Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 74
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021 con il decreto legge 125 del 07/10/2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ed il quale inoltre prevede testualmente che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;
Considerato che le misure adottate a livello regionale e nazionale stanno iniziando ad influire positivamente sulla curva del contagio, ma che questa tendenza deve essere confermata e valutata compiutamente nell'arco della prossima settimana;
Considerato che si conferma la necessità di mantenere misure stringenti anche al fine di contribuire ulteriormente al pieno dispiegamento degli effetti derivanti dalla applicazione delle ordinanze 68 del 23 ottobre 2020, 69 del 30 ottobre 2020 e 71 del 13 novembre 2020, nonché delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
Considerato che la diffusività del contagio da COVID-19 sta al momento continuando a gravare sulle strutture di ricovero e cura regionali;
Considerato che occorre persistere nelle misure limitative dei contatti sociali, anche in quelli derivanti dalla didattica in presenza nelle scuole superiori di primo e secondo grado come da parere del Comitato Tecnico Scientifico del 19 novembre 2020;
Tenuto comunque conto che, se durante il periodo di vigenza della presente ordinanza i dati epidemiologici dovessero continuare a migliorare segnando una decisa inversione di rotta, vi sarebbe la disponibilità a valutare almeno la riapertura parziale e graduale delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, anche con riferimento alle classi prime di dette scuole;
Richiamate le precedenti ordinanze emanate dalla Presidente della Giunta regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. 18 ottobre 2020 n. 258);
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 19 novembre 2020;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell'andamento dei contagi;
Dato atto della comunicazione al Ministero dell'Istruzione ed al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale del 20 novembre 2020;
Visto il DPCM 3 novembre 2020, in G.U.275 del 4 novembre 2020;
Preso atto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 (G.U. 280 del 10 novembre 2020);
 

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 è vietata l'apertura nelle giornate di domenica:
a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
b) dei centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.
2. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino 29 novembre 2020 è vietato l'esercizio nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche.
3. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 ai centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate, di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali e di servizio, localizzate all'interno, delle specifiche linee guida ricomprese nelle disposizioni nazionali.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
 

Art. 3

1. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le disposizioni di cui al periodo che precede si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.
 

Art. 4

1. A decorre dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti. È altresì precluso per tutti l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.
 

Art. 5

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
 

Art. 6

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, alle Camere di Commercio di Perugia e Terni e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 20/11/2020

Presidente Donatella Tesei


Allegato 1

CENTRI COMMERCIALI

• È consentita l'apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet (d'ora in poi “centri commerciali” ove non diversamente precisato) e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l'accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
• Tutte le attività che sono localizzate all'interno dei centri commerciali devono rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dalle linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13 ottobre 2020.
• Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale, con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
• I varchi di accesso agli spazi commerciali devono essere organizzati mediante l'utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
• In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Ogni centro commerciale deve regolare l'afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di SLP in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all'interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso, occorre prevedere una superficie minima di 10m2 a persona (con riferimento alla SLP - superficie lorda di pavimento). Nei soli centri commerciali all'aperto con superficie superiore a 5.500 mq, le presenze dovranno essere non superiori al rapporto di 1 persona ogni 8 mq di SLP.
• Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
• I clienti all'ingresso devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (mediante termometri con misurazione a distanza - ad esempio, termometri a infrarossi - messi a disposizione dalla società di gestione del centro commerciale): è consentito l'ingresso solo a coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
• Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all'ingresso e all'uscita del centro commerciale, presso i bagni, all'ingresso dei singoli esercizi e attività.
• I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nel centro commerciale, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo (es. ristorazione, trattamenti estetici al viso).
• È fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni del centro commerciale al di fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida Ristorazione allegate al DPCM 7 agosto 2020.
• Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all'esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
• Tutti i lavoratori del centro commerciale, compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività e secondo le disposizioni del centro commerciale.
• L'ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l'ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
• Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
• Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• L'uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
• L'accesso ai centri commerciali da parte delle persone esonerate dall'obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti è consentito esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
• Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all'esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
• Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.
• Ove possibile, l'uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all'esterno) e l'afflusso è controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
• Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
• Deve essere effettuata l'igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
• I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all'interno del centro commerciale.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantitala pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
• Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all'interno del centro commerciale.