Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 30 novembre 2020, n. 519
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività commerciali al dettaglio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2020, n. 362, pubblicato nell'Edizione straordinaria del Bollettino ufficiale n. 54 dell'8 settembre 2020, recante “Convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur per la giornata di domenica 8 novembre 2020";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, Part. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COV.ID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020. n. 70. convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020. n. 27:
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020. n. 79. convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020. n. 248, che, nell‘abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che ’‘continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, .9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
VISTI. in particolare:
- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
- l’art. 3, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevede che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma I, e con efficacia limitala fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020'",
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248 e. in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale prevede che: “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. 1 dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro delia salute, anche ampliarne";
CONSIDERATO che. ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”:
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020. n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dì emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 202(r, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190, convertito con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute:
- 12 agosto 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "'Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema, di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020;
VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Regione n. 467 in data 30 ottobre 2020. recante “Costituzione di una Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19”;
VISTO, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020, n. 275;
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 2, del DPCM 3 novembre 2020, prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 4 novembre 2020, emanata ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, con validità per un periodo di quindici giorni a decorrere dal 6 novembre che colloca la Regione Valle d’Aosta in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio "alto” del documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020, e che dispone l'applicazione alla medesima Regione, tra le altre., delle misure di cui all’articolo 3 del DPCM citato;
RICHIAMATA la propria ordinanza n, 483 in data 6 novembre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Revoca parziale dell'ordinanza n. 468 in dato 30 ottobre 2020”. in vigore sino al 20 novembre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 19 novembre 2020 con cui si dispone che “l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia. Valle d’Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, commi 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020”;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 501 in data 21 novembre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Rinnovo dell’ordinanza n. 483 del 6.11.2020”, in vigore sino al 3 dicembre 2020. fatti salvi gli effetti di una nuova classificazione disposta dal Ministero della Salute ai sensi degli articoli 2 e 3, commi 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
RICHIAMATI gli esiti del report n. 27, aggiornato al 18 novembre 2020 e relativo alla settimana 9-15 novembre 2020. del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020'7 in relazione ai quali la Regione è stata classificata a rischio alto e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 1,14;
RICHIAMATI, altresì, gli esiti del report n. 28, aggiornato al 25 novembre 2020 e relativo alla settimana 16-22 novembre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di moderata con probabilità alta di progressione a rischio alto e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 0,99;
PRESO ATTO che i dati di cui ai report sopra indicati evidenziano per il periodo dal 9 al 22 novembre 2020 una permanenza della Regione Valle d'Aosta in uno scenario di tipo 3 e quindi inferiore a quello che ha determinato le misure recate dall’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
PRESO ATTO, altresì, che l’articolo 3, comma 3, del DPCM 3 novembre 2020 prevede che: “Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 che provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto";
CONSIDERATO, pertanto, che i dati di cui ai report sopra richiamati evidenziano la permanenza per almeno 14 giorni della Regione Valle d'Aosta nello scenario di tipo 3 e che ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del DPCM 3 novembre 2020 tale circostanza comporta la nuova classificazione, anche prescindendo dalla valutazione e dall’aggiornamento settimanali di cui al primo periodo della nonna sopra citata che. se effettuati, avrebbero portato al medesimo esito;
CONSIDERATO, altresì, che, sulla base di quanto sopra, permane la necessità di misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, da contemperare, con la necessità della popolazione di poter usufruire delle attività commerciali al dettaglio presenti sul territorio, tenuto conto che nell’ambito del medesimo non esistono centri commerciali tali da creare possibili assembramenti;
RITENUTO, pertanto, visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, che sia necessario, nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione di confermare quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 483 del 6 novembre 2020 e 501 del 21 . novembre 2020 e di consentire lo svolgimento di tutte le attività commerciali al dettaglio presenti sul territorio nel rispetto delle seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a ima persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso agli esercizi commerciali é consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni è consentito, in caso di necessità, lo spostamento nei Comuni vicini;
RITENUTO, altresì, di stabilire che le suddette attività debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Giunta regionale, ove esistenti, o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
DATO ATTO delle interlocuzioni con il Ministro della Salute e. in particolare, della nota prot. n. 15673/GAB in data 30 novembre 2020:
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19:
 

ORDINA

1. La conferma di quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 483 del 6 novembre 2020 e 501 del 21 novembre 2020. fatto salvo quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 della presente ordinanza;
2. È consentito io svolgimento di tutte le attività commerciali al dettaglio presenti sul territorio nel rispetto delle seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
-accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, è consentito lo spostamento nei Comuni vicini:
3. le attività di cui al punto 2 si svolgono nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Giunta regionale, ove esistenti, o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
4. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
5. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza;
6. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 cosi come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal giorno 1° dicembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, termine che potrà essere modificato in caso di una nuova classificazione disposta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 2 e 3. commi 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4. del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Commissario dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.