Categoria: Normativa regionale
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, FORESTE E FAUNA
 

A tutti i Dipartimenti della Provincia
e p.c.
Presidente della Provincia
Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Ufficio stampa della Provincia

Prot. n. D327/21-2020-4


Oggetto: Ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020 prot. n. 696090/1 in tema di Covid-19. Chiarimento in merito al punto 4) “Convegni, congressi” relativamente all'inciso riguardante i corsi di formazione.

In seguito alle segnalazioni pervenute da diverse strutture della Provincia in merito alla sfera di applicazione del punto di cui in oggetto, si chiarisce quanto segue.
Il punto 14) dell'ordinanza n. 49 del 26 ottobre 2020 del Presidente della Provincia prot. 659641/1 nel recepire le disposizioni del Dpcm 24 ottobre 2020, in merito alla sospensione dei convegni, dei congressi e degli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, precisava che “sono consentite in presenza le attività di formazione professionale, comprese quelle in cui si riconoscono crediti formativo-professionali [...]”.
Tale ultima precisazione è stata poi superata dal nuovo Dpcm 03 novembre 2020, che, all'art. 1, comma 9, lett. s), stabilisce che “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”.
Si chiarisce che il punto 4) dell'ordinanza del Presidente n. 53 del 5 novembre 2020 (rubricato testualmente “Convegni, congressi”), modificando il punto 14) dell'ordinanza del 26 ottobre 2020, ha inteso uniformare le disposizioni in materia di convegni e congressi ed eventi similari con quanto previsto dal citato art. 1, comma 9, lett. s).
Pertanto, il predetto punto 4) non ha inteso modificare, integrare o comunque rendere più restrittiva la disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lett. s), del Dpcm 03 novembre 2020, che trova completa applicazione anche in ambito provinciale.
 

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -