Categoria: Normativa regionale
Visite: 5176

Regione Campania
Ordinanza 28 novembre 2020, n. 93
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale.- Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea - Sospensione elezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA).

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO l' art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) secondo cui “(omissis)1... con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. (omissis).4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: (omissis).f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;.. (omissis)5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in GU. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all'art.3 del medesimo DPCM, tra le quali il divieto di spostamento verso Comuni diversi da quelli di appartenenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, o casi di necessità o motivi di salute;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, che ha differito l'efficacia dell'Ordinanza del 13 novembre fino al 3 dicembre 2020;
VISTA l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che “1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza (omissis) ”;
VISTA l'Ordinanza n.92 del 23 novembre 2020, con la quale è stato disposto che “1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza; 1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. È dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio ”;
RILEVATO
-che l'Unità di crisi regionale, all'esito di apposita riunione svoltasi in data odierna, ha comunicato che “sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda- quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, si ritiene necessario prorogare l'attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, nonché per le attività di laboratorio, m fino al 7 dicembre 2020. Si ritiene altresì che possa essere confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, precisando a tale riguardo, secondo quanto richiesto dall'ANCI, che il regime relativo alla prima classe si estende anche agli alunni di eventuali pluriclassi comprendenti la prima classe. (omissis). Inoltre, l'Unità di Crisi ha approvato l'aggiornamento delle allegate “Linee guida - Misure di sicurezza precauzionali regionali per il Trasporto Pubblico Locale” (già oggetto dell'Ordinanza n. 41 del 01 maggio 2020), al fine di:
• adeguare le Linee Guida TPL a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020 e relativi allegati.
• eliminare l'obbligatorietà da parte delle aziende di fornire al proprio personale i guanti.
• semplificare il processo di presentazione dell'autocertificazione per i dipendenti delle aziende di TPL; a tal fine, è stato demandato alle singole aziende di adottare idonee procedure interne atte a contrastare la diffusione del COVID-19 (segnalazione caso di isolamento, segnalazione caso di quarantena, modalità di rientro in azienda ecc.).
• prevedere, per la vendita dei titoli di viaggio a bordo, ove non sia possibile quella telematica (online), che il Datore di Lavoro coinvolga le RLS/RLST al fine di adottare le opportune procedure di regolamentazione dell'attività e, comunque, nel pieno rispetto delle misure precauzionali previste.
• inserire il paragrafo sul Settore Funiviario (nella precedente versione era assente);
• rivisitare, con modifiche non sostanziali, il paragrafo 11 (sorveglianza sanitaria/visita medica).
• raccomandare ai cittadini di rivolgersi anche alle ASL territoriali competenti”;
-che il verbale del 27 novembre 2020 della Cabina di regia presso il Ministero della Salute, pur attestando una scenario di tipo 1, individua anche per la Campania un rischio “alto” e riporta che “si raccomanda che, in base all'impatto sui servizi sanitari e territoriali, una modulazione delle misure di mitigazione nelle Regioni/PA eviti di rilassare troppo precocemente le misure stesse. In caso contrario, questo potrebbe tradursi in una inversione della tendenza documentata oggi ed una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata”;
- che è stato segnalata la convocazione, per la data del 29 novembre p.v., delle elezioni in presenza per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Velia, avente oltre diecimila iscritti, il cui svolgimento comporterebbe spostamenti in entrata e in uscita dai territori dei 37 Comuni coinvolti, in contrasto con la ratio e le finalità della richiamata disposizione di cui all'art.2, comma 4 lett. b) del DPCM, che vieta gli spostamenti tra Comuni diversi, applicabile anche - e a maggior ragione- nelle regioni collocate nella cd. “zona rossa”, con conseguenti ricadute potenzialmente pregiudizievoli sul piano epidemiologico;
RITENUTO
che, al fine di prevenire un aggravamento della situazione epidemiologica e l'inversione della tendenza al miglioramento rilevata nelle ultime due settimane occorre provvedere in conformità a quanto proposto dall'Unità di crisi regionale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l' art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente

 

ORDINANZA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;
1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;
1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;
1.5. sono approvate le nuove Linee Guida- Misure precauzionali relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, allegate sub 1 al presente provvedimento;
1.6. sono sospese fino al 6 dicembre 2020, salvo ulteriore differimento in ragione dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le operazioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati indette dal Consorzio Velia (SA), in presenza, per il giorno 29 novembre 2020.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all'ANCI Campania, al Consorzio di Bonifica Velia ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

DE LUCA                              

 

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020
LINEE GUIDA MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI REGIONALI per IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Novembre 2020

 

1. PREMESSA
Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di indicare quali sono le misure minime di prevenzione e protezione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti nel settore del trasporto regionale, ivi compresi quelli appartenenti alla filiera degli appalti funzionali al servizio ed alla attività accessorie e di supporto correlate sulla base di quanto previsto dalla normativa di settore relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali Linee Guida si intendono valide sino alla data di scadenza dello stato emergenziale fissata al 31/I/2021, salvo quanto specificato nel prosieguo.
Le misure indicate nelle presenti Linee Guida recepiscono integralmente quanto previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato sulla GU Serie Generale n.275 del 4 novembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 41., che viene considerato integralmente richiamato, con particolare riferimento agli allegati n. 14 e n. 15. In caso di eventuale contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.
Le presenti linee-guida saranno aggiornate in funzione delle sopravvenienti disposizioni governative o regionali (DPCM, Ordinanze, ecc.) che saranno emesse per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria da COVID19, delle prescrizioni o circolari emesse dagli Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative (INAIL, Ispettorato del lavoro, ASL), nonché di eventuali provvedimenti presi dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). A tal proposito, fermo restando la necessità di istituire, a livello nazionale, una cabina di regia con il compito di dare gli opportuni indirizzi di carattere generale per lo svolgimento in sicurezza dei servizi in argomento, la Regione Campania provvederà ad istituire una cabina di regia regionale, al fine di poter concertare, con gli EE.LL. e con gli attori coinvolti, i termini, i principi e le modalità specifiche relative ad un'offerta di servizi adeguata ad assolvere le esigenze di mobilità collettiva nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza sanitaria. Inoltre, nell'ambito della cabina di regia, saranno previste forme di collaborazione più strutturale con le FF.OO.
Nelle more di quanto sopra, tutte le aziende (pubbliche e private) esercenti un servizio di trasporto regionale dovranno calibrare i propri modelli organizzativi e produttivi alle presenti misure previste, fermo restando il pieno rispetto di quanto previsto in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08. Medesimo discorso dicasi per tutte le imprese produttrici di beni e servizi nella relativa filiera.

2. SCOPO
Le presenti Linee Guida si prefiggono lo scopo di definire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio di tutti gli stakeholders delle aziende operanti nel servizio di trasporto regionale (clienti/utenti, consumatori, proprietà, i fornitori, dipendenti, ecc.).
In tale prospettiva, le misure previste dovranno abbinare alla garanzia del conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio, la praticabilità tecnica/economica della filiera produttiva.
Tale documento è da considerarsi in stretta correlazione con il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e 2
della logistica di settore”, sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui all'allegato 14, nonché con le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all'allegato 15. A tal fine, con tale documento, si mira a delineare le indicazioni contenute nel succitato Protocollo, in azioni operative e/o metodologie applicative che ogni azienda, ivi compresa la relativa filiera, dovrà intraprendere in una prospettiva temporale che dipenderà dalla durata della emergenza COVID19. Le aziende di ogni settore dovranno garantire un continuo monitoraggio circa l'efficacia e l'efficienza delle azioni intraprese anche mediante l'istituzione di un apposito comitato tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori (RSU/RSA e RLS).
Eventuali costi aggiuntivi a carico delle aziende dovute all'applicazione di queste Linee Guida e di tutte le altre misure e regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative, saranno riconosciuti nell'ambito di quanto previsto dall'art. 92 del Decreto Legge Cura Italia convertito in Legge n. 27/2020 e pubblicata su G.U. il 29/4/2020.
Le presenti Linee Guida sono automaticamente da considerarsi integrate ed adeguate ad ogni ss.mm.ii. di tutti i sopracitati atti e provvedimenti, oltre che integrate da eventuali ulteriori provvedimenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le misure previste nel presente protocollo si applicano a tutte le aziende (pubbliche e private) operanti nel settore del trasporto regionale, alla relativa filiera produttiva, nonché a tutti gli stakeholders direttamente e/o indirettamente coinvolti nel processo produttivo.

4. MODELLI ORGANIZZATIVI
Fermo restando che il principio di base è la prevenzione e il contenimento del contagio, ogni azienda (ivi comprese quelle della filiera) deve adottare modalità organizzative ed opportune strategie, anche con il supporto della moderna tecnologia, di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione. Tali modalità organizzative andranno condivise, tramite la sottoscrizione di un protocollo, con le OO.SS.. A tal fine, i datori di lavoro dovranno predisporre una apposita appendice al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nella quale sono evidenziate le misure adottate dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte.
È compito di ogni azienda predisporre una corposa campagna di formazione ed informazione del proprio personale, nonché redigere apposite procedure operative atte a gestire l'eventualità di contagio registrata da personale aziendale, personale esterno (forniture e servizi attivi) e/o da fruitori (clienti/utenti) del servizio offerto.

5. PRINCIPI GENERALI
Di seguito, si riportano i principi generali su cui si deve basare un'opportuna strategia che ogni impresa deve adottare per prevenire il contagio.


Distanziamento sociale:
■ rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro;
■ qualora vi sia la necessità di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque obbligatorio l'uso della mascherina, di tipo filtrante e prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito indicato solo come “mascherina”), così come previsto negli allegati al DPCM del 03 novembre 2020 e s.m.i.


Buone pratiche di igiene:
■ messa a disposizione, nei luoghi di lavoro, di idonei mezzi detergenti per le mani;
■ installazione di dispenser di gel igienizzante a bordo bus, sui traghetti/aliscafi e nelle località di servizio (stazioni/fermate/capilinea);
■ installazione di distributori di gel igienizzante in punti di distribuzione di facile accesso (banchine, aree di imbarco ecc.);
■ attività specifiche di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica nelle località di servizio caratterizzata da un maggior flusso di viaggiatori, a bordo treni/bus e traghetti/aliscafi;
■ potenziare la pulizia e la sanificazione dei filtri presenti negli impianti di aria condizionata (sia a bordo dei mezzi che negli uffici/stazioni/fabbricati etc.);
■ assicurare un adeguato ricambio d'aria e ventilazione naturale o forzata degli ambienti e dei mezzi.


Organizzazione del lavoro, degli ingressi e degli spazi:
■ misurazione della temperatura corporea, ove possibile quotidiana, nei luoghi di lavori di maggiore aggregazione (officine/depositi/aree di imbarco/scali);
■ adozione di procedure interne atte a contrastare la diffusione del COVID-19 (segnalazione caso di isolamento, segnalazione caso di quarantena, modalità di rientro in azienda ecc.);
■ adozione di dispositivi di monitoraggio non invasivo (telecamere IR, telecamere “intelligenti”) e possibilità di segnalazione, via intranet, della propria condizione di salute nel rispetto dei vigenti principi di rispetto della privacy;
■ predisposizione di nuovi layout delle sedi lavorative (variando la disposizione delle postazioni di lavoro, differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita, ecc.) per ottimizzare e ridurre il numero di lavoratori contemporaneamente presenti. Contestualmente, andranno revisionati i piani e le procedure di emergenza;
■ riduzione massiccia delle riunioni in presenza a favore di quelle in modalità telematica;
■ sospensione di tutti attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria. La formazione andrà svolta in modalità FAD/e-learning;
■ implementazione dello smartworking;
■ adozione di orari sfalsati per evitare assembramenti (lavoro/pausa/mensa);
■ adozione degli ammortizzatori sociali e/o soluzioni organizzative straordinarie (ad esempio fruizione di ferie arretrate);
■ ottimizzazione della turnistica del personale operativo, con particolare riferimento a quello che lavora in squadre;
■ minimizzazione dell'uso promiscuo di attrezzi e apparecchiature.


Uso di dispositivi:
■ i lavoratori (interni/esterni) devono obbligatoriamente indossare una mascherina;
■ le aziende possono valutare la possibilità di fornire ai propri lavoratori un “kit” di protezione individuale;
■ tutti i clienti/utenti che accedono ai servizi di trasporto devono obbligatoriamente indossare la mascherina. In caso contrario, le aziende adotteranno, nei limiti di quanto possibile e di concerto con le FF.OO., le opportune azioni operative per evitare l'accesso ai mezzi di trasporto su gomma/ferro, ai traghetti/aliscafi ed a tutti gli impianti fissi dei gestori dei servizi di trasporto.


Eventuale utilizzo di tecnologie:
■ Le aziende, ove possibile e, compatibilmente con le proprie risorse economico/finanziarie, possono avvalersi di moderni sistemi tecnologici per prevenire il contagio (software di simulazione degli spazi e dei flussi, applicazioni di alert per avvertenza di assembramenti, digitalizzazione dei documenti, sistemi di monitoraggio non invasivi, ecc.).


Responsabilità individuale dei clienti/utenti del servizio
In ottemperanza all'Ordinanza vigente, i clienti/utenti di tutti i servizi di trasporto regionali sono tenuti, pena applicazione delle sanzioni amministrative previste:
■ al rispetto della distanza minima di sicurezza prevista (distanziamento sociale), fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, diversamente abili o anziani, ma comunque con l'obbligo di protezione del naso e della bocca, tramite la mascherina;
■ ad indossare la mascherina ed igienizzarsi ripetutamente le mani.

6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
Tutti gli stakeholders delle aziende di settore devono essere messi a conoscenza delle informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza. Fatto salvo quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, le aziende dovranno garantire una massiccia informazione mediante:
• affissione di locandine informative e cartellonistica a bordo treno/bus, sui traghetti/aliscafi e sugli impianti/località di servizio/stazioni/fermate/aree di imbarco/scali circa il corretto comportamento da tenere nei diversi spazi di uso comune (banchine, capilinea, sale di attesa, ecc.), l'obbligo di indossare le mascherine e le regole di una buona igiene, ecc.;
• predisposizione, ove possibile di apposita segnaletica per disciplinare gli spostamenti e i distanziamenti, gli accessi e le uscite;
• predisposizione di materiali di comunicazione dei contenuti necessari, sia in forma digitale tramite i canali aziendali (sito web, mail, messaggistica istantanea, ecc.) sia in forma cartacea.
Gli stakeholders dovranno attenersi alle regole prescritte e dovranno avere comportamenti conformi a quanto richiamato dalla campagna di informazione delle aziende.
Le aziende dovranno garantire, altresì, una adeguata formazione del proprio personale, erogando appositi corsi di formazione che focalizzeranno l'attenzione sulle pratiche di igiene, sull'importanza della sanificazione dei luoghi di lavoro, sull'uso corretto delle mascherine, sulle procedure aziendali relative alla gestione di eventuali casi sospetti, sulle norme in tema di trattamento dei dati personali ecc. Nell'ottica di una implementazione dello smartworking, tali corsi potranno essere svolti in modalità FAD/e-learning.
Medesimo discorso per quanto attiene all'addestramento ed alla responsabilizzazione del personale all'uso delle misure di prevenzione in maniera corretta e sicura.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle attività di informazione, formazione e addestramento, le aziende possono usufruire dei fondi interprofessionali o, in alternativa, possono fare richiesta di Fondi a destinazione specifica.

7. MODALITÀ DI ACCESSO
7.1 Luoghi di lavoro
Nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di privacy, il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In tal caso, saranno adottati i protocolli e le procedure già vigenti emanati dal governo nazionale (Ministero della Salute) e/o dalla Regione Campania.
Ove possibile, andrà evitato che il personale operativo (operatori di esercizio, macchinisti, capitreno, conducenti di aliscafi/traghetti, operai ecc.) acceda alle sedi amministrative.


7.2 Fornitori esterni
Per l'accesso di fornitori esterni, ogni azienda dovrà individuare opportune procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori. Nel caso di operatori della filiera (impresa di pulizia, manutenzione impianti, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.
Si raccomanda di organizzare le forniture in modo da evitare a monte, per quanto possibile, sovrapposizioni di orari e aree coinvolte. Inoltre, conviene effettuare un controllo in ingresso tramite portineria / reception in modo da scaglionare l'ingresso dei fornitori /personale esterno che deve operare nelle stesse aree.


7.3 Località di servizio e mezzi di trasporto
Generalità
Dovrà essere ridotta ogni forma di contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di casi emergenziali e, comunque, con le dovute precauzioni.
A bordo dei mezzi (treni/bus), sono sospese tutte le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio e, comunque, salvo i casi in cui non esiste modalità sostitutiva. Ove ciò non fosse possibile, sarà cura del datore di lavoro coinvolgere le RLS/RLST al fine di adottare le opportune procedure di regolamentazione dell'attività di vendita dei titoli di viaggio e, comunque, nel pieno rispetto delle misure precauzionali previste.
Per i servizi marittimi, tutte le aziende dovranno promuovere la più ampia diffusione dei sistemi online di prenotazione e di acquisto dei titoli di viaggio, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto.
Si rende necessario promuovere ed incentivare la vendita dei titoli di viaggio con sistemi telematici. Inoltre, per la vendita dei titoli di viaggio occorre usare appieno le funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale ed è consigliabile implementare l'installazione, ove possibile, di apparati per l'acquisto self-service dei titoli di viaggio, nonché l'acquisto online, anche mediante apposita App collegata -per le aziende aderenti al consorzio- alle funzioni centralizzate di vendita del Consorzio UnicoCampania, valutando anche l'adozione di modalità di prenotazione o monitoraggio della domanda.
Indipendentemente dalla tipologia di trasporto, oltre ad una costante e capillare informazione sulle norme di comportamento per una corretta profilassi antivirus, tutte le aziende dovranno porre particolare attenzione - adottando le idonee procedure organizzative - a garantire gli spostamenti delle persone diversamente abili nel pieno rispetto delle misure precauzionali di cui alle presenti linee guida.
Resta inteso che tutte le aziende di trasporto, e conseguentemente il loro personale, sono manlevate da ogni responsabilità (di qualsiasi natura) circa l'insorgere di eventuali casi in cui:
• non sia rispettato il distanziamento sociale a bordo e/o presso gli impianti;
• gli utenti non usano i DPI previsti dalla normativa e le ordinanze vigenti;
• non si possano evitare eventuali assembramenti;
• non sia possibile garantire una ridotta capacità di trasporto.

 

Servizi Ferroviari
I gestori di trasporto su ferro dovranno potenziare i controlli ai varchi di accesso delle località di servizio/stazioni/fermate. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli stessi garantiranno, esclusivamente, le attività di controllo ai varchi di accesso delle località di servizio presenziate. Per tali attività, sarà impiegato, il personale già in forza al settore controlleria/varchi, nonché il personale utilizzato nei turni di controlleria soppressi a bordo treno. Pertanto, nelle località di servizio presenziate, sarà garantita, ove possibile e per l'intero arco di esercizio, la presenza contestuale di personale addetto alla biglietteria e di personale dedito al controllo dei flussi, con qualifica di polizia amministrativa, dotato di opportuni strumenti informatici per la relativa verifica dei titoli di viaggio, svolgenti attività non ferroviarie ma inquadrabili nei “servizi accessori”.
I gestori ferroviari valuteranno, ove non esiste altra soluzione, l'ipotesi di chiudere al pubblico le stazioni/fermate impresenziate, previa condivisione con la Regione Campania e la definizione di opportune azioni mitigative e/o di supporto.
Ove possibile, le sale di attesa di ridotte dimensioni andranno chiuse al pubblico.
Dovranno essere ridotti, ove possibile, gli accessi alle banchine delle stazioni/fermate. Inoltre, nelle stazioni/fermate, si raccomanda i gestori di individuare, anche mediante cartellonistica, distinti percorsi di accesso (ingresso/uscita) alle banchine. Ciò, al fine di evitare l'incontro di flussi di clienti/utenti. Inoltre, ove possibile, saranno individuati, mediante strisce adesive, spazi di occupazione che consentano di mantenere la distanza di sicurezza prevista.
Inoltre, nelle stazioni, dove l'afflusso di utenti è particolarmente rilevante, andrà previsto un costante monitoraggio (anche con avanzati sistemi tecnologici) che preveda, in caso di eccessivo affollamento alle banchine, la chiusura provvisoria delle stesse e, di conseguenza, l'accesso ai treni.
È consigliabile, inoltre, regolamentare l'utilizzo di scale e di tappeti mobili garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti e anche qui, ove possibile, una differenziazione dei flussi.
A bordo dei mezzi di trasporto, al fine di tutelare il conducente, devono essere previste misure di delimitazione della distanza tra la cabina di guida e il comparto passeggeri, nei modi e per quanto consentito dalla tipologia del mezzo.
L'uso dei posti a sedere va disciplinato, garantendo il distanziamento sociale, anche con l'utilizzo di apposita segnaletica, fermo restando quanto previsto negli allegati 14 e 15 del DPCM 3 novembre 2020, e ss.mm.ii..

 

Servizi di TPL su strada
Sugli autobus e sui tram vanno adottati possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida, con distanziamenti, dai clienti/utenti secondo le modalità di cui agli allegati al DPCM 3 novembre 2020 e ss.mm.ii..
Va prevista che la salita e discesa dei clienti/utenti dal mezzo avvenga secondo flussi separati (ad esempio, prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta e, ove possibile sempre distante dal conducente).
Sugli autobus e sui tram, dotati di tre porte, si raccomanda di lasciare la porta anteriore riservata al transito dei diversamente abili, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare il contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte.
Si raccomanda di evitare situazioni di assembramento alle fermate dei bus operando in via preventiva, ove possibile, la verifica dei titoli di viaggio, la dotazione delle mascherine ed il contingentamento dei passeggeri a bordo dei mezzi. In caso di raggiungimento del livello di saturazione stabilito per ciascuna tipologia di trasporto, potranno essere intraprese le opportune azioni operative tese alla risoluzione della criticità (ad esempio, non effettuare la fermata, ove questo non fosse in contrasto con le esigenze di altri viaggiatori).

 

Servizi di trasporto funiviario
Per il settore funiviario (funivie, cabinovie e seggiovie), la capienza dei mezzi deve essere limitata in modo da garantire il distanziamento di un metro tra i passeggeri, mediante anche l'apposizione di markers. Tale limite può essere derogato nei casi di cui all'allegato 15 del DPCM 03/11/2020. Si raccomanda agli esercenti di tenere il mezzo costantemente areato tramite apertura di boccole e finestrini.
Nelle stazioni, oltre ad una sanificazione costante degli ambienti, devono essere installati dispenser igienizzanti per le mani e definiti percorsi e spazi per le file d'attesa tali da garantire il distanziamento interpersonale previsto negli allegati al DPCM 3 novembre 2020 e ss.mm.ii..


Servizi marittimi
Nelle aree portuali, per favorire la corretta ed ordinata distribuzione degli utenti in tutti gli spazi comuni, sono necessari interventi organizzativi e gestionali secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra vettori e gestori delle aree medesime. Tra le misure organizzative da attuare, rientrano la predisposizione di un apposito piano di prevenzione e protezione coerente con le disposizioni nazionali in materia di emergenza da COVID-19, la previsione di un maggior numero di addetti alla vigilanza ed accoglienza e l'implementazione di sistemi on line di prenotazione ed acquisto dei biglietti.
Le operazioni di imbarco e sbarco devono prevedere percorsi dedicati con implementazione di idonea segnaletica per disciplinare il flusso passeggeri e garantire il distanziamento fisico.
È raccomandabile, altresì, l'utilizzazione di termo-scanner per i passeggeri sia in partenza che in arrivo.
Fermo restando il distanziamento sociale, per quanto possibile vanno evitati i contatti tra il personale di bordo e di terra.
Sui traghetti e sugli aliscafi deve essere garantita una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione. Le aziende favoriranno, ove possibile lo scambio documentale tra gli aliscafi/traghetti e gli impianti di terra con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale di bordo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.


Servizi di trasporto non di linea
Taxi/NCC
Sui mezzi del TPL non di linea il personale dovrà utilizzare le mascherine, a bordo bisogna dotarsi di dispenser di gel igienizzante a disposizione anche dei clienti, questi ultimi dovranno indossare sempre le mascherine.
Il personale deve vietare che il cliente/utente occupi il posto disponibile vicino al conducente e, dove possibile, si raccomanda di dotare le vetture di paratie divisorie.
Nelle vetture ordinarie, sui sedili posteriori, non potranno essere trasportati - e distanziati il più possibile - più di due passeggeri tranne nel caso di nuclei familiari; tutti muniti comunque di mascherina.
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, resta confermato quanto previsto nel DPCM del 26/4/2020.
Al termine di ogni corsa dovranno essere garantite attività di pulizia, con particolare riferimento alle parti di contatto (volante, cambio, maniglie ecc.).

8. SPAZI COMUNI
L'accesso agli spazi comuni (mense, spogliatoi ecc.) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali (preferibile rispetto ad una ventilazione forzata o aria condizionata), di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza prevista nel DPCM 3 novembre 2020 e ss.mm.ii..
In caso di ventilazione forzata, dovrà essere comunque assicurata la pulizia dei filtri e della batteria per gli impianti di aria condizionata, ovvero la pulizia delle pale nel caso di estrattori, ventilatori, ecc.
È preferibile favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

9. SPOSTAMENTI TRA GLI IMPIANTI/LOCALITÀ DI SERVIZIO/CANTIERI
Andranno ridotti, per quanto possibile, gli spostamenti tra i vari impianti, località di servizio e/o. cantieri.
Indipendentemente dalla tipologia di mezzo impiegata per effettuare gli spostamenti (auto, furgoni, van ecc.) va prevista comunque una opportuna ventilazione e sanificazione con particolare riferimento alle parti di contatto (volante, cambio, maniglie ecc.). Durante, il viaggio, ove possibile, va facilitato il periodico riciclo dell'aria.
È preferibile ridurre il numero di lavoratori in relazione al mezzo aziendale a massimo n.2 unità se in automobile e comunque muniti di mascherina; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. Ove possibile, è consigliabile evitare l'uso promiscuo della stessa auto; in caso contrario, va comunque garantita opportuna ventilazione e sanificazione delle parti di contatto (volante, cambio, maniglie ecc.).
Per i furgoni, van, ecc., necessari per lo spostamento di squadre di lavoro, è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all'ampiezza del mezzo (in deroga a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020 ed allegati), ma comunque muniti di mascherina.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente paragrafo, si rimanda al chiarimento pubblicato dalla Regione Campania in data 28/4/2020.
È vietato in generale ogni tipo di assembramento, in base alla disponibilità degli spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale prevista nel DPCM 3 novembre 2020 e relativi allegati.
Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (ben maggiore di 1 m) dalle persone presenti.
Infine, è consigliabile, salvo casi eccezionali, sospendere tutte le attività che prevedono diarie/trasferte del personale al di fuori dei confini della Regione Campania in tutto il periodo di ripartenza dalla emergenza sanitaria.

10. ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le aziende dovranno predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro (uffici, stazioni/fermate, capilinea, banchine, materiale rotabile, aliscafi e traghetti ecc.).
Le attività di pulizia e sanificazione periodica possono essere fatte da impresa esterna specializzata o da personale interno, opportunamente formato.
Per la scelta dei prodotti da utilizzare per le attività di “pulizia” (detersione con soluzione di acqua e detergente) e di “sanificazione” (decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti), si rimanda alla Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/2/2020 e s.m.i.
I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del secco indifferenziato, mentre quelli prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell'ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto (materiale infetto categoria B UN 3291, corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 32919).

11.SORVEGLIANZA SANITARIA/VISITA MEDICA
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). In particolare:
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
• il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
• il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19.
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. (D.Lgs.81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Infine, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarà poi redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti.

12. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI
Di seguito, si riportano ulteriori azioni operative che possono essere intraprese per evitare la trasmissione del contagio da covid-19.
• installazione di separatori di posizione, laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza prevista nel DPCM 3 novembre 2020 e relativi allegati e ss.mm.ii..;
• adozione, ove possibile, di ulteriori accorgimenti atti alla separazione del posto di guida dai clienti/utenti con i distanziamenti di cui al DPCM 3 novembre 2020 ed allegati e ss.mm.ii..;
• implementazione delle attività di security nelle località di servizio; e, comunque, negli impianti con maggiore affluenza dei clienti utenti;
• distribuire, ove possibile, in maniera uniforme i viaggiatori a bordo treno/bus e sui traghetti/aliscafi;
• nell'ambito del contratto di servizio, l'esercizio di linee automobilistiche a scarsa frequentazione può essere sostituito, senza riduzione del corrispettivo chilometrico, con tipologie di servizi più flessibili, contemplanti anche modalità a chiamata, dedicati e a prenotazione obbligata. In tal caso, l'impresa provvederà a comunicarlo e condividerlo con la Regione Campania;
• linee automobilistiche a scarsa frequentazione possono essere soppresse, previa condivisione con la Regione Campania, ed i relativi chilometri possono essere effettuati su altre linee al fine di incrementarne la frequenza, riducendo di fatto l'assembramento a bordo bus.
• possibilità di sospendere, fino al termine delle misure di contenimento del virus, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti di trasporto pubblico locale, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza.

13. NUMERI UTILI
La Protezione Civile invita a recarsi nei pronti soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.
È attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
La Regione Campania ha attivato un numero verde 800 90 96 99, ovvero quello della ASL territoriale compente, dedicato alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di covid-19, al fine di poter rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
Resta in teso che è possibile contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.