Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 28 novembre 2020, n. 116
Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l'attività corsistica e gli esercizi di toilettatura degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n.45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, che ha incluso tra le “zone rosse” anche il territorio della Regione Toscana, determinando dal giorno 15 novembre 2020 l'applicazione al territorio della Regione Toscana delle misure di contenimento indicate nell'articolo 3, comma 4, lettere a) del DPCM di cui sopra e in particolare:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
Ritenuto opportuno precisare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (faq) e pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo, quali spostamenti sono consentiti sul territorio regionale in relazione al divieto di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DPCM 3/11/2020;
Tenuto conto che l'attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere degli stessi (lavaggio, tosatura, etc), ivi compresi i trattamenti dermici, rappresentano, soprattutto per gli animali da compagnia di grande taglia, per i quali diviene spesso impossibile lo svolgimento di tali attività negli spazi domestici, una fondamentale esigenza per evitare l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie e di salute dell'animale (eccesso di pelo, dermatiti, presenza di parassiti);
Considerato che è opportuno precisare che è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
Considerato opportuno precisare che è consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;
Considerato opportuno precisare che è consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
Ritenuto necessario precisare che la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2, comma 4, lett. a) e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale, ad esempio, quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura, raccolta castagne, ecc.) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso o comunque la disponibilità di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di raccolta tartufi precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesser ino di raccoglitore ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di RIVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di raccolta funghi precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di pesca precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale;
Ritenuto inoltre necessario precisare che lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce un'attività necessaria e collegata al benessere dell'animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
Visto l'allegato 1 dell'ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020;
Considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto all'articolo 1, comma 9, lettera s):
- che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite la didattica digitale integrata, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- che sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza;
- che i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi solo con modalità a distanza;
Considerato che, al fine di salvaguardare la continuità delle attività formative, è opportuno, in analogia con quanto previsto per le istituzioni scolastiche, prevedere la realizzazione in presenza:
- delle attività pratiche (laboratori e stage) dei percorsi formativi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 e dei tirocini non curriculari qualora non sia possibile la realizzazione a distanza;
- dell'intero percorso formativo indicato nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- degli esami finali dei percorsi di formazione indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020, qualora non sia possibile l'erogazione a distanza;
Considerato opportuno precisare le modalità di realizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza e dell'attività corsistica individuale e collettiva;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 3 novembre, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

Disposizioni per gli spostamenti
1. è consentito lo svolgimento dell'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall'ordinanza regionale 62/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell'animale;
2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
3. è consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;
4. è consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
5. Con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Pertanto la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o comunque la disponibilità e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
6. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto che sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di RIVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
7. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:
- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;
8. Con riferimento alle attività di pesca si precisa, che gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale;
9. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:
- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
10. Fatto salvo quanto specificato nei punti 12, 13 e 15 i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020 adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza;
11. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tal i tirocini ove ciò sia compatibile con l'attività e con i relativi obiettivi formativi;
12. è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n.95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
13. Le disposizioni di cui al punto 10 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS se compatibili con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione;
14. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020 devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tutti i casi garantire l'imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza. Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9.

Disposizioni per l'attività corsistica individuale e collettiva
15. L'attività corsistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le seguenti modalità per tutte le fasce d'età:
- a distanza, se l'attività corsistica è collettiva;
- in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020, se l'attività corsistica è individuale.

Disposizioni relative a autocertificazioni per spostamenti
15. Gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione, ed è valida, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, per gli scenari di classificazione del territorio regionale di tipo quattro (zona rossa) in base all'emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute, fatto salvo quanto riportato nel punto successivo;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- ai Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Eugenio Giani