Ministero della salute
Ordinanza 21 novembre 2020
Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale.
G.U. 23 novembre 2020, n. 291
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali a cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che il Ministro della salute con speciali ordinanze può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che all'articolo 2 prevede che al Ministero della salute sono devolute le attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», in particolare l'articolo 2;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che l'OIE (Organizzazione mondiale per la sanità animale) ha raccomandato sin dall'esordio della pandemia di utilizzare un approccio One Health per condividere informazioni e condurre una valutazione del rischio mirata a decidere, sotto il profilo epidemiologico, se testare un animale che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da COVID-19;
Considerato che dal mese di aprile 2020 alcuni Paesi europei hanno notificato casi di SARS CoV-2 in allevamenti di visoni;
Preso atto che gli esami di laboratorio effettuati nei predetti allevamenti hanno confermato la presenza del virus SARS-CoV-2 e che dalle indagini epidemiologiche eseguite sembra che la trasmissione sia legata al salto di specie uomo-visone, e che le medesime indagini hanno messo in evidenza una notevole capacità del SARS-CoV- 2 di trasmettersi tra i visoni, in tempi rapidi e su ampia scala;
Rilevato altresì che sulla base delle nuove evidenze scientifiche, nonché delle comunicazioni delle Autorità danesi, il virus SARS-COV-2 isolato a fine ottobre 2020 negli allevamenti di visoni e nell'uomo ha mostrato una mutazione su una regione rilevante per la risposta immune e che potrebbe pertanto influire sull'efficacia dei vaccini attualmente in via di sviluppo;
Considerato che sulla base delle prime informazioni ricevute dalle Autorità di altri Paesi europei, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute ha disposto inizialmente, con nota DGSAF prot. n. 11120 del 14 maggio 2020, il censimento degli allevamenti di visoni e l'esecuzione di visite in allevamento per verificare l'eventuale presenza di sintomi respiratori, gastroenterici o fenomeni di mortalità anomala;
Considerato che con nota DGSAF prot. n. 16241 del 21 luglio 2020 è stata reiterata la richiesta di intensificare la sorveglianza clinica negli allevamenti di visoni per individuare sintomi clinici ed eventuali fenomeni di mortalità anomala, successivamente integrata con ulteriore nota DGSAF prot. n. 19759 del 9 settembre 2020;
Considerato che a seguito del riscontro di positività per SARS CoV-2 di un visone in un allevamento che ospita circa 26.600 capi, il Dipartimento veterinario dell'ATS Valpadana competente sull'allevamento, a scopo cautelativo ed in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, ha disposto il blocco della movimentazione in uscita di animali, veicoli, attrezzature e liquami e l'applicazione del protocollo e delle misure anti Covid-19, nonché l'avvio di ulteriori approfondimenti diagnostici;
Rilevato che dai controlli virologici effettuati nell'azienda sono state individuate altre due reazioni al SARS-CoV-2, di cui l'ultima il 6 novembre 2020 in un soggetto asintomatico;
Vista la richiesta della Regione Lombardia finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla macellazione degli animali a fine ciclo;
Considerato che la misura dell'abbattimento degli animali dell'allevamento riscontrati positivi interviene comunque a fine ciclo, fase in cui si sarebbe comunque proceduto per la raccolta delle pelli;
Ritenuto che, in applicazione del principio di massima precauzione è stato chiesto al Consiglio superiore di sanità, Sezione IV, un parere specifico sul rischio di esposizione per l'uomo durante tutte le fasi di macellazione degli animali dell'allevamento;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta straordinaria del 17 novembre 2020;
Ritenuto di inserire le positività virologiche per SARS-CoV-2 rilevate nei visoni allevati nell'elenco delle malattie infettive e diffusive soggette a denuncia obbligatoria, di cui all'articolo 1 del citato regolamento di polizia veterinaria, in considerazione del potenziale impatto zoonotico, e autorizzare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218 l'abbattimento e distruzione dei visoni negli allevamenti dove l'infezione da SARS-CoV-2 è stata confermata;
Ordina:
Art. 1
Modifica all'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali
1. All'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente malattia infettiva e diffusiva così definita: «Infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID-19 umano) nei visoni d'allevamento».
Art. 2
Ulteriori misure
1. In caso di sospetto di infezione della malattia di cui all'articolo 1, l'Autorità locale competente dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10 del citato regolamento di polizia veterinaria ed in particolare il sequestro dell'allevamento, il blocco della movimentazione in uscita di animali, liquami, veicoli, attrezzature e l'avvio di un'indagine epidemiologica, nonché comunicano l'evento al Dipartimento di prevenzione - Servizi igiene e sanità pubblica.
2. Per la conferma della malattia di cui all'articolo 1, gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, verificata l'adeguatezza allo scopo della metodica in uso per la matrice e la specie da sottoporre ad esame, utilizzano i mezzi di diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca del genoma virale, rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 e validati dall'Istituto superiore di sanità.
3. In caso di conferma della malattia, i visoni dell'allevamento sono sottoposti ad abbattimento, con metodi eutanasici, e distruzione.
Art. 3
Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale
1. Nel rispetto del principio di precauzione, sono sospese, ad eccezione del mantenimento dei riproduttori già presenti all'entrata in vigore della presente ordinanza, le attività degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso. Entro la medesima data, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute verifica la sussistenza dei presupposti per la proroga delle misure di cui al presente comma.
2. Con successivo provvedimento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, sentite le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con gli organi tecnici competenti, sono stabilite le misure di sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni e negli altri animali.
3. Le positività per SARS-CoV-2 riscontrate in altri animali diversi dai visoni devono essere comunicate dai laboratori che hanno effettuato la diagnosi nel rispetto del flusso informativo che sarà stabilito con successivo provvedimento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Ove non diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure ivi previste si applicano per un anno dalla data di cui al comma 1.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2231