Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 14 novembre 2020, n. 54
Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19 circa l'applicazione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che, nel modificare l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni e alle Province Autonome la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicate rispettivamente in G.U n. 276 del 5 novembre 2020 e n. 280 del 10 novembre 2020;
CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento sono applicate in questa fase le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020, quelle delle c.d. “aree gialle”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Misure anti-assembramento e di prevenzione generale in materia di Covid-19

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, compreso quello trentino;
CONSIDERATO l'ultimo report settimanale, aggiornato al giorno 11 novembre 2020, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua una crescita dei contagi a livello provinciale, con valori R0 in riferimento alla settimana 02-08 novembre 2020 pari a 1.3 ;
PRESO ATTO che, dai dati forniti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. n. 169555 del 12 novembre 2020, acquisita al prot. PAT n. 723228/2020, sul territorio provinciale sussistono preoccupanti indicatori di diffusione del contagio da COVID-19, tali per cui è richiesta l'adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dal Dpcm 03 novembre 2020 per la Provincia Autonoma di Trento;
PRESO ATTO delle indicazioni pervenute dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che ritiene strategico, in questa fase e ai fini della riduzione della diffusione del virus Covid-19, intervenire con misure di prevenzione in ambito familiare e nei locali al chiuso (particolarmente pericolosi in inverno) e nell'ambito dei potenziali assembramenti esterni;
RITENUTO necessario ridurre al minimo le possibilità di assembramento anche all'interno degli esercizi commerciali di vendita, si rende necessario limitare l'ingresso ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità dell'accompagnamento per persone con difficoltà o per la custodia di minori di età inferiore a 14 anni;
CONSIDERATO che ai fini della prevenzione della diffusione del contagio sono da disciplinare unitariamente sia le grandi che le medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali, così come definiti ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
RILEVATO, con riguardo alle strutture di vendita anche relative ad alimenti, che durante la cosiddetta “prima ondata” le domeniche si sono registrate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di procacciamento di beni alimentari e considerato che l'accesso a tali strutture nelle giornate domenicali non risponde ad esigenze indifferibili e urgenti atteso che le strutture in questione comunque mantengono normalmente un periodo settimanale di apertura di sei giorni su sette;
RITENUTO che il rischio di diffusione del contagio connesso al commercio, nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, deve essere significativamente ridotto, consentendo tali attività subordinatamente all'adozione, da parte dei sindaci, di appositi piani consegnati ai commercianti;
RITENUTO, al fine di contrastare le forme di assembramento a tutela della salute pubblica sul territorio provinciale, di limitare gli spostamenti delle persone, con particolare riferimento alle zone soggette ad affollamento (a titolo esemplificativo, centri storici);
CONSIDERATO necessario, visto il rischio particolarmente accentuato connesso agli assembramenti statici, vietare il consumo di cibi e bevande da parte delle persone in piedi e sedute nelle piazze e nelle vie;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, imponga l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO ragionevole evidenziare come, in questa fase, non sussistano motivi per modificare le vigenti misure anti-covid di cui ai protocolli di settore per le attività di ristorazione svolte dalle strutture ricettive a favore dei propri clienti che vi alloggiano, in quanto trattasi di soggetti registrati individuati o facilmente individuabili in caso di contagio in quel contesto;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica;
RITENUTO pertanto necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale per la Provincia Autonoma di Trento, prevedendo ulteriori e più restrittive misure di contenimento alla diffusione del contagio da Covid-19 nel territorio provinciale, proporzionate ed adeguate all'attuale situazione epidemiologica locale;
 

Applicazione per analogia delle misure previste dall’art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

PRESO ATTO che, dai dati forniti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. n. 169555 del 12 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. PAT n. 718340, su alcuni territori comunali sussistono indicatori di diffusione del contagio da COVID-19 particolarmente gravi, tali da richiedere l'adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dall'art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 e rispetto alle ulteriori misure restrittive previste dalla presente ordinanza;
CONSIDERATO che, sulla base della medesima nota comunicata dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, appare opportuno e ragionevole applicare per analogia le misure previste dall'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, limitatamente per quei Comuni il cui tasso di contagio è superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico);
DATO ATTO altresì che in quei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 sia superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), si applicano, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le ulteriori misure della presente ordinanza, ove non siano previste analoghe misure più rigorose;
RITENUTO, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica provinciale e rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lett. f) del Dpcm 3 novembre 2020, che sia in questa fase opportuno non sospendere, nei Comuni di cui al periodo precedente, lo svolgimento in presenza del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, fermo restando quant'altro previsto dalla medesima lettera;
ACQUISITA l'intesa del Ministro della Salute;
SENTITI altresì il Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio delle Autonomie locali.
Tutto ciò premesso,
 

ORDINA QUANTO SEGUE

Misure anti-assembramento e di prevenzione generale in materia di Covid-19

Ferme restando le misure statali e provinciali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nonché i vari protocolli/linee guida di settore, a decorrere dal giorno 16 novembre 2020 e fino al giorno 03 dicembre 2020, con riferimento a tutto il territorio provinciale sono adottate le seguenti e ulteriori misure:
1) è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie al di fuori dell'abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni.
Sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, resta confermato altresì l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia di età 3-6 anni;
2) è consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso tali attività devono essere svolte al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città e delle località turistiche solitamente affollate;
3) l'accesso agli esercizi commerciali di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare o per nucleo di soggetti conviventi, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
4) l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, è consentita nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, prevedere qualora possibile una perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibile i confini dell'area adibita alla vendita;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento;
5) è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi;
6) in tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione:
- il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti;
- i tavoli nelle aree di somministrazione dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia, sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l'uno verso l'altro e siano distanziati da almeno 1 metro, salvo per i soggetti conviventi. Il rapporto persone/superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione;
- il buffet non è consentito;
- i menù cartacei individuali, giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messi a disposizione dei clienti;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all'interno che all'esterno dei locali, e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di settore;
- l'asporto deve essere effettuato solo su prenotazione ed è possibile accedere nella zona di consegna 1 solo cliente alla volta;
7) le prescrizioni di cui al punto precedente non si applicano alle attività di ristorazione svolte all'interno delle strutture ricettive per i clienti che alloggiano in dette strutture, per le quali attività continuano ad applicarsi quanto prescritto in materia dai protocolli/linee guida ad oggi vigenti e dal Dpcm 3 novembre 2020 (ossia, ai sensi di quest'ultimo, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati);
8) in tutti i luoghi di culto deve essere rispettata la distanza interpersonale di 2 metri, nel rispetto della capienza massima prevista dai protocolli statali e dalle misure provinciali (per le chiese di culto cattoliche, si veda la capienza massima di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia di data 25 agosto 2020, prot. n. 516106);
9) nei giorni di domenica, prefestivi e festivi sono adottate le seguenti limitazioni:
a) nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato) le grandi e medie strutture di vendita (e strutture equiparate), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;
b) nei giorni festivi è vietato l'esercizio dell'attività commerciale, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;
c) nelle festività domenicali, in aggiunta al quanto previsto alla precedente lett. b), è vietata anche la vendita di generi alimentari;
 

Applicazione per analogia delle misure previste dall'art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

10) nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), così come attestato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano per analogia le misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020 (si veda l'all.to 1 alla presente ordinanza); a differenza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lett. f) del predetto Dpcm, si dispone nei predetti Comuni lo svolgimento in presenza anche del secondo e del terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid19 attualmente vigenti nei vari settori, si preveda la misura che le persone provenienti da “zone a rischio” non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei Comuni di cui al presente punto, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto nell'allegato 1 alla presente;
11) nei Comuni di cui al punto precedente si applicano, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le misure della presente ordinanza, ove non siano previste analoghe misure più rigorose;
12) le misure di cui ai due punti precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni;
 

SI RACCOMANDA

13) ai soggetti sopra i 70 anni, è fortemente raccomandato di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da “restoacasapassoio”; se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell'esercizio dopo le prime 2 ore di apertura;
 

Disposizioni finali

14) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 16 novembre 2020 e fino al giorno 3 dicembre 2020, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti
 

ALLEGATO 1
MISURE APPLICABILI AI COMUNI IN CUI IL TASSO DI CONTAGIO DA COVID-19 È SUPERIORE AL 3% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori comunali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente ordinanza;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff) del predetto Dpcm 3 novembre 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del citato Dpcm, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del Dpcm 3 novembre 2020, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del predetto Dpcm; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del Dpcm 3 novembre 2020;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.