarà costituita, almeno, da quella di seguito indicata:
- progetto dei sistemi impiantistici (elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici, ...), ove presenti, necessari al funzionamento di dette specifiche aperture (es. aperture asservite ad IRAI o a sistema di apertura comandata), da ritenersi inclusi tra i sistemi dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
- manuale d'uso e manutenzione delle aperture provviste di azionamento, sia automatico che manuale, di intervento in caso di emergenza.
Si precisa che il modello “DICH. IMP.” rappresenta un utile riferimento nella predisposizione della documentazione per la fase di SCIA.
In condizioni di esercizio, le aperture di smaltimento devono essere inserite nel registro dei controlli ai fini della loro manutenzione.
In ultimo, si rappresenta che in fase di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, essendo le aperture di smaltimento incluse fra i sistemi e dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto ad assicurare, nell'attestazione di rinnovo, di aver adempiuto al mantenimento in efficienza di tali presidi di sicurezza.