Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 19 novembre 2020, n. 71/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• il DPCM del 3 novembre 2020;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 68 dell'08.11.2020, n. 69 del 12.11.2020 e n. 70 del 17.11.2020;

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che con l'ordinanza presidenziale n. 69 del 12.11.2020 è stata sospesa dal 16 al 22 novembre 2020 l'attività pedagogica e scolastica in presenza dei servizi per la prima infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo in alcuni casi, determinati dall'ordinanza stessa;
• che con l'ordinanza presidenziale n. 70 del 17.11.2020 sono state definite le modalità di somministrazione dei test antigenici rapidi offerti alla popolazione altoatesina tra il 20 e il 22 novembre 2020;
• che per la somministrazione dei predetti test il servizio sanitario provinciale si avvarrà, in diversi casi, anche di edifici scolastici e che è necessario che essi siano sanificati prima di poter nuovamente essere utilizzati;
• che, come risulta dalla lettera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria del 19 novembre 2020, n. di protocollo 0166178, è necessario qualche giorno per poter effettuare una valutazione completa degli esiti dei test antigenici e consigliare le misure di sicurezza più idonee alla situazione, e che ciò richiede di prorogare la sospensione delle attività scolastiche e pedagogiche in presenza per periodi differenziati nelle varie fasce d'età degli studenti;
• inoltre, che, per evitare un blocco delle graduatorie e delle assunzioni di personale nei settori del pubblico impiego, si rende necessario consentire lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, che non possono essere effettuati in modalità a distanza;
 

ORDINA

1) che le disposizioni di cui al punto 12) dell'ordinanza presidenziale n. 69 del 12.11.2020 producano effetto fino al 23 novembre 2020 compreso;
2) fermo restando lo svolgimento in presenza, a partire dal 24 novembre 2020, dei servizi per la prima infanzia, dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola primaria, fino al 29.11.2020 compreso proseguirà, in tutte le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado, la didattica digitale integrata (DDI), salvo in casi eccezionali definiti in una circolare congiunta delle tre Direzioni Provinciali istruzione e formazione. Nelle scuole di musica le lezioni sono sospese, salvo ove sia possibile svolgerle a distanza. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, oltre al mantenimento della distanza interpersonale. Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie, e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev'essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o da un pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario;
3) fermo restando quanto disposto dal punto 38) dell'ordinanza presidenziale n. 68) dell'8.11.2020, dal 30 novembre 2020 è ammesso lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, necessari per l'accesso al pubblico impiego per i quali non è possibile lo svolgimento in modalità a distanza.
Oltre alle misure di sicurezza già in vigore, vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d'esame.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19