Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 novembre 2020, n. 26512 - Epatopatia cronica attiva HCV correlata del medico specialista. Omessa adozione datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione


 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO
Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 20/11/2020
 

Fatto


G., medico specialista in ginecologia ed ostetricia, in servizio presso il Policlinico Gemelli di Roma dal 1966 al 1999, ha proposto ricorso, in data 12.7.2010, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per la epatopatia cronica attiva HCV correlata, contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro presso il Gemelli. In particolare, il Prof. G. ha sostenuto che la sua patologia sarebbe stata conseguenza della mancata predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che il contagio si verificasse, con conseguente responsabilità della medesima per i danni lamentati, ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Il Tribunale ha respinto le domande.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 23.11.2015, accogliendo il gravame interposto dal G. avverso la pronunzia di prima istanza, ha dichiarato <<la responsabilità - ai sensi dell'art. 2087 c.c. - dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con riferimento al contagio per epatopatia cronica attiva HCV correlata subita>> dallo stesso, ed ha disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal medico.
Con sentenza definitiva pubblicata il 7.10.2016, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, ha, poi, condannato la parte datrice al pagamento della somma complessiva di Euro 80.000,00, oltre accessori, come per legge.
La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che < <è circostanza pacifica e comunque provata documentai mente che>> il G. < <si sia visto riconoscere la causa di servizio per l'epatopatia cronica attiva HCV correlata (v. allegato n. 6 del fascicolo di primo grado del G.) Dalla lettura del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si evince che la epatopatia cronica attiva HCV correlata doveva ritenersi dipendente da causa di servizio in quanto dalla relazione dell'Amministrazione e dalla documentazione in atti risultava provato il nesso eziologico tra l'infermità e l'attività di servizio prestata dal G. e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso (cfr. parere del 14.12.2004, allegato n. 4 del fascicolo di primo grado del G.). Inoltre, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Università le allegazioni relative alle attività svolte dall'appellante durante tutta la durata del rapporto di lavoro, in relazione alle quali egli ha contratto la malattia in oggetto.... tali allegazioni (l'essere stato "continuamente esposto al rischio di contagio, derivante, a titolo d'esempio, dalla manipolazione di sangue ed altro materiale di natura biologica, dall'utilizzo degli strumenti tipici della sua attività, dal contatto coi pazienti, dalla permanenza in ambienti non sterilizzati a dovere, ecc.") non sono generiche atteso che nel caso in esame non si discute di un evento traumatico violento, ma bensì di una infezione virale che può essere trasmessa secondo differenti modalità. Ne consegue che è il datore di lavoro a dovere dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare ogni pericolo di danno; al contrario, l'Università Cattolica del Sacro Cuore si è limitata ad eccepire la genericità delle allegazioni del G. senza provare (e nemmeno chiedere di provare) di avere posto in essere tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio in oggetto, con particolare riferimento alla totale sterilizzazione degli ambienti di lavoro e senza nemmeno contestare il nesso eziologico accertato in sede di riconoscimento della causa di servizio>>.
Per la cassazione delle predette pronunzie ricorre l'Università Cattolica del Sacro Cuore articolando due motivi, ulteriormente illustrati da memorie, cui il G. resiste con controricorso.
La causa, inizialmente fissata all'adunanza camerale dell'11.4.2019, è stata rinviata a nuovo ruolo - e, successivamente, fissata alla pubblica udienza del 3.12.2019 -, avendo il Collegio ritenuto che non sussistessero presupposti per la trattazione della stessa in camera di consiglio.
 

 

Diritto



1) Con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., ed, in particolare, si lamenta che <<la motivazione posta a fondamento della decisione>> sia <<manifestamente illogica e contraddittoria>>, in quanto i giudici di merito avrebbero riconosciuto la responsabilità della datrice di lavoro per i danni occorsi al medico, avendo erroneamente ritenuto che non fossero state predisposte adeguate misure di sicurezza per la tutela del medesimo, in violazione dell'art. 2087 c.c., ai sensi del quale l'imprenditore, nell'adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, deve tenere conto della <<particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica>>; ed inoltre, in quanto hanno osservato che <<il S.C. ha ripetutamente affermato che, per quanto l'art. 2087 cit. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, quando il lavoratore abbia provato di aver contratto una malattia e che questa sia derivata eziologicamente dall'ambiente di lavoro, grava sul datore di lavoro (e non sul lavoratore) l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso>>, mentre, nel passaggio immediatamente precedente, con riguardo all'efficacia probatoria della relazione della Commissione medica, hanno testualmente affermato che, < <come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, l'istituto dell'equo indennizzo comporta a carico del datore di lavoro un'obbligazione pecuniaria in favore del lavoratore in conseguenza di un'infermità dipendente dalla prestazione lavorativa, a prescindere da eventuali inadempimenti imputabili ex art. 2087 c.c. al medesimo datore>> e che << ...nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplice presunzione, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione in termini di rilevante grado di probabilità e non di mera possibilità>>.
2) Con il secondo motivo si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Università Cattolica del Sacro Cuore, in quanto, premesso che la prescrizione applicabile alla fattispecie è quella decennale, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, ha affermato che < < ... risulta che il G. aveva avuto piena conoscenza della patologia in questione in data 7.6.2001 come certificato dalla sesta Commissione medica ospedaliera del centro militare di medicina legale di Roma; poiché il ricorso di primo grado risulta essere stato notificato in data 17.9.2010, la prescrizione
decennale non è intervenuta>>. A parere della ricorrente, invero, giudici di seconda istanza avrebbero errato nell'individuare il dies a quo nella data del 7.6.2001, anziché nell'anno 1973, in cui il G. avrebbe avuto conoscenza del contagio HCV, perché, durante l'estate di quell'anno, il medesimo fu, a lungo, ricoverato presso il reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli, perché affetto da epatite virale di tipo A.
3) Il secondo motivo, da esaminare per primo per evidenti ragioni di logica pregiudizialità, non è fondato. Al riguardo, va premesso infatti che, correttamente, i giudici di merito hanno osservato che, nella fattispecie, si applica il termine di prescrizione decennale, perché si verte in tema di responsabilità contrattuale (cfr., tra le molte, Cass. n. 17547/2010); condivisibilmente, inoltre, hanno sottolineato, dopo aver esaminato gli elementi documentali a sostegno degli assunti delle parti, che il predetto termine prescrizionale non è decorso, poiché il G. ha avuto piena conoscenza della patologia di cui si tratta in data 7.6.2001 - secondo quanto è stato certificato <<dalla sesta Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma nel verbale del 25.10.2002>> - ed il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 17.9.2010. Pertanto, a fronte della documentata oggettiva impossibilità di far valere il proprio diritto, in quanto il G. non era a conoscenza di aver contratto l'HCV prima del 7.6.2001, non appaiono pregnanti le considerazioni svolte dalla ricorrente in merito al fatto che la conoscenza della malattia doveva essere fatta risalire all'estate del 1973 (v. pag. 29 del ricorso), periodo nel quale il medesimo era stato ricoverato a lungo in ospedale, perché affetto da epatite virale A, dato che tale patologia non è assimilabile al virus dell'epatite C, il quale ultimo, peraltro, come ammesso altresì dalla datrice di lavoro, è stato isolato soltanto nel 1988 (v., ancora, pag. 29 del ricorso).
4) Ciò premesso, si osserva che neppure il primo motivo - che, tra l'altro, nella sostanza, censura un vizio di motivazione - è fondato; ed invero, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003). Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa <<peculiare>>, come nella fattispecie, a causa del rischio di contagio che può derivare dalla <<manipolazione del sangue ed altro materiale di natura biologica>> e dal < <contatto continuo con i pazienti>>, la responsabilità del datore di lavoro­ imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017, cit.; 340/2015; 15156/2011). Pertanto, il datore di lavoro, quale garante ultimo della incolumità psico-fisica dei lavoratori, non deve limitarsi a predisporre le misure di sicurezza ritenute necessarie e ad informare i dipendenti delle stesse, ma deve, altresì, attivarsi e controllarne, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservazione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4941/2018; 7405/2015; 12413/2013; 31679/2010), perché gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che egli fornisce o deve fornire, ma si estendono alla fase dinamica dell'espletamento del lavoro ed all'ambiente lavorativo, in relazione al quale, le misure e le cautele da adottare devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterno ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.
Al proposito, è altresì da osservare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente <<ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l'agire privato>>, in considerazione del fatto che l'attivita produttiva - anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41, primo comma, Cost.) — é subordinata, ai sensi dei secondo comma della medesima disposizione, alla utilità sociale, che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di liberta e dignità. Da ciò consegue che la concezione <<patrimonialistica>> dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute - anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa —; momenti tutti che <<costituiscono il centro di gravità del sistema>>, ponendosi come valori apicali dell’ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo, nonché le disposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute nel D.lgs. n. 626/94 - attuativo, come é noto, di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa —, ed altresì l’art. 2087 c.c. che, imponendo, come innanzi sottolineato, la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro, prevede — ripetesi — un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce <<nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico>>, ma attiene anche — e soprattutto — alla predisposizione <<di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio>>. Tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica alla stregua dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., già da epoca risalente, Cass. nn. 8422/1997; 7768/1995), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute — art. 32 Cost. —, sia per il principio di correttezza e buona fede ne|l'attuazione del rapporto obbligatorio — artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi <<normativi>> e di clausole generali (Genera/klausen) —, cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, <<pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattua|e>>, ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere (al riguardo, questa Suprema Corte ha messo, altresi, in evidenza, già da epoca non recente, che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere del neminem laedere pub consistere anche in un comportamento omissivo e che l'obbligo giuridico di impedire l’evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, é da considerare responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui é esposto l'altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l'evento dannoso).
Fatte tali premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere della prova gravava sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) derivato al G., attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui, correttamente, i giudici del gravame hanno ravvisato la violazione, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra il danno occorso al medico, a seguito dell'attività svolta, senza la predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di adeguate misure dirette a tutelarlo. Ed invero, lungi dal considerare che dal solo riconoscimento al G. dell'equo indennizzo in sede amministrativa potesse derivare automaticamente la responsabilità datoriale ex art.
2087 c.c., poiché, come é noto, tale riconoscimento comporta a carico del datore di lavoro una obbligazione pecuniaria, in favore del dipendente, in conseguenza di una infermità che discende dalla prestazione lavorativa (v. pagg. 4 e 5 della sentenza non definitiva), la Corte territoriale ha correttamente osservato che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, <<l'autonomia dei due istituti della causa di servizio e della malattia professionale non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale, sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice di merito ai fini dell'altro>> (v., tra le altre, Cass. nn. 17017/2007; 4005/2005). Inoltre, all'esito dell'esame analitico degli elementi delibatori prodotti dal G., i giudici di appello hanno dato atto che < < .... Dalla lettura del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si evince che la epatopatia cronica attiva HCV correlata doveva ritenersi dipendente da causa di servizio in quanto dalla relazione dell'Amministrazione e dalla documentazione in atti risultava provato il nesso eziologico tra l'infermità e l'attività di servizio prestata dal G. e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso (cfr. parere del 14.12.2004, allegato n. 4 del fascicolo di primo grado del G.). Inoltre, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Università le allegazioni relative alle attività svolte dall'appellante durante tutta la durata del rapporto di lavoro, in relazione alle quali egli ha contratto la malattia in oggetto.... tali allegazioni (l'essere stato "continuamente esposto al rischio di contagio, derivante, a titolo d'esempio, dalla manipolazione di sangue ed altro materiale di natura biologica, dall'utilizzo degli strumenti tipici della sua attività, dal contatto coi pazienti, dalla permanenza in ambienti non sterilizzati a dovere, ecc.") non sono generiche atteso che nel caso in esame non si discute di un evento traumatico violento, ma bensì di una infezione virale che può essere trasmessa secondo differenti modalità. Ne consegue che è il datore di lavoro a dovere dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare ogni pericolo di danno; al contrario, l'Università Cattolica del Sacro Cuore si è limitata ad eccepire la genericità delle allegazioni del G. senza provare (e nemmeno chiedere di provare) di avere posto in essere tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio in oggetto, con particolare riferimento alla totale sterilizzazione degli ambienti di lavoro e senza nemmeno contestare il nesso eziologico accertato in sede di riconoscimento della causa di servizio>>. Dalle riportate considerazioni, all'evidenza, si evince che non si è pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio sulla base di semplici presunzioni, ma dopo l'attento vaglio della sussistenza del nesso eziologico che, inequivocabilmente, sulla scorta dei numerosi elementi probatori a sostegno, ha ricondotto la patologia in esame all'attività svolta dal medico presso il Policlinico Gemelli di Roma.
Per la qual cosa, è condivisibile la conclusione cui sono giunti i giudici di seconda istanza, dopo avere messo in evidenza la mancanza della prova liberatoria da parte della datrice di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità del lavoratore sul luogo di lavoro.
Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato.
5) Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore del G., avv. Giulio Cimaglia, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza.
6) Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo.

 

P.Q.M.




La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2019