Tipologia: Accordo
Data firma: 20 dicembre 2007
Parti: Intesa Sanpaolo spa e OO.SS. (Fabi, Fisac, Uilca, Falcri, Sinfub, Ugl, Dircredito)
Settori: Credito Assicurazioni, Intesa Sanpaolo
Fonte: UILCA-UIL

Sommario:

 Premessa
Ambiti territoriali
Regolamento elettorale
Concorso alle maggiori spese sostenute
Formazione ex art. 8 accordo nazionale 12/03/1997
Permessi ex art. 6 accordo nazionale 12/03/1997
Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 1 - Ambiti territoriali
Art. 2 - Indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 3 - Elettorato attivo
 Art. 4 - Elettorato passivo
Art. 5 - Costituzione del seggio elettorale
Art. 6 - Presentazione delle candidature
Art. 7 - Esercizio del diritto di voto
Art. 8 - Voto per posta elettronica
Art. 9 - Quorum di validità delle elezioni
Art. 10 - Scrutinio delle schede - Designazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati elettorali
Art. 11 - Impugnativa dei risultati elettorali
Art. 12 - Durata in carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 13 - Cessazione dall'incarico di RLS

Verbale di accordo

Il giorno 20/12/2007 tra Intesa Sanpaolo SpA e le OOSSLL

premesso che:
• il 4° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• gli Accordi nazionali del 12 marzo 1997 ed i Protocolli in materia successivamente intervenuti hanno definito i criteri di computo del numero dei Rappresentanti, i relativi permessi orari per l'espletamento delle funzioni, nonché il numero di giornate per la formazione degli stessi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• i medesimi accordi rinviano alla sede aziendale la definizione dell'ambito territoriale di competenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti nonché dei limiti entro cui l'Azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sostenute e documentate dai Rappresentanti per l'esercizio delle funzioni;
• con l'accordo di Programma del 14 febbraio 2007, le Parti hanno individuato, tra le materie oggetto di confronto in via prioritaria, quella dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza", attraverso la definizione di intese quadro che siano anche di indirizzo per tutte le Banche del Gruppo, pur nel rispetto delle relative specificità;

si conviene quanto segue

Ambiti territoriali
Per garantire il corretto presidio territoriale delle strutture aziendali, gli ambiti di competenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono suddivisi come segue:

Ambito territorialeN° RLS
Torino e Provincia
Piemonte Nord
Piemonte Sud
Liguria
Milano, Milano Provincia
Lariano, Lombardia Nord Est
Lombardia Sud
Friuli Venezia Giulia
Veneto 1
Emilia, Toscana Umbria
Dorsale Adriatica, Lazio
Sardegna
Calabro Lucana, Campania, Napoli e Provincia, Puglia
Sicilia

Totale

10
2
2
2
13
5
2
2
2
2
4
2
2
2

52

Regolamento elettorale
Per quanto attiene alle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si rinvia al Regolamento elettorale allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Concorso alle maggiori spese sostenute
L'Azienda concorre alle maggiori spese sostenute dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso inerenti l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro secondo quanto in appresso specificato:
- in caso di accesso presso diversa unità organizzativa situata nell'ambito dello stesso Comune o in Comune diverso, rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, con utilizzo dei mezzi pubblici;
- in caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici l'utilizzo dell'autovettura deve essere autorizzato dall'Azienda. In tal caso viene applicata per la tratta compresa dalla sede di lavoro (o di residenza) a quella dell'intervento, la tariffa di rimborso chilometrico tempo per tempo definita dalla normativa aziendale in materia di missioni, con rimborso di eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi. Sarà garantita la copertura assicurativa kasko alle condizioni tempo per tempo vigenti per il personale che utilizza l'autovettura di sua proprietà per ragioni di servizio;
- in caso di necessità di pernottamento, che l'Azienda deve autorizzare preventivamente, sono utilizzate, ove esistenti, le convenzioni alberghiere stipulate dalla medesima e le spese sostenute per la consumazione della cena vengono rimborsate, dietro presentazione del relativo giustificativo, sino alla concorrenza di € 27,00 se il Rappresentante è un'Area Professionale e € 38,50 se è un Quadro Direttivo.
Ove l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 del D.Lgs. 626/1994 lett. b), c), d), i) - per quest'ultima fattispecie limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti -avvenga fuori dalla piazza di lavoro o di residenza, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengono rimborsate le spese di viaggio con le modalità di cui al primo e secondo alinea della presente norma.
Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 626/1994, nonché per eventuali riunioni convocate su iniziativa dell'Azienda in applicazione del medesimo articolo. In tali occasioni, viene rimborsato il biglietto aereo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza provenienti da sedi di lavoro distanti oltre 500 km dal luogo della riunione.
In considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'esercizio del relativo mandato, l'Azienda provvede a stipulare una polizza assicurativa avente caratteristiche similari a quelle degli analoghi strumenti in atto nella prassi aziendale, a copertura dei rischi di infortunio che occorressero ai medesimi in tale occasione.

Formazione ex art. 8 accordo nazionale 12/03/1997
L’Azienda darà corso nei confronti dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall’art. 8 degli Accordi siglati il 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro 6 mesi dalla proclamazione degli eletti).
I corsi avranno durata, per il primo anno, di tre giorni.
Ai partecipanti provenienti da unità organizzative situate in comune diverso rispetto a quello di ubicazione della sede di lavoro, sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle disposizioni contrattuali pro tempore vigenti in materia di missioni.

Permessi ex art. 6 accordo nazionale 12/03/1997
I permessi di cui all'art. 6 dell'Accordo nazionale 12/3/1997 eventualmente non fruiti nell'anno di competenza possono essere differiti, a richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, fino al 1° quadrimestre dell'anno successivo entro il limite massimo di 10 ore.
In occasione della fruizione delle 50 ore di permesso inerenti l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché dei compiti indicati all'art. 19 del D.Lgs. 626/1994 lett. b), c), d), i) - per quest'ultima fattispecie limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti -, l'Azienda riconosce ulteriori permessi orari a copertura del tempo di viaggio - purché effettuato durante il normale orario di lavoro - strettamente necessario al raggiungimento di luoghi di lavoro non ubicati presso l'unità produttiva di appartenenza .

Le Parti si danno reciprocamente atto che:
- a cura della Banca viene predisposta una specifica comunicazione illustrativa dei contenuti delle presenti intese, comprensiva della necessaria modulistica, anche con riferimento all'applicazione dell'Accordo 12/03/1997, da diffondere alle strutture aziendali;
- tenuto conto delle caratteristiche della Rete Operativa i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno sensibilizzati dalle Parti medesime affinché nell'espletamento delle loro funzioni di accesso ai luoghi di lavoro procurino di attuare, per quanto possibile, una pianificazione di interventi di congrua durata e tali da evitare un'eccessiva parcellizzazione dei medesimi;
- in caso di accesso ai luoghi di lavoro resi necessari da particolari situazioni di emergenza l'Azienda consente l'intervento anche con tempi di preavviso più abbreviati rispetto a quelli previsti dall'Accordo 12/03/1997.
L'Azienda fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni previste dall'articolo 5, 2° comma degli Accordi in data 12 marzo 1997 (facoltà di affissione di comunicati in albo accessibile a tutti i lavoratori, possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le Rappresentanze Sindacali Aziendali).
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 626/94 l'Azienda convocherà, almeno una volta l'anno e, comunque, in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alla problematica della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 1 - Ambiti territoriali
Allo scopo di garantire un'equa distribuzione sul territorio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le strutture aziendali sono aggregate negli ambiti territoriali definiti dall'accordo aziendale di riferimento.

Art. 2 - Indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Le prime elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno indette unitariamente a cura delle Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali aderenti alle Organizzazioni Sindacali che hanno stipulato il presente regolamento entro 180 giorni dalla data di stipula del medesimo, con comunicato diffuso al Personale tramite l'Azienda.
Le elezioni successive dovranno essere indette, sempre a cura delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente regolamento e con le medesime modalità, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza "uscenti".

Art. 3 - Elettorato attivo
Avranno diritto a votare tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di Banca Intesa in servizio alla data di svolgimento della consultazione elettorale.
Ciascun elettore potrà esprimere il suo voto per nominativi la cui candidatura sarà stata presentata, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento elettorale, per l'ambito territoriale ove è ubicata l'unità organizzativa aziendale cui è assegnato.

Art. 4 - Elettorato passivo
Avranno diritto a candidarsi per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, delle lavoratrici e i lavoratori dipendenti di Intesa Sanpaolo in servizio nel giorno fissato per lo svolgimento delle elezioni, ciascuno con riferimento all'ambito territoriale ove è ubicata l'unità organizzativa aziendale cui è assegnato.

Art. 5 - Costituzione del seggio elettorale
Con il comunicato di cui al secondo comma dell'articolo che precede le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti il presente regolamento definiranno modalità e tempi per la costituzione del seggio elettorale, che sarà ubicato presso la Direzione Centrale della Banca i Milano.
Esso sarà composto da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale dei Lavoratori firmataria dell'accordo aziendale di riferimento. I componenti del seggio saranno designati per iscritto per ciascuna Organizzazione Sindacale dei Lavoratori dalla Segreteria dell'Organo di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali aderenti all'Organizzazione Sindacale medesima.
Il seggio, che eleggerà al suo interno un Presidente,
a) fisserà la data delle elezioni;
b) fisserà il termine ultimo e le modalità per la presentazione delle liste dei candidati, nel rispetto della previsione di cui al quinto comma dell'art. 6 del presente Regolamento;
c) riceverà le liste dei canditati, verificandone la regolarità e l'ammissibilità alla competizione elettorale;
d) provvederà, con l'ausilio di mezzi tecnici messi a disposizione dall'Azienda, alla predisposizione e all'invio a tutti i lavoratori interessati del materiale occorrente per le votazioni;
e) inoltrerà le liste dei candidati ammesse ai voti alle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aderenti alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui al comma che precede, affinché curino la relativa affissione nelle bacheche sindacali e curerà direttamente la pubblicazione delle liste stesse nell'Intranet aziendale nel rispetto di quanto previsto al quinto comma dell'art. 6 del presente Regolamento;
f) porterà a conoscenza del personale la data di svolgimento delle elezioni nonché termini e modalità di esercizio del diritto di voto;
g) provvederà allo scrutinio delle schede pervenute per tempo e redigerà apposito verbale dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato;
h) proclamerà i risultati delle elezioni, con comunicato indirizzato ai dipendenti di Banca Intesa, che verrà diffuso al personale tramite l'Intranet aziendale.

Art. 6 - Presentazione delle candidature
Le liste elettorali, redatte riportando a fianco di ciascun candidato l'ambito territoriale per il quale la candidatura è avanzata, dovranno essere presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che hanno stipulato l'accordo aziendale di riferimento.
Tali liste, presentate dalle OOSSLL, dovranno pervenire al seggio elettorale di cui all'articolo che precede, sottoscritte a cura dei relativi Segretari degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori non potranno presentare più di una lista elettorale per ciascun ambito territoriale, e avranno la possibilità di presentarsi congiuntamente tra loro accorpando i relativi candidati in un'unica lista.
I candidati inclusi nelle liste presentate dalle OOSS dovranno di norma rivestire la carica di dirigenti delle OOSS medesime.
Le candidature dovranno pervenire al seggio elettorale almeno 45 giorni prima della data delle votazioni ed essere affisse nelle bacheche sindacali del rispettivo ambito territoriale almeno cinque giorni lavorativi prima delle elezioni stesse. Il seggio elettorale porterà comunque a conoscenza del personale le liste dei candidati eleggibili attraverso un comunicato da pubblicare sulla Intranet aziendale.

Art. 7 - Esercizio del diritto di voto
II voto sarà espresso per posta elettronica, con garanzia di espressione libera ed anonima del voto e di accesso sicuro ai mezzi informatici. Laddove non dovesse essere possibile esprimere tale voto attraverso mezzi informatici, sarà data facoltà di utilizzare strumenti cartacei.
Non è ammesso il voto per delega.
Le elezioni si svolgono nell'arco di due giorni lavorativi consecutivi, durante l'orario di lavoro.

Art. 8 - Voto per posta elettronica
Il personale sarà informato sui termini e sulle modalità di svolgimento delle votazione tramite avviso di convocazione del seggio elettorale da pubblicarsi sulla Intranet aziendale almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni.
Potranno accedere direttamente alla votazione tramite link che sarà appositamente attivato esclusivamente per gli aventi diritto al voto.
Ogni lavoratrice ed ogni lavoratore potrà votare i nominativi di tutti i candidati del proprio ambito territoriale ed esprimerà il voto per un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere se si tratta di coprire uno o due posti. Qualora i RLS dà eleggere fossero tre o più, le preferenze verranno espresse fino ai due terzi dei rappresentanti da eleggere, arrotondando il numero di preferenze all'unità superiore, nel caso in cui il risultato del calcolo non fosse un'unità intera
Una volta effettuata la scelta e completata la procedura di voto secondo le istruzioni specifiche non sarà possibile effettuare alcuna variazione sulla scheda.
Alla chiusura della consultazione, gli utenti non avranno più la possibilità di accedere alla scheda di votazione.

Art. 9 - Quorum di validità delle elezioni
Le elezioni saranno valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art. 10 - Scrutinio delle schede - Designazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati elettorali
Il seggio elettorale provvederà alla verifica della correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali elettroniche.
Una volta completate le attività di cui al comma che precede il seggio elettorale redigerà apposito verbale dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato.
Risulteranno eletti quei candidati che, in relazione al numero di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza da eleggere nell'ambito territoriale, abbiano conseguito il maggior numero di voti.
Il seggio elettorale, al termine di tali operazioni, provvederà alla pubblicazione dei risultati, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, lett. h) del presente Regolamento.

Art. 11 - Impugnativa dei risultati elettorali
Eventuali ricorsi avverso i risultati dell'elezione dovranno essere inviati al seggio elettorale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Art. 12 - Durata in carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dureranno in carica quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

Art. 13 - Cessazione dall'incarico di RLS
Nel caso in cui, durante il quadriennio, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovesse cessare dall'incarico per qualunque motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito territoriale di riferimento.
In assenza di sostituti si procederà ad una nuova elezione.