Categoria: Normativa regionale
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Regione Liguria
Ordinanza 25 novembre 2020, n. 82/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della Salute 24 novembre 2020: ulteriori misure sul territorio della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 11 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
le delibere del Consiglio del Ministri in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato rispettivamente fino al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”);
l’ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020;
L’ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020 recante: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
RICHIAMATA:
l’ordinanza in data 10 novembre 2020 n. 80 recante: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020: ulteriori misure sul territorio della regione Liguria”;
DATO ATTO CHE:
l’intervenuta Ordinanza del Ministero della Salute in data 24 novembre 2020 ha rinnovato le disposizioni di cui alla propria ordinanza 10 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 confermando la Regione Liguria nello “scenario di tipo 3” con rischio “alto” con conseguente applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del d.P.C.M. 3 novembre 2020;
RITENUTO:
di dover confermare alcune delle misure di cui all’ordinanza 78/2020 come modificata ed integrata con l’ordinanza 80/2020 in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020 ed alle Ordinanze 10 novembre 2020 e 24 novembre 2020, ed in particolare:
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) presso gli organismi formativi adottano le misure previste dall’art. 1 comma 9 lett. s) del d.P.C.M. 3 novembre 2020;
per il settore del trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, di linea e non di linea, effettuato con qualsiasi modalità, si applicano le disposizioni previste dal d.P.C.M. 3 novembre 2020, in particolare all’allegato 15, precisando inoltre che in applicazione di quanto disposto all’ art. 1 comma 9, lettera mm), per il trasporto pubblico regionale e locale di linea è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
RITENUTO ALTRESÌ’ CHE a fronte delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020 e delle Ordinanze del Ministro della Salute sopra richiamate possa essere riesaminata la chiusura nel Comune di Genova delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente inibendo la stessa nella fascia oraria dalle ore 21 alle ore 8.00 per qualsiasi genere merceologico;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1 i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) presso gli organismi formativi adottano le misure previste dall’art. 1 comma 9 lett. s) del d.P.C.M. 3 novembre 2020;
2 la chiusura nel Comune di Genova dalle ore 21.00 alle ore 8.00 delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente per qualsiasi genere merceologico;
3 per il settore del trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, di linea e non di linea, effettuato con qualsiasi modalità, si applicano le disposizioni previste dal d.P.C.M. 3 novembre 2020, in particolare all’allegato 15, precisando inoltre che in applicazione di quanto disposto all’ art. 1 comma 9, lettera mm), per il trasporto pubblico regionale e locale di linea è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
La presente ordinanza sostituisce le ordinanze n. 78 in data 5 novembre 2020 e n. 80 in data 10 novembre 2020.
La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 26 novembre 2020 ed ha efficacia fino alle ore 24:00 del 3 dicembre 2020 fatte salve diverse e successive disposizioni.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all’ANCI.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 25 novembre 2020