Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIRETTIVA RECANTE MISURE TEMPORANEE SUL LAVORO AGILE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato;
VISTO l'atto del Segretario Generale 7 maggio 2018, con il quale sono state individuate per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le attività per le quali non è possibile il ricorso al lavoro agile in relazione alla natura e alle modalità di svolgimento delle relative prestazioni;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2019, recante direttiva sul lavoro agile;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera a), in materia di lavoro agile;
VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;
RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione alle sopra citate disposizioni, prevedendo modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
INFORMATE le organizzazioni sindacali;
 

A d o t t a
la seguente direttiva:

Articolo 1
(Misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), a decorrere dalla data della presente direttiva il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri può essere autorizzato dal responsabile apicale della struttura di appartenenza a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, in deroga al decreto del Segretario Generale 2 maggio 2019 e all'atto del Segretario Generale 7 maggio 2018, per un numero di giornate mensili non superiore a dieci, secondo le modalità di seguito indicate.
2. I responsabili apicali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri promuovono il ricorso al lavoro agile, coerentemente con le disposizioni normative recentemente adottate, individuando i dipendenti da ammettere alla misura.
3. Coloro i quali, alla data della presente direttiva, sono già stati ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, possono essere autorizzati a rimodulare il numero delle giornate oggetto dei vigenti progetti individuali, entro il limite indicato al comma 1, nonché i contenuti degli stessi.
4. Il responsabile apicale della struttura, sentito il dirigente direttamente responsabile, autorizza il dipendente allo svolgimento del lavoro in modalità agile compilando il format allegato che dovrà essere trasmesso al dipendente medesimo, tramite posta elettronica, unitamente alla seguente documentazione reperibile agli indirizzi di seguito riportati:
a. informativa sui rischi generali e specifici in materia di salute e sicurezza per il lavoratore http://www.pcm.it/Accoglienza/doc/Informativasuirischilavoroagile.pdf ;
b. regole per l'accesso e l'uso dei servizi informatici, contenute nel Protocollo per l'utilizzo dei servizi informatici e telematici http://www.pcm.it/Strumentali/ICT/doc/ProtocollUtilizzoserviziICT4_6_3.pdf
c. obblighi di custodia e riservatezza di cui all'art.12 della Direttiva sul lavoro agile del Segretario Generale del 2 maggio 2019 http://www.pcm.it/Accoglienza/lavoroagile/doc/2019/Direttiva-lavoro-agile-2maggio2019.pdf
5. Il responsabile apicale della struttura, dopo aver acquisito, tramite posta elettronica, il riscontro di presa visione, da parte del dipendente, della documentazione di cui al comma 4, comunica alla segreteria tecnica del lavoro agile, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., i nominativi dei dipendenti di cui ai commi 2 e 3 e il relativo numero di giornate di lavoro agile autorizzate.
6. Laddove necessario per motivi connessi a specifiche e rilevanti esigenze, il Segretario Generale può autorizzare l'ampliamento del numero delle giornate di lavoro agile di cui al comma 1.
 

Articolo 2
(Efficacia della direttiva)

1. La presente direttiva ha efficacia fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali successive modifiche in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Roma, 4 marzo 2020