Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 15 dicembre 2009
Validità: 01.07.2009 - 30.06.2012
Parti: Assosistema e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Industria
Fonte: FILTEA-CGIL

Sommario:

 Art. 9
Art. 89 - Ferie
Art. 62 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. - Volontariato civile.
Art. 32 - Pari Opportunità
Art. 66 - Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti
Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
• Premessa

• 1. Soggetti
• 2. Procedure
o a) Consultazione e verifica

o b) Fase negoziale
o c) Accordo
o d) Rinnovo
• 3. Materie
Nota a verbale
• 4. Elemento di perequazione
• 5. Durata
Artt. 44 e 49 - Orario di lavoro e Lavoro a turni e a squadre
 Art. 41 - Inquadramento professionale - Proroga
Nota a verbale
Art. 51 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 25 - Apprendistato
Art. Abiti da lavoro - DPI
Art. 81 - Previmoda
Art. 68 - Ambiente e sicurezza
Art. - Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da Femca Filtea Uilta ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL 17 dicembre 2007 e relativi allegati A) e B). (All.2)
Aumenti economici
Ex Art. 4 - Stampa e distribuzione del CCNL
Art. 7- Decorrenza e Durata
Tabella CCNL lavanderie industriali (01 luglio 2009 - 30 giugno 2012)
Allegato 2
Allegato A
Allegato B

Verbale di accordo

Il giorno 15 dicembre 2009 si sono incontrati in Roma: la delegazione imprenditoriale [...] assistiti da Assosistema [...], la delegazione sindacale composta dalle Organizzazioni Nazionali Femca Cisl, Filtea Cgil e Uilta Uil [...], con la presenza della delegazione territoriale sottofirmataria ed hanno convenuto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini.
Sotto il profilo normativo sono state regolamentate le seguenti materie:

Art. 9 - Integrare al 3° comma dopo “condivisi” “successivamente aggiornato ed integrato dal Protocollo del luglio 2008” e al termine dello stesso capoverso aggiungere “convenendo di istituire una sessione settoriale annuale di significato strategico al livello delle parti nazionali dedicate all’aggiornamento e alla qualificazione dei temi ritenuti congiuntamente rilevanti al fine di perseguire gli obiettivi richiamati, nonché alla valutazione degli esiti delle iniziative intraprese.
Tale procedura sarà estesa anche alle aziende direttamente interessate e/o coinvolte dalle iniziative promosse in sede nazionale con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti e le RSU.

Art. 62 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro.
Inserire dopo il comma 14 il seguente periodo:
Ai lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche, dalle quali risultino degli effetti invalidanti di terapie salvavita, attestate da certificato rilasciato dalla divisione sanitaria oncologica di competenza, l’impresa riconoscerà un limite più ampio del termine di conservazione del posto fissato in complessivi 455 giorni nell’arco di 30 mesi anche con più malattie e con esclusione, per entrambi limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero e day hospital.

Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
Premessa

Le parti, anche in riferimento alla generale tendenza sviluppatasi in Europa volta a favorire la progressiva estensione della contrattazione collettiva decentrata ritengono tale strumento utile per incrementare la produttività delle imprese e, conseguentemente, le retribuzioni reali dei lavoratori in un contesto di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori.
L’obiettivo è quello di incrementare la qualità dei servizi prestati, la produttività, l’efficienza e la redditività aziendale e migliorare le condizioni di lavoro e le retribuzioni dei lavoratori.
In tal senso, le parti, hanno inteso predisporre, in sede nazionale, delle linee guida al fine di semplificare, armonizzare e regolamentare l’evoluzione della contrattazione aziendale o, in alternativa, territoriale.
Nel contempo, le parti nazionali, demandano all’Ente Bilaterale Nazionale di categoria (EBLI) di realizzare un Osservatorio, individuando dei parametri più significativi e caratteristici delle attività aziendali che potranno essere presi a riferimento nella conduzione delle trattative di secondo livello nonché la conseguente individuazione di modelli di premio variabile che potranno essere adottati e/o riadattati in funzione delle concrete esigenze delle aziende interessate.
L’Osservatorio consentirà di avere il quadro aggiornato degli andamenti caratteristici del settore e di fornire alle parti indicazioni utili per orientare le iniziative, autonome e/o comuni, di natura industriale e/o contrattuale sia a livello nazionale che aziendale.
I susseguenti punti costituiscono le linee guida di cui sopra.

1. Soggetti
La contrattazione di secondo livello viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato, alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali, e, dall’altro, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con le prassi in atto nella categoria, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all’intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

2. Procedure
a) Consultazione e verifica

Al fine di instaurare un corretto confronto fra parti sociali ed acquisire elementi di conoscenza comune necessari per definire gli obiettivi della contrattazione di secondo livello, i soggetti di cui al precedente punto 1 si incontreranno preventivamente, per valutare, la situazione produttiva ed economica aziendale, anche in riferimento alle esigenze di sviluppo ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell’accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.

3. Materie
Le materie riservate alla contrattazione di secondo livello a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalle presenti linee guida. In tal caso, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
[...]
Inoltre, la contrattazione di secondo livello potrà riguardare le materie e quanto specificatamente delegato dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo si provvederà a specificare ed ordinare quanto è previsto dagli articoli contrattuali in materia di relazioni sindacali distinguendo tra diritti di informazione, consultazione, verifica congiunta, e negoziazione. In ogni caso la contrattazione aziendale potrà riguardare solo materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti a livello nazionale e ad altri livelli superiori di contrattazione.

Nota a verbale
Le parti si impegnano a realizzare quanto previsto sopra prima della stesura definitiva del CCNL.

5. Durata
[...]
Durante l’intero periodo di vigenza dell’accordo di secondo livello, le parti avranno cura, in sede nazionale, e per il tramite dell’Ente Bilaterale, di effettuare analisi circa la coerenza degli accordi stipulati di secondo livello con la normativa in materia ed i risultati attraverso di essi ottenuti.

Artt. 44 e 49 - Orario di lavoro e Lavoro a turni e a squadre
Le parti in relazione a quanto previsto dalla nota a verbale all’art. 44, A) Parte Generale convengono di procedere, avvalendosi dell’Ente Bilaterale, alla realizzazione di una indagine conoscitiva sullo stato applicativo delle diverse fattispecie dell’orario di lavoro al fine di meglio riformulare i dettati contrattuali in materia.
L’indagine di cui sopra sarà messa a disposizione delle parti sociali entro giugno 2010.

Art. Abiti da lavoro - DPI
Le parti convengono di aggiornare le norme contrattuali inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riproducendo gli obblighi derivanti dal capo II, titolo III, del d.lgs. 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni in tema di dispositivi di protezione individuale.

Art. 68 - Ambiente e sicurezza
Le parti in sede di stesura del CCNL andranno ad individuare le modalità di attribuzione delle competenze delle RLS in ambito ambientale con l’eventuale acquisizione del ruolo di RLSA relativamente alla registrazione dei corsi sostenuti nell’apposito libretto formativo di cui alle disposizioni di legge.