Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 25 settembre 2015
Validità: 01.09.2015 - 31.12.2017
Parti: BU Legno e Coordinamento RSU, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Settori: Legno, Gruppo Saviola
Fonte: fenealuil.it


Sommario:

 

Premesso
1 Parte normativa
1.1 Relazioni industriali
1.2 Classificazione dei lavoratori, professionalità e formazione continua
1.3 Sicurezza e ambiente di lavoro
1.4 Mercato del lavoro
1.5 Tempo parziale
1.6 Ferie
1.7 Orario di lavoro - Turnazione
1.8 Previdenza complementare Arco
1.9 Sanità integrativa
1.10 Armonizzazione trattamenti integrativi della BU Legno di Gruppo
2 Parte economica
2.1 Quattordicesima mensilità
2.1.1 Norma particolare per Sitapan srl
2.2 Indennità specifiche di ruolo della BU Legno
2.3 Indennità antincendio
2.4 Mensa

 

2.5 Premio di risultato variabile
2.5.1 Suddivisione del personale per gruppi omogenei
2.5.2 Importi lordi di riferimento del PdR Variabile
2.5.3 Struttura del PdR Variabile
2.5.4 Quota premio locale (di stabilimento e/o reparto)
2.5.5 Quota premio generale (di gruppo)
2.5.6 Quota premio partecipazione (presenza individuale)
2.5.7 Riconoscimento del PdR Variabile - Regole generali
2.5.8 Pagamento del PdR Variabile - Anticipi e conguaglio
2.5.9 Commissioni Tecniche Paritetiche
3 Disposizioni finali
3.1 Clausola di omnicomprensività
3.2 Clausola di salvaguardia
3.3 Clausola finale
3.4 Inscindibilità dell'accordo
3.5 Validità ed efficacia
3.6 Allegati
Allegati


Accordo integrativo per la Business Unit del Legno del Gruppo Industriale Mauro Saviola

Il giorno 25 settembre 2015, in Viadana, per la Business Unit del Legno del Gruppo Industriale Mauro Saviola costituita oggi da GMS srl, Sitapan srl e Composad srl (di seguito anche la "BU Legno del Gruppo" o il "Gruppo"),

Premesso in via preliminare che
- il Protocollo per le relazioni industriali e la contrattazione di gruppo per la BU Legno del Gruppo sottoscritto in data 15 maggio 2015 (il "Protocollo") è parte integrante e vincolante del presente accordo ("Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno");
- il Protocollo legittima e regolamenta le modalità ed i criteri per la definizione della contrattazione integrativa di secondo livello della BU Legno del Gruppo nelle materie di competenza e di interesse indicate dal Protocollo stesso;
Tutto ciò premesso tra la Direzione della BU Legno del Gruppo (la "Direzione del Gruppo"), […], in nome e per conto delle singole società controllate GMS srl, Sitapan srl e Composad srl; e il Coordinamento delle RSU della BU Legno del Gruppo (il "Coordinamento"), così come definito nel Protocollo del 15 maggio 2015, nelle persone dei Signori già comunicati all'Azienda e che sottoscrivono in calce la presente intesa; le OO.SS. Nazionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, […], assistite dalle OO.SS. Territoriali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil (unitamente al Coordinamento di seguito le "OOSS"); è stato sottoscritto il presente Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno.

1 Parte normativa
1.1 Relazioni industriali

Le Parti, in linea con quanto previsto dagli Accordi Interconfederali, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore legno vigente ("CCNL") e dal Protocollo, confermano la volontà di sviluppare un sistema di relazioni sindacali che, nell'ambito dei piani di rilancio delle attività della BU Legno e del Gruppo, potenzino i rapporti reciproci, per affrontare le tematiche che riguardano sia l'occupazione e la salvaguardia delle condizioni generali di lavoro di ogni stabilimento, sia l'accrescere della competitività del Gruppo in un mercato sempre più complesso e competitivo, condizionato da eventi di carattere nazionale e internazionale.
Le Parti, quindi, ritengono necessario migliorare e consolidare le relazioni sindacali esistenti, anche ai fini della definizione di una nuova contrattazione di secondo livello, da applicarsi a tutte le unità produttive della BU Legno del Gruppo, legandola a obiettivi di facile lettura, plausibilmente raggiungibili, con l'introduzione di un sistema di verifica accessibile a entrambi le Parti, attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche che avranno il compito di verificare periodicamente i dati su cui si basa il "Premio di Risultato Variabile".
Le Parti si danno atto, in ogni caso, che il "Premio di Risultato Variabile" come previsto e regolato dal presente accordo non sarà oggetto di consolidamento, né di anno in anno, né alla scadenza della presente intesa di Gruppo ed è rimesso all'esclusiva autonomia negoziale delle Parti in sede aziendale e/o di Gruppo, anche in applicazione delle previsioni del CCNL di riferimento.
Si intende avviare, inoltre, una stagione di collaborazione che avrà ad oggetto anche le tematiche della formazione professionale, dell'organizzazione del lavoro, della qualità, della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle pari opportunità che possano adeguatamente supportare i piani di crescita e sviluppo della BU Legno e del Gruppo.
A tal fine, la Direzione del Gruppo, entro il primo trimestre di ogni anno fornirà, nell'ambito di un apposito incontro con le OO.SS. Nazionali ed il Coordinamento, assistiti dalle OO.SS. Territoriali, informazioni relative a:
- prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale, ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di legge;
- programmi di crescita e sviluppo e conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale, mansione e livelli di inquadramento;
- Responsabilità Sociale di Impresa.
La Direzione del Gruppo, inoltre, territorialmente, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, fornirà alle RSU, assistite dalle OO.SS. Territoriali, informazioni relative a:
- situazione economico-produttiva dell'anno precedente;
- prospettive economico-produttive ed investimenti per l'anno in corso;
- andamento occupazionale e relative prospettive;
- programmi di investimento e di innovazione dei processi produttivi, suddivisi per stabilimento;
- andamento della qualità dei prodotti e organizzazione del lavoro, anche derivante da investimenti tecnologici e di processo, suddivisi per stabilimento.
La Direzione del Gruppo, entro il primo trimestre dell'anno e/o su richiesta di una delle Parti, terrà incontri a livello di singolo stabilimento con le rispettive RSU, in occasione dei quali saranno esaminati:
- il calendario lavorativo annuo e le modalità di utilizzo di ferie, permessi retribuiti, riduzione orario di lavoro, banca ore, ecc.;
- la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell'ambiente di lavoro e eventuali ricadute sull'ambiente esterno delle lavorazioni dello stabilimento;
- iniziative atte a favorire il miglioramento del rapporto vita/lavoro dei lavoratori in un'ottica di sostenibilità.
In tale circostanza la Direzione del Gruppo consegnerà copia della comunicazione inviata Commissione Pari opportunità, ai sensi della normativa vigente.

1.3 Sicurezza e ambiente di lavoro
Va posta grande attenzione ai temi della tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di ricercare le migliori condizioni per la tutela della persona.
Per quanto concerne l'attività d'informazione e formazione dei lavoratori, compresa quella particolare dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), l'Azienda assicurerà a ogni lavoratore, con riferimento al proprio posto di lavoro, alla propria mansione e al ruolo assegnatogli nell'organizzazione del lavoro, un'adeguata informazione e formazione sui rischi connessi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Le Parti convengono che la realizzazione della formazione è la condizione essenziale perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza, per cui si prevede un'integrazione della formazione ai lavoratori interessati ogni qualvolta vi sia l'introduzione di rilevanti innovazioni e in caso di cambiamento di mansione e/o reparto, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
L'Azienda conferma il proprio interesse a incontrarsi con i RLS per esaminare le eventuali problematiche ambientali, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
In particolare, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, saranno coinvolti nelle seguenti attività, nell'ambito di quanto previsto dalle norme in vigore:
- consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione nell'Azienda;
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, sull'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori e formazione;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati all'attività di pronto soccorso, all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione dei lavoratori;
- visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione.
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è messa a disposizione la documentazione inerente l'Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro (Documento di Valutazione dei Rischi, Misure generali di tutela, Programma di formazione e informazione dei lavoratori, Stress lavoro correlato, ecc.) nonché il registro degli infortuni sul lavoro, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono impegnati a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni aziendali e/o personali di cui sono messi a conoscenza.
La Direzione del Gruppo si impegna a esaminare, durante la vigenza del presente Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, la possibilità di attivare le prassi previste da EMAS.
Sul tema del risparmio energetico, le Parti concordano di aprire un confronto riguardante il tema di cui si tratta, con l'obiettivo di attivare politiche di risparmio energetico e di individuare percorsi formativi per figure professionali di base specializzate in tema di efficienza energetica, tenuto conto dei piani operativi e degli interventi organizzativi previsti in materia dall'Azienda.

1.4 Mercato del lavoro
Tenuto conto delle evoluzioni normative in materia di nuovi contratti di lavoro introdotti dalle Leggi e/o dal CCNL (a titolo di esempio: contratti a tempo determinato, apprendistato, somministrazione, part-time, ecc.), l'Azienda informerà periodicamente il Coordinamento sull'utilizzo e l'inserimento dei nuovi modelli contrattuali.

1.5 Tempo parziale
Le Parti favoriranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative di ogni stabilimento, il ricorso a forme di lavoro a tempo parziale e/o ad orario ridotto (flessibilità oraria).
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative di ogni stabilimento, conferma la disponibilità ad esaminare, unitamente alle RSU, ove richiesto, eventuali richieste dei lavoratori volte a trasformare l'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro un numero massimo, arrotondato per eccesso, pari al 10% dei lavoratori occupati a tempo pieno per ogni singola unità produttiva, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) richiesta scritta del lavoratore con la motivazione per cui è richiesta la trasformazione dell'orario da tempo pieno a tempo parziale;
b) durata della riduzione oraria prevista pari ad almeno un anno, prorogabile su richiesta (con preavviso di almeno tre mesi) del lavoratore interessato, a condizione che non vi siano altre richieste comprovanti un diverso ed effettivo stato di bisogno, che saranno valutate nel rispetto dei criteri stabiliti di cui al presente punto.
Direzione del Gruppo, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative di ogni stabilimento, esaminerà le istanze dei lavoratori interessati nel rispetto dei seguenti criteri, anche in concorso tra di loro:
- data della domanda;
- gravi esigenze famigliari;
- maternità, assistenza ai figli;
- tutela della salute debitamente certificata;
- esigenze scolastico-formative.
Entro il mese di Luglio di ogni anno le Parti si incontreranno al fine di verificare l'andamento delle richieste e le eventuali richieste per l'anno successivo.
Resta inteso che coloro i quali fossero già in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo Integrativo di Gruppo BU Legno, assunti con contratto a tempo parziale, non concorreranno nel calcolo della predetta percentuale del 10% per tutto il periodo di lavoro a tempo parziale.

1.7 Orario di lavoro - Turnazione
Le Parti convengono e si danno atto che, entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della presente intesa, si incontreranno per esaminare la turnazione in atto. Saranno oggetto di verifica la cadenza delle giornate di riposo su quelle lavorate.
In base a quanto sopra stabilito, saranno definiti quanto prima programmi di intervento, anche diversificati da stabilimento a stabilimento e/o da reparto a reparto, per garantire ai lavoratori interessati al ciclo continuo una presenza al lavoro nonché i riposi sempre nel rispetto delle norme di legge e/o di contratto. e sulla necessità di omogeneizzare alcuni trattamenti

2 Parte economica
2.3 Indennità antincendio

Con decorrenza dal 1° Settembre 2015, ai lavoratori di tutte le unità produttive della BU Legno di Gruppo preposti all'attività/servizio antincendio, come previsto dal Dlgs. n. 81/08 e s.m.i., sarà riconosciuto il trattamento di cui all'Allegato (2) a titolo di "Indennità antincendio".
Il riconoscimento del trattamento di cui si tratta è subordinato al possesso e/o all'acquisizione da parte dei lavoratori preposti della formazione e/o delle necessarie abilitazioni allo svolgimento dell'attività/servizio di cui si tratta previste dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di riferimento.

2.4 Mensa
Con decorrenza dal 1° Settembre 2015, saranno garantiti l'erogazione del servizio mensa (dove oggi esistente) o il riconoscimento delle relativa indennità sostitutiva (ove oggi corrisposta) così come riepilogati nell'Allegato (3).
Si riconosce l'importanza di attivare attività culturali, ricreative e assistenziali a livello di siti produttivi.
Saranno valutate, inoltre, possibilità di introdurre o migliorare servizi di mensa che dovranno essere in grado di soddisfare la diversificata richiesta collegata alle turnazioni, ove presenti.
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