Tipologia: Accordo
Data firma: 11 dicembre 2006
Parti: Unicoop Firenze e Filcams, Fisascat, Uiltucs e RSU
Settori: Commercio, Unicoop Firenze

Sommario:

 Premessa
1. Nomina e composizione delle RSU
2. Organi di coordinamento
• 2.1 Coordinamenti di Canale
• 2.2. Esecutivo
3. Utilizzazione dei permessi sindacali
4. Durata e sostituzione dell'incarico
 5. Compiti e funzioni
6. Modalità di richiesta dei permessi sindacali
7. Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS)
8. Sanatoria
9. Data elezioni
10. Periodo di vacanza ( gennaio - febbraio 2007)

Verbale di accordo

Il giorno 11 del mese di dicembre del 2006 presso la sede di Unicoop Firenze a Scandicci in Viale Europa, 51 si sono incontrati Unicoop Firenze [...] e Filcams, Fisascat, Uiltucs regionali e delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Arezzo, Lucca [...] e una delegazione delle RSU dei Canali Supermercati, Minimercati, Ipermercati [...] per definire, nel rispetto dell'Accordo Interconfederale sulle RSU del 13.09.1994 come modificato dall'Accordo 12.10.1995, il numero complessivo dei delegati sindacali, l'entità del monte ore fruibile per l'attività sindacale e le modalità di fruizione.

Premesso che le parti:
- riconfermano l'Accordo per la costituzione e gestione delle RSU sottoscritto per il Gruppo Unicoop Firenze in Toscana e che intendono definire nuove regole di gestione;
- ribadiscono la scelta di istituire le RSU a livello di singola U.P., nell'ambito di una organizzazione della Cooperativa basata su Canali distinti;
- convengono che le relazioni sindacali ai diversi livelli devono svolgersi tra soggetti chiaramente identificati quali interlocutori, per le materie attribuite dagli accordi di Gruppo e di Canale;
- si danno atto che il numero di ore complessive attribuite a titolo di agibilità sindacale in virtù del presente accordo costituisce una condizione di miglior favore rispetto alla normativa, riconfermando la positività delle relazioni sindacali in Unicoop Firenze.
- le organizzazioni sindacali di categoria invieranno ad Unicoop Firenze i nominativi degli eletti e dei nominati e le relative attribuzioni di ore di permesso sindacale di loro competenza in attuazione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

5. Compiti e funzioni
I compiti svolti dalle RSU e competenti strutture territoriali sono definiti dal CCNL, dall'Accordo del Gruppo Unicoop Firenze e dal presente accordo.
L'ambito di attività delle RSU è l'U.P. che le ha espresse e dunque non svolgeranno la loro attività in U.P. diverse.
[...]

7. Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS)
Le OO.SS. Regionali danno atto di essere state informate sulla nuova organizzazione dell'Unicoop Firenze divisa per Canali, sulla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sul processo che ha portato alla vantazione dei rischi ed al suo documento, sui processi informativi e formativi riferiti ai lavoratori, nonché sulla costituzione e formazione delle Squadre Antincendio e di Pronto Soccorso presenti in tutte le unità produttive di Unicoop Firenze.
Le OO.SS. danno atto inoltre di essere a conoscenza, in ogni singolo Canale o ambito oggetto di procura sulla sicurezza, del Medico Competente e dell'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria.
In considerazione delle dimensioni della Cooperativa e della sua struttura divisa per Canali di vendita, si stabilisce che i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori previsti per legge siano eletti o designati dai lavoratori esclusivamente all'interno delle RSU per ciascun canale di appartenenza, oltre ad una individuazione necessaria anche nel CEDI e nelle sedi.
Pertanto, i Rappresentanti alla Sicurezza saranno così individuati:
• Canale Supermercati, uffici, e CEDI n. 15
• Canale ipermercati n. 12
• Canale Minimercati n. 12
Unicoop Firenze e le OO.SS convengono circa l'essenzialità delle funzioni svolte dai delegati RSU che ricoprono il molo di RLS e, alla luce di tale premessa, "Unicoop Firenze riconosce, oltre alle 80 ore di permessi annuali di cui al presente Accordo, un ulteriore quota aggiuntiva di 20 ore in ragione di anno".
Le OO.SS. per parte loro, ritenendo equa la dotazione annua delle ore, convengono comunque in funzione della rilevanza del ruolo gestito dagli RLS l'opportunità degli stessi di utilizzare, per le finalità in questione, anche parte del monte ore comunque spettante ai delegati quali Rappresentati Sindacali Unitari. Pertanto, in virtù di quanto esposto, il delegato RSU eletto o designato anche come RLS avrà complessivamente 100 ore per lo svolgimento della sua attività, di cui 40 come previste dalla legge per attività di RLS e le rimanenti come delegato RSU.
Tale monte orario di permessi prevede le attività che lo stesso sia chiamato a svolgere in forza del ricordato Protocollo d'Intesa per l'applicazione della Legge 626/94, oltre che come delegato RSU.
Il monte ore come sopra riconosciuto al RLS sarà utilizzabile esclusivamente in riferimento al Canale ed alle unità produttive per le quali è stato rispettivamente eletto e nominato.
Il RLS è tutelato alla stessa stregua delle RSU e pertanto eventuali passaggi di Canale di un appartenente agli RLS o variazioni della sede lavorativa dello stesso saranno oggetto di confronto tra la Cooperativa e le RSU.

10) Periodo di vacanza ( gennaio - febbraio 2007)
Le ore usufruite nel periodo di vacanza a qualsiasi titolo saranno da computare nel monte ore stabilito dal presente accordo (41.500), intendendo tale previsione anche per l'attività svolta dalle RLS.
Per i componenti delle RSU e RLS rieletti o nominati le ore usufruite nel periodo di vacanza fanno parte del loro monte ore annuale previsto dal presente accordo. Invece, le ore di permesso sindacale nel monte ore individuale previsto dal presente accordo e godute dai componenti delle RSU ed RLS, e dei coordinamenti attualmente in carica ma non rieletti o nominati, saranno decurtate dal monte ore attribuito ad ogni singola organizzazione.