Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Ordinanza 19 novembre 2020, n. 43
[Divieto di assembramenti, disposizioni su mascherine e sul commercio]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 253 del 13 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, Ed. straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, Ed. straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
Vista la legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 recante: “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”, e in particolare l’articolo 8;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020;
Preso atto della dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia anche nel territorio regionale, nonché il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale;
Considerato che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella Regione Marche, come rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi diagnosticati;
Rilevato che l’attuale andamento dell’epidemia da COVID-19 nel territorio della Regione richiede l’applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;
Ritenuto di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione;
Acquisita l’intesa con i Prefetti delle Marche;
Acquisita l’intesa con l’A.N.C.I. Marche;
Ritenuto necessario ridurre al minimo le possibilità di assembramento, anche per l’accesso consentito agli esercizi di vendita;
Considerato che ai fini della prevenzione della diffusione del contagio sono da trattare unitariamente le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali;
Ritenuto che il rischio di diffusione del contagio connesso al commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata vada significativamente ridotto;
Ritenuto, al fine di contrastare le forme di assembramento a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, di limitare gli spostamenti delle persone nelle zone soggette ad affollamento;
Considerato, inoltre, che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all’art. 1, comma 9, lettera n), si dispone che “con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”, e che tale misura si applica dalla data del 26 ottobre 2020, come disposto dall’art. 12, comma 1, del citato d.p.c.m. 24/10/2020;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere ID n. 21299641 del 12 novembre 2020, agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori, ID. n. 21333069 del 17 novembre 2020, agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione, ID. n. 21333517 del 17 novembre 2020, agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Servizio Sanità, ID. n. 21333809 del 17 novembre 2020, agli atti della Segreteria generale;
 

ORDINA

Art. 1
Disposizioni generali

1. Nel territorio regionale è fatto obbligo di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2. È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare correttamente i dispositivi e i protocolli di sicurezza.
3. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare assembramenti e feste.
4. L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.
5. In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
 

Art. 2
Disposizioni sul commercio

1. I clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina.
2. È vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita avranno cura di garantire un accesso della clientela ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro.
4. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
 

Art. 3
Commercio su aree pubbliche

1. Il mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonché dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente.
 

Art. 4
Distributori automatici

1. I distributori automatici h 24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale come definito dalle norme di settore, sono aperti dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno.
 

Art. 5
Vendita per asporto

1. La vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli di sicurezza regionali. Resta fermo il divieto di assembramento e di consumo di alimenti e bevande in prossimità dei locali stessi.
 

Art. 6
Disposizioni sugli impianti termici

1. L’attività di ispezione degli impianti termici prevista dall'articolo 8 della l.r. 19/2015 è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica.
 

Art. 7
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 producono effetti dalle ore 00:00 del 21 novembre 2020.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 producono effetti fino al termine previsto dal medesimo articolo e comunque cessano di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti statali che stabiliscano disposizioni in materia per tutto il territorio nazionale.
3. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva.
4. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.
5. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’istruzione, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per le Marche, alle autorità competenti per i controlli e le ispezioni degli impianti termici e agli organismi esterni di cui all’articolo 2 della l.r. 19/2015, alle associazioni di categoria e alle associazioni di tutela dei consumatori.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.
 

Ancona, 19 novembre 2020

Il Presidente
Francesco Acquaroli