Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 19 novembre 2020, n. 56
Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. Esercizio dell'attività commerciale nei giorni di domenica, prefestivi e festivi, nonché chiarimenti relativi alle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata e disposizioni relative alla caccia e pesca sportiva

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 8, comma 1, numero 12), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di fiere e mercati;
VISTO l'articolo 8, comma 1, numero 15), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di caccia e pesca;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che, nel modificare l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni e alle Province Autonome la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 4, 10 e 12 novembre 2020, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicate rispettivamente in G.U n. 276 del 5 novembre 2020 e n. 280 del 10 novembre 2020;
CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento sono applicate in questa fase le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020, quelle delle c.d. “aree gialle”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATA l'acquisizione dell'intesa con il Ministro della Salute sulla precedente ordinanza n. 54 di data 14 novembre 2020 prot. n. 726529;
 

Esercizio dell'attività commerciale nei giorni di domenica, prefestivi e festivi

CONSIDERATO l'ultimo report settimanale, aggiornato al giorno 11 novembre 2020, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua una crescita dei contagi a livello provinciale, con valori Rt in riferimento alla settimana 02-08 novembre 2020 pari a 1.32 (C.I. : 0.93-1.74);
PRESO ATTO delle indicazioni pervenute dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che ritiene strategico, in questa fase e ai fini della riduzione della diffusione del virus Covid-19, intervenire con misure di prevenzione anche nell'ambito dei locali al chiuso (particolarmente pericolosi in inverno);
CONSIDERATO che nell'ordinanza n. 54 del 14 novembre 2020 del Presidente della Provincia è stata disposta, nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato), la chiusura delle grandi e medie strutture di vendita, così come definite ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
CONSIDERATO che la ratio della predetta ordinanza n. 54 è stata quella di uniformarsi alle precedenti ordinanze in funzione anti-Covid delle Regioni vicine collocate in c.d. “zona gialla”, acquisita l'intesa con il Ministro della Salute, che hanno previsto ulteriori misure restrittive (rispetto alla collocazione definita dalle ordinanze dello stesso Ministro), per evitare potenziali opportunità di assembramento e per non favorire la diffusione del contagio;
CONSIDERATA l'acquisizione dell'intesa con il Ministro della Salute sul contenuto dell'ordinanza n.54, appare coerente, per rendere le misure omogenee nell'ambito dei territori collocati in zona gialla, utilizzare un metro uniforme per l'applicazione delle ulteriori misure restrittive;
CONSIDERATO che, alla data odierna, è rimasto in “zona gialla” solo il Veneto, e, pertanto, appare coerente uniformarsi al criterio esistente in detta Regione per individuare gli esercizi commerciali rientranti nella nozione di “media struttura di vendita”, ossia quegli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati (come risultante dall'autorizzazione commerciale o dalla SCIA);
RILEVATO altresì, con riguardo alle strutture di vendita anche relative ad alimenti, che durante la cosiddetta “prima ondata” le domeniche si sono registrate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di procacciamento di beni alimentari e considerato che l'accesso a tali strutture nelle giornate domenicali non risponde ad esigenze indifferibili e urgenti atteso che le strutture in questione comunque mantengono normalmente un periodo settimanale di apertura di sei giorni su sette;
VISTO quanto disposto dal punto 9), lettere a), b), c) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020, prot. n. 726529;
CONSIDERATA l'opportunità di sostituire quanto previsto dalla sopracitato punto 9), lett. a), consentendo nelle giornate prefestive la possibilità, per le attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) di vendere anche altri prodotti ulteriori rispetto ai generi alimentari, nonché, per esigenze di coerenza, l'opportunità di consentire anche lo svolgimento delle attività del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati;
RITENUTO opportuno, sempre nell'ottica precauzionale di evitare potenziali assembramenti, che nelle giornate di domenica (a prescindere dal fatto che vi siano specifiche festività coincidenti con tali giornate) vengano sospesi il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri servizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati) e, per ragioni di coerenza, altresì il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, consentendo viceversa tale commercio nelle giornate festive non ricadenti nei giorni di domenica;
 

Chiarimenti relativi alle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata

VISTO quanto disposto dal punto 4, lett. b) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020, prot. n. 726529, relativamente alla “presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita”;
CONSIDERATA la necessità, viste le problematiche sollevate da alcuni Comuni circa l'effettiva possibilità di dare seguito a quanto disposto dal sopracitato punto 4), lett. b), a causa delle peculiarità delle aree in cui si svolgono i relativi mercati, di chiarire che tale prescrizione va interpretata e applicata secondo buon senso e in modo ragionevole;
VISTO che tale prescrizione è dettata dall'esigenza di creare un senso unidirezionale, con un'entrata ed un'uscita dall'area di mercato, che regolamenti il flusso degli utenti e impedisca la creazione di possibili occasioni di assembramento;
RITENUTO, tuttavia, che non sia vincolante prevedere un unico varco di accesso con relativa uscita, ma che il disposto del punto 4), lett. b), debba essere inteso nel senso di consentire che l'area di mercato (in base alle sue caratteristiche e laddove possibile) possa essere suddivisa in settori, ognuno dei quali con un proprio varco di accesso ed uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore quel flusso unidirezionale di utenti di cui si sopra, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento;
 

Caccia e pesca sportiva

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 prot. n. 726529 che, in relazione ai territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, all'Allegato 1, lettera e), specifica che “è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale ”;
CONSIDERATO che, in riferimento all'attività sportiva, il Dpcm 3 novembre 2020, per le zone cosiddette “gialle”, all'articolo 1, comma 9, lettera d), prevede la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri mentre, all'articolo 3, comma 4, lettera e), per le aree caratterizzate da scenario di massima gravità e di livello di rischio molto alto (cosiddette zone “rosse”), non inserisce più il richiamo alla distanza dei due metri, rinvenendosi soltanto il riferimento al fatto che l'attività sportiva debba svolgersi esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
CONSIDERATO che le attività di caccia e pesca, che si svolgono per loro natura all'aperto, sono, lato sensu, da considerarsi attività sportiva e ritenuto quindi che le stesse possano essere consentite nei territori comunali interessati dalla disciplina prevista dall'Allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 prot. n. 726529, ancorché esclusivamente in forma individuale;
CONSIDERATO che nei Comuni cui è applicabile la disciplina prevista dall'Allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020, prot. n. 726529, l'attività della caccia e della pesca venga consentita solo ai soggetti ivi residenti e domiciliati;
CONSIDERATO che l'attività di caccia con accompagnamento, anche laddove consenta che tra cacciatore e accompagnatore possa essere garantito in certi casi un distanziamento di due metri, tuttavia implica che l'esercizio di caccia da parte del cacciatore non possa essere pienamente indipendente rispetto all'attività svolta in presenza dell'accompagnatore.
Tutto ciò premesso,
 

ORDINA QUANTO SEGUE

Esercizio dell'attività commerciale nei giorni di domenica, prefestivi e festivi

1) in sostituzione di quanto disposto dal punto 9), lettere a), b), c) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020, prot. n. 726529, nei giorni di domenica, prefestivi e festivi sono adottate le seguenti limitazioni:
a) nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato), le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, sono chiuse al pubblico, salvo che per il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri servizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati), commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializza-ti, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;
b) nei giorni festivi (che non cadano di domenica) è vietato l'esercizio dell'attività commerciale, al chiuso o su area pubblica, salvo che per il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri servizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati), commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole; è altresì consentita la vendita di prodotti alimentari anche in forma ambulante; è fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;
c) in tutte le giornate di domenica, è vietato l'esercizio dell'attività commerciale, al chiuso o su area pubblica, salvo che per le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole; è fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;
 

Chiarimenti relativi alle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata

2) a chiarimento di quanto disposto dal punto 4, lett. b) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020, prot. n. 726529, relativamente alla “presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita”, si precisa che non è vincolante prevedere un unico e solo varco di accesso con relativa uscita, ma l'area di mercato (in base alle sue caratteristiche) può essere, laddove possibile, suddivisa in settori, ognuno dei quali con un proprio varco di accesso ed uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore un flusso unidirezionale di utenti, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento;
 

Caccia e pesca sportiva

3) che nelle aree caratterizzate da scenario di massima gravità e da livello di rischio molto alto (cosiddette “zone rosse”), le attività di caccia e pesca siano consentite ai soli soggetti residenti e domiciliati nell'ambito del territorio comunale interessato, ancorché esclusivamente in forma individuale, intendendosi pertanto vietata ogni attività di caccia che richieda l'accompagnamento ; è vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni; è fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nell'ordinanza n. 55 del 14 novembre 2020 prot. n. 726532 relativamente al controllo del cinghiale;
 

Disposizioni finali

4) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima e fino al giorno 3 dicembre 2020, salvo ove eventualmente indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti