Tipologia: Accordo
Data firma: 23 febbraio 2005
Parti: Alma Mater Studiorum Bologna e Cgil, Cisl, Uil e RSU
Settori: Università, PA, Bologna
Fonte: Alma Mater Studiorum Bologna

Sommario:

 Premesse
Art. 1 - Soggetti deputati alla sicurezza
Art. 2 - Raccordo tra i soggetti deputati alla sicurezza
Art. 3 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 4 - Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 5 - Tempo di lavoro retribuito dei RLS
 Art. 6 - Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
Art. 7 - Formazione e aggiornamento
Art. 8 - Obblighi dei RLS
Art. 9 - Garanzie e tutela dei RLS
Art. 10 - Incentivazione dei RLS

Accordo in materia di status ed attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ateneo (RLS)

Premesse
a) Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare:
- Il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici e in particolare gli artt. 18 e 19;
- Il CCNQ del 10 luglio 1996 relativo agli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/94 riguardanti il "rappresentante per la sicurezza";
- l'art. 2, comma 4 del D.M. 363/1998 che prevede che la tutela della salute dai rischi del lavoro ha per oggetto i lavoratori dipendenti dell'Università, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, e gli utenti dei corsi di formazione universitaria, anche post laurea, che nella loro attività formativa siano esposti a specifici rischi lavorativi;
- l'art. 7 del D.M. 363/1998 che prevede che:" nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 18 del D.Lgs. 626/1994, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrate. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università...";
- l'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27.01.05 che disciplina la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l'accordo per l'individuazione dei lavoratori per la sicurezza per il personale tecnico amministrativo del 21 febbraio 1996;
- l'accordo per l'individuazione dei lavoratori per la sicurezza per il personale docente e ricercatore del 13 giugno 2002.

b) Considerato che la cultura della sicurezza e della prevenzione è un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti, la fruibilità dei servizi e il miglioramento della qualità del lavoro e del territorio;

c) tenuto conto che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è costituita da strutture eterogenee in cui si svolgono attività di ricerca, didattica, assistenza e servizio;

d) ravvisata la necessità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione e il rispetto delle norme legislative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro per tutte le strutture dell'Ateneo;

e) considerato il mutato assetto organizzativo dell'Ateneo di Bologna e il suo decentramento territoriale;

f) valutate in particolare le esigenze connesse allo sviluppo organizzativo delle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini;

g) valutata l'opportunità di un testo che razionalizzi, aggiorni e realizzi un miglior coordinamento delle norme che regolano a livello di Ateneo lo status e le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

Le parti concordano di sottoscrivere l'accordo di seguito specificato in materia di status ed attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Ateneo (RLS).

Art. 1 - Soggetti deputati alla sicurezza
1. Per l'attuazione delle misure generali di tutela e sicurezza previste dall'art. 3 del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, l'Ateneo ha costituito il Servizio Prevenzione e Protezione Lavoratori, cui spettano i compiti di valutare i rischi per la salute, di predisporre le misure idonee per la loro eliminazione o riduzione a livelli compatibili, di definire un programma articolato di interventi che integri, in maniera coerente alla prevenzione, le condizioni tecnico-produttive e di organizzazione del lavoro.
2. Le competenze relative alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a specifici rischi professionali sono espletate, all'interno del Servizio Prevenzione e Protezione Lavoratori, da medici competenti cui spettano i compiti indicati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 626/94.

Art. 2 - Raccordo tra i soggetti deputati alla sicurezza
Al fine di assicurare un raccordo sistematico tra i soggetti deputati alla sicurezza, almeno una volta all'anno, dovrà essere indetta una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94, con l'intesa di procedere a riunioni ulteriori ove si rendano necessarie.

Art. 3 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94 e dall'art. 7 del D.M. 363/1998, il numero dei RLS per il personale tecnico amministrativo è pari a 12. Tali rappresentanti sono integrati con 6 rappresentanti per il personale docente e ricercatore (due professori ordinari, due associati, due ricercatori). In aggiunta, il Consiglio Studentesco, potrà designare uno studente con funzioni di osservatore.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D.M. 363/1998, non possono essere designati quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza coloro che rivestano le funzioni di datore di lavoro.
3. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono designati dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e comunicati all'Amministrazione.
4. L'Amministrazione, preso atto dei nominativi di cui al punto precedente, ne da notizia agli interessati, trasmettendogli copia del presente accordo, li comunica formalmente al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare, a tutti i lavoratori ed ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio
I lavoratori che assumono le funzioni di rappresentante per la sicurezza, in quest'ultimo caso dettagliandone le attribuzioni loro assegnate dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento al comma 4.

Art. 4 - Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. Le attribuzioni dei RLS sono previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 e dall'art. 7 del D.M. n. 363/1998.
2 I RLS hanno facoltà, di norma previa comunicazione, di accedere ai luoghi di lavoro e di colloquiare con i lavoratori per assumere tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte.
3. L'Amministrazione invierà comunicazione a tutti i responsabili delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio sulle modalità di azione dei RLS ed in particolare sulla natura e lo spirito delle visite in oggetto.
4. In sede di contrattazione integrativa, qualora si discuta di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale (criteri, standard e simili questioni generali), entrambe le parti hanno facoltà di integrare le rispettive delegazioni.
5. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i RLS, in ordine ai temi di loro competenza.
6. I RLS devono essere consultati preventivamente e tempestivamente, da parte dell'Amministrazione, in ordine a:
- valutazione dei rischi;
- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle prevenzione nell'Ateneo;
- designazione degli addetti al servizio di prevenzione;
- attività di prevenzione incendi;
- pronto soccorso;
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo;
- specifica formazione dei lavoratori alla sicurezza.
7. L'Amministrazione deve fornire ai RLS tutte le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze tossiche ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, all'organizzazione del lavoro, alla salubrità degli ambienti di lavoro ed alle malattie professionali. Ai RLS devono inoltre essere fornite tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene.
8. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste urgenti effettuate in forma scritta dai RLS, il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 gg.
9. I RLS hanno diritto di accesso al documento di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. 626/94, al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4 comma 5 lettera o) del D.Lgs. 626/94, nonché agli elenchi dei lavoratori esposti ai rischi secondo le relative tabelle.

Art. 5 - Tempo di lavoro retribuito dei RLS
1. Il mandato dei RLS del personale tecnico amministrativo ha durata triennale; essi sono rinominabili o rieleggibili.
2. Nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera g) del CCNL 27.01.05, il monte ore complessivo a disposizione dei RLS del personale tecnico amministrativo si definisce convenzionalmente in 2700 ore. La base di riferimento per il calcolo di tale monte ore è rappresentata da 1 ora annua di tempo di lavoro retribuito per ciascun dipendente tecnico amministrativo dell'Ateneo che si presume mediamente in servizio nel triennio.
3. La ripartizione del monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dai RLS stessi. Ai fini di una corretta programmazione dell'attività delle Strutture presso le quali i RLS prestano servizio, la ripartizione deve essere comunicata alle Strutture ed all'Amministrazione. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali esigenze di modifica.
4. In riferimento alla ripartizione del monte ore complessivo, tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio delle strutture presso cui i RLS prestano servizio, salvaguardando nel contempo la libertà operativa necessaria per svolgere adeguatamente l'esercizio delle funzioni, tenuto conto delle facoltà riconosciute dalla legge, considerando anche i "tempi morti" necessari a raggiungere tutte le strutture, si delinea un monte ore settimanale non superiore a quindici ore pro capite, articolato in base ad accordi interni al gruppo di lavoro ed alla Struttura di afferenza.
5. L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le richieste di un budget di ore di lavoro straordinario più elevato, provenienti dai responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio presso cui lavorano i RLS, ai fini di assicurare la continuità di funzionamento.
6. Il tempo utilizzato dai RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti, pertanto vengono loro attribuite tutte le indennità dei trattamento economico accessorio, comprese quelle legate alla presenza. Per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 lettere b), c), d), g). i), l), non viene utilizzato il monte ore a disposizione dei RLS di cui sopra.

Art. 6 - Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
1. AI fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni, i RLS utilizzano i locali messi a disposizione dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione consente l'uso gratuito della posta interna e mette a disposizione dei RLS un numero telefonico fisso, nonché un numero congruo di telefoni cellulari per le telefonate effettuate all'interno dell'Ateneo (sia a Bologna che nelle Sedi decentrate) e per le telefonate rivolte a quei Soggetti esterni, che sono interlocutori istituzionali dei RLS, quali per esempio gli Enti di vigilanza.
3. Per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali, ai RLS viene attribuito un budget di funzionamento annuo pari a euro 6.713,94.
4. L'ammontare del budget di cui al comma precedente, qualora dovesse risultare inadeguato a garantire lo svolgimento delle funzioni proprie dei RLS, potrà essere rivisto dall'Amministrazione su richiesta motivata degli stessi RLS.
5. Nell'ambito del budget annuo di cui al comma 3) saranno riconosciute le seguenti spese:
a) il rimborso delle spese documentate, sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti; le spese sono rimborsate a piè di lista in base ai criteri e parametri previsti dal vigente regolamento per le missioni con esclusione dell'indennità di missione;
b) il rimborso dell'acquisto di titoli di viaggio impersonali;
c) il rimborso delle spese per la partecipazione a convegni e a congressi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori utilizzando il criterio del rimborso a piè di lista già previsto al punto a). È consentito anche il rimborso della quota di partecipazione ai convegni e congressi;
Come limite massimo pro capite per le voci a) e b) si conviene la cifra annua di € 516,46; si conviene altresì che la spesa annua complessiva per la voce c) non potrà superare € 3.098,74. È demandata alla autonoma valutazione dei RLS l'indicazione dei partecipanti.
d) le spese per il materiale di cancelleria e di consumo collegato all'uso delle attrezzature in dotazione, con approvvigionamento a cura dell'Area del Patrimonio e dei Servizi Economali;
e) il rimborso della polizza individuale per la copertura dai rischi di responsabilità civile patrimoniale per i danni a terzi prodotto nell'esercizio della propria attività.
6. Da questo computo forfetario sono esclusi il costo del servizio telefonico, perché non quantificabile a priori, ed il collegamento alla rete Almanet dell'edificio messo a disposizione dei RLS dall'Amministrazione.
7. Relativamente alle attrezzature, alla loro inventariazione ed alle responsabilità connesse, si conviene che tali beni siano acquistati ed inventariati dall'Università, che li consegna alle RSU per l'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che assumono a tutti gli effetti la qualità di consegnatari.
8. L'Amministrazione garantisce inoltre l'uso gratuito dei mezzi divulgativi (etichette degli indirizzi, posta interna, utilizzo dei servizio fotocopie) per l'invio di comunicazioni a tutti i dipendenti.
9. La disponibilità di materiale divulgativo e legislativo attinente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro appare indispensabile.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento
1. Nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e del Decreto Ministro del Lavoro del 16/01/1997, l'Amministrazione garantirà ai RLS un'adeguata formazione, avente per oggetto:
- i principi costituzionali e civilistici;
- la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
2. La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è fissata in 32 ore.
3. La formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. I corsi di formazione potranno essere promossi dall'Ateneo oppure da Associazioni, Enti, Scuole, ecc. di comprovata serietà e competenza professionale nel campo.

Art. 8 - Obblighi dei RLS
1. I RLS esercitano le attribuzioni di legge, e cioè:
a) garantire la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, cosi da instaurare un rapporto di fiducia, che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
b) formulare per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
c) organizzarsi al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;
d) pianificare e coordinare le visite ai vari luoghi di lavoro;
e) rendere possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'Amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato;
f) contribuire a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro; poiché l'opera di divulgazione è compito dell'Amministrazione, la collaborazione in tali attività avviene previo accordo e con l'avallo del Servizio di Prevenzione e Protezione;
g) promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al "sistema sicurezza";
h) avvertire l'Amministrazione ed i lavoratori dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
i) ricorrere alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene durante il lavoro;
j) formulare eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
k) partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle indette dall'Amministrazione e dalle RSU;
l) collaborare nell'ambito delle proprie competenze con il Servizio di Prevenzione e Protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa;
m) frequentare i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla formazione;
n) garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
o) garantire discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato.

Art. 9 - Garanzie e tutela dei RLS
I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 10 - Incentivazione dei RLS
In sede di contrattazione integrativa, possono essere previste indennità ed incentivazioni rivolte ai RLS nell'ambito della distribuzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
Le parti, presa visione del testo dell'accordo, convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.

La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di:
Delegato del Rettore
Direttore Amministrativo
e
la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di:
Delegato Cgil
Delegato Cisl
Delegato Uil.
Componenti RSU

Bologna, 23.02.05