T.A.R. Veneto Venezia, Sez. 1, 02 agosto 2018, n. 839 - Contatto con l'uranio impoverito e richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito a missione militare all’estero




 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-67 del 20-OMISSIS-, proposto da:

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Mantovan in Venezia, San Polo, -OMISSIS-43;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco,-OMISSIS-3;

per l'accertamento

- della responsabilità del Ministero convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 Cost. e art. 2087 c.c. per "il danno da menomazione all'integrità psico-fisica permanentemente invalidante" subito dal ricorrente e per la conseguente;

nonché

- per la condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma dell'importo complessivo di Euro 440.127,02 a titolo di danno biologico e non patrimoniale, oltre al danno all' avviamento dell'attività lavorativa "da liquidarsi in via equitativa".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FattoDiritto



1. Con l'odierno ricorso, il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, militare di carriera attualmente in congedo, ha chiesto l'accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 32 e 87 Cost. per "il -OMISSIS-" in conseguenza della patologia contratta "-OMISSIS-e", posta in relazione al servizio prestato -OMISSIS-, quantificando il danno subito in complessive Euro 440.127,02.

1.1. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha allegato di aver svolto una serie di mansioni sia in patria (con particolare riguardo ai poligoni di tiro), sia all'estero (in occasione della partecipazione alle -OMISSIS-), che lo avrebbero esposto al contatto con sostanze contaminanti altamente tossiche, fra le quali l'uranio impoverito, le nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico (N.P.) e il benzene. Tali sostanze sarebbero da porre in nesso causale con la malattia contratta, e l'Amministrazione, non avendolo né dotato dei necessari dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), né informato dei rischi presenti nei luoghi di impiego, sarebbe responsabile del danno cagionato.

1.2. In particolare il ricorrente ha allegato di aver prestato servizio -OMISSIS- dal 12.09.1989, in forza al -OMISSIS- -OMISSIS-, e di aver partecipato alle missioni "-OMISSIS-" - -OMISSIS-- in -OMISSIS-, dal 28.08.1993 al 31.10.1993, in qualità di -OMISSIS- di Plotone e "-OMISSIS-" in -OMISSIS-dal 20.05.1999 al 02.12.1999, in qualità di -OMISSIS- della -OMISSIS- Compagnia del -OMISSIS- Rgt. -OMISSIS- "-OMISSIS-", cessando il servizio a domanda, dal 1 aprile 2000.

1.3. Congedatosi dalle Forze Armate, il ricorrente riferisce di essersi trasferito in -OMISSIS-, a -OMISSIS-, ove intraprendeva l'-OMISSIS-, fino al mese di giugno 2008, data in cui avvertiva i primi sintomi del suddetto linfoma, diagnosticato in data 8 luglio 2008, a seguito di esami medici effettuati presso l'Asl di -OMISSIS- n.-OMISSIS-. Si sottoponeva quindi a numerosi -OMISSIS-di -OMISSIS-, grazie ai quali otteneva la remissione clinica dalla malattia.

1.4. In data 18 settembre 2008, il ricorrente avanzava domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità riscontratagli da causa di servizio anche ai fini della speciale elargizione ex D.P.R. n. 37 del 2009. La Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale "Tipo A" di -OMISSIS-, a seguito degli accertamenti svolti in data 16 marzo 2010, riteneva che la patologia riscontrata fosse dipesa da causa di servizio ascrivendo la stessa alla Tabella A, categoria-OMISSIS-, per il riconoscimento degli eventuali benefici, accertando altresì "che la percentuale di invalidità complessiva, compreso il danno morale, dell'infermità sofferta dall'interessato corrispondeva al 20% (venti per cento)" e che l'interessato avrebbe avuto diritto anche alla "speciale elargizione (...) in qualità di "equiparato" alle vittime del dovere (D.P.R. n. 243 del 2006) nella misura corrispondente ad una percentuale di invalidità pari al -OMISSIS-% (quindici per cento)" (cfr. verbale C.M.O. del 14 aprile 2010).

1.5. Nell'adunanza del 5 luglio 2011, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamando il verbale della C.M.O. di -OMISSIS- suddetto, affermava "che l'infermità: "-OMISSIS-", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, può altresì ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione previste dall'art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e risultanti dagli atti le quali hanno esposto il dipendente a maggiori gravosità in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta". Conseguentemente il Ministero della Difesa, in data 7 settembre 2011, rilasciava l'attestazione di equiparazione dell'odierno ricorrente alle "vittime del dovere", riconoscendogli la speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 90 del 2010 per un importo di Euro 46.420,00 (cfr. decreto n.-OMISSIS-5 del 24.11.2011), nonché l'equo indennizzo di categoria-OMISSIS-, nella misura di Euro 11.473,44.

1.5. Tanto premesso, il ricorrente ha allegato ulteriore documentazione medica comprovante la sussistenza del nesso di causalità fra il pregiudizio alla salute subito e l'esposizione all'uranio impoverito, così come del resto riconosciuto dalla stessa C.M.O. di -OMISSIS-, lamentando tuttavia, per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento del danno spettante a causa delle relative conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, la non correttezza così come la non esaustività della valutazione della C.M.O. di -OMISSIS- del 14 aprile 2010.

1.6. Infatti, sotto il profilo dell'asserita "non correttezza", il ricorrente ha dedotto che, anche ove fosse riconosciuta un'infermità corrispondente al 20%, essa dovrebbe essere liquidata, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2014, nella misura complessiva di Euro 111.518,00 (di cui Euro 70.387,000 a titolo di danno risarcibile, Euro 27.451,00 a titolo di personalizzazione del danno, Euro 2.880,00 a titolo di invalidità temporanea totale, Euro 10.800,000 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% - ristoro di n. -OMISSIS- giorni durante i quali il ricorrente ebbe a doversi sottoporre a -OMISSIS- e a subire le conciate ricadute della cura), oltre il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo "dalla data dell'illecito alla decisione".

1.7. Inoltre, quanto alla pretesa "non esaustività", il ricorrente ha affermato che, nel caso di specie, tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali e delle linee guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti, il "-OMISSIS-" avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di un'invalidità in una fascia percentuale compresa tra un minimo del 31% ed un massimo del 50%, "quantomeno nella misura di 41 punti di invalidità". Conseguentemente il ricorrente ha chiesto un risarcimento del danno da liquidarsi sulla base dei criteri e dei parametri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2014 nella misura di complessiva "quantomeno di Euro 343.933,00" (di cui Euro 264.202,00 a titolo di danno risarcibile, Euro-OMISSIS-6.051,00 a titolo di personalizzazione del danno, Euro 2.880,00 a titolo di invalidità temporanea totale, Euro 10.800,000 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%), ovvero, in via subordinata, "nella misura di Euro 111.518,00".

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo l'incompetenza per territorio di questo TAR, nonché la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese fatte valere. Nel merito, l'Amministrazione resistente ha chiesto in ogni caso il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal ricorrente con riguardo alla ritenuta esposizione alle sostanze contaminanti ed evidenziando fra l'altro che, sulla base degli studi effettuati dall'Osservatorio Epidemiologico della Difesa, l'incidenza del linfoma in questione nel personale militare "non differisce complessivamente da quella nella popolazione generale e che la partecipazione alle missioni fuori area non influenza tale incidenza".

3. Con ordinanza n. 203 del 23 febbraio 2017, il Collegio disponeva una C.T.U. ex art.-OMISSIS-7 del c.p.a. per accertare:

a) "la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal ricorrente in connessione causale con l'evento per cui è causa (esposizione ad uranio impoverito utilizzato nelle spedizioni militari cui ha preso parte)";

b) "la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate";

c) "se residuino postumi di invalidità permanente in misura superiore a quella riconosciuta dall'Amministrazione precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento";

d) "se l'inabilità temporanea e/o i postumi dell'invalidità permanente complessiva, come accertata a seguito della C.T.U. abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa svolta dal ricorrente al momento dell'insorgere della malattia (-OMISSIS-), con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance";

e) l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal ricorrente riferibili alle lesioni di cui sopra".

3.1. Tale incombente veniva adempiuto mediante il deposito, in data 29 novembre 2017, della relazione tecnica richiesta da parte del medico-legale incaricato.

4. In vista della discussione, tutte la parti depositavano memorie difensive e di replica e, all'udienza pubblica del 4 aprile 2018, la causa veniva trattenuta per la decisione.

6. In via preliminare, debbono essere esaminate le eccezioni di incompetenza e di prescrizione sollevate dalla parte resistente.

6.1. Secondo la resistente, il Tribunale territorialmente competente dovrebbe essere individuato in relazione all'ultima sede di servizio (Siena) del ricorrente.

6.2. L'assunto non è condivisibile, poiché il criterio di individuazione del Tribunale competente sulla base della "sede di servizio" ex art. 13, comma 2, c.p.a. non può operare allorché si sia già realizzata, come nel caso di specie, la cessazione dal rapporto di servizio. Il criterio cui fare riferimento è invero quello previsto dall'art. 13, comma 1, ultima parte, c.p.a., in base al quale "il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede", giacché l'odierna controversia ha ad oggetto il comportamento di diniego implicito tenuto dall'Amministrazione nei confronti della richiesta del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento di un ristoro maggiore rispetto a quanto già ottenuto. Comportamento che, evidentemente, esaurisce i propri effetti nel luogo di attuale residenza del ricorrente (-OMISSIS-).

6.3. Quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere, per il decorso del termine quinquennale dalla scoperta della malattia, occorre rilevare che essa si fonda su un erroneo inquadramento del tipo di responsabilità evocata dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione resistente, dal momento che la richiesta di integrale risarcimento del danno azionata con l'odierno ricorso fa valere una responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., pacificamente assoggettata al termine decennale di prescrizione. Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.

7. Passando all'esame del merito, con l'odierno ricorso, il -OMISSIS- -OMISSIS- ha contestato, sotto vari aspetti, la quantificazione della percentuale di invalidità permanente effettuata dalla C.M.O. di -OMISSIS- Mod. BL/G n. ACMO101436, riportata nel verbale del 14.04.2010, corrispondente al 20% (venti per cento), compreso il danno morale, ritenendo, in particolare, sulla base delle "linee guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti", che tale invalidità dovrebbe attestarsi intorno ai "41 punti", tenuto conto dell'età alla data dell'insorgenza della malattia, delle sofferenze subite durante le cure, e del giudizio prognostico sul notevole aumento di probabilità di contrarre nel futuro altre malattie neoplastiche.

7.1. In particolare, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno "da menomazione all'integrità psico-fisica permanentemente invalidante" subito, invocando la responsabilità del Ministero della Difesa ai sensi dell'art.2087 c.c. ("Tutela delle condizioni di lavoro") per averlo impiegato, sin dall'anno 1993, in missioni ad alto rischio (in -OMISSIS- dal 28 agosto al 31 ottobre 1993, e in Bosnia-Erzegovina dal 20 maggio al 2 dicembre 1999), in assenza di dispositivi di protezione personale idonei e delle informazioni necessarie sull'utilizzo di armamenti e proiettili ad uranio impoverito.

7.2. Orbene, il Collegio ritiene che siano stati provati in giudizio tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità invocata.

7.3. Ed invero, con riguardo all'elemento oggettivo, è sufficiente osservare che la sussistenza del nesso causale, quantomeno in termini probabilistici/statistici, fra la malattia contratta (come risulta dalla certificazione sanitaria in atti) dal -OMISSIS- -OMISSIS- e l'attività di servizio in concreto svolta da quest'ultimo è stata riconosciuta in tutti i pareri della Commessione Medica di Verifica (CMV) depositati in atti, secondo cui:

a) "gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza etiopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell' "affezione"" (parere del 29/11/10) ;

b) "... l'infermità può ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione (...) le quali hanno esposto il dipendente a maggior gravosità in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ponendosi quale causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta" (parere del 5/7/11);

c) "... l'infermità già riconosciuta dipendente da CDS, può altresì ritenersi riconducibile, sotto il profilo quantomeno concausale efficiente e determinante, alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione così come risultanti e descritti in atti" (parere del 3/11/11).

7.4. Pertanto, considerato che nel caso di specie non deve essere richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione di esso in termini probabilistico-statistici (a causa dell'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e dovendosi riconoscere il concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei Teatri Operativi), deve ritenersi provato in giudizio il nesso causale fra la malattia contratta e l'attività di servizio svolta dal ricorrente.

7.5. Né, contro tale evidenza causale, può assumere alcun rilievo la circostanza (eccepita dalla difesa erariale) secondo cui essa sarebbe stata elaborata ad "esclusivi" fini previdenziali, posto che il fatto storico produttivo del danno è unitario, sicché la valutazione operata dalla CMV, organo dotato della necessaria competenza tecnica ed autonomia di giudizio rispetto alle parti del giudizio, risulta del tutto pertinente rispetto all'oggetto dell'odierna controversia.

7.6. Quanto all'elemento psicologico-soggettivo della responsabilità invocata, deve rilevarsi, come del resto emerso diffusamente nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata del tema, che la consapevolezza della pericolosità delle condizioni di lavoro dei militari italiani impiegati nelle varie zone di guerra in esame sussisteva già a partire dagli anni '90, e che, ciò nondimeno, l'Italia adottò solo nel 1999 le misure di protezione e di precauzione già in uso presso altri eserciti, a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO, per la protezione dalle polveri sottili emanate dall'uranio (cfr. relazione tecnica del consulente nominato d'ufficio, pag. 19).

7.7. Né l'Amministrazione convenuta ha dimostrato in giudizio che, nel caso in esame, fossero state adottate tutte le misure necessarie ad evitare gli effetti dannosi derivanti dall'esposizione all'uranio suddetta.

7.8. Ne deriva che l'evento di danno causalmente riconducibile all'esposizione ai contaminanti suddetti è imputabile al Ministero della Difesa a titolo di colpa per omissione.

7.8. Devono quindi ritenersi integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità dell'Amministrazione datrice di lavoro invocata dal ricorrente.

7.9. Quanto alla consistenza del pregiudizio subito, il consulente del Tribunale si è così espresso: "l'inabilità temporanea è stata totale per mesi sei; parziale al 50% per mesi tre; parziale al 25% per ulteriori mesi quattro. I postumi allo stato obiettivati portano ad una valutazione del danno biologico permanente pari al quaranta% (40%)".

8. Nondimeno, con riferimento a tale ultima voce (danno biologico permanente), tenuto conto delle Tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000 - secondo cui per il -OMISSIS-("voce 94: -OMISSIS-"), la valutazione equitativa del danno, alla luce dello stadio di gravità, è compreso in un range compreso fra il 10% "fino al 40%" -, Il Collegio ritiene adeguato alle circostanze concrete (con particolare riguardo al tipo di remissione conseguita) il riconoscimento del danno nella misura del 30%, giacché, alla luce di tutta la documentazione prodotta, il tipo di pregiudizio provato in giudizio si colloca ad un livello senz'altro superiore a quello valutato dalla CMV (in termini di 20%), ma al contempo non integrante la percentuale massima del 40% dell'intervallo contemplato per il -OMISSIS-.

8.1. Pertanto, in base alle Tabelle di Milano per l'anno 2014, il pregiudizio subito deve essere quantificato nel modo che segue: Euro -OMISSIS-0.755,00 per il danno biologico permanente al 30%, su un soggetto di 39 anni, aumentato di Euro 43.718,95 a titolo di personalizzazione del danno, ed Euro 31.237,00 per il danno da invalidità temporanea (180 giorni di inabilità temporanea totale, 90 giorni di invalidità parziale al 50%; 120 giorni di invalidità parziale al 25%), per un importo complessivo di Euro 225.711,45.

8.2. A tale importo devono essere detratte le somme già ottenute dal ricorrente a titolo di elargizioni speciali secondo il principio della compensatio lucri cum damno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto, il Ministero, due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

8.3. Segnatamente, dovrà essere detratta dalla somma complessivamente riconosciuta a titolo di risarcimento quella di Euro 57.893,44 ricevuta a titolo di equo indennizzo di categoria-OMISSIS-^ (di cui Euro 46.420,00 corrisposta a titolo di "speciale elargizione" ed Euro 11.473,44, quale equo indennizzo di categoria-OMISSIS-^).

8.4. Pertanto, in definitiva, la somma da riconoscere a titolo di risarcimento del danno ammonta ad Euro 167,818,00, (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'8 luglio 2008 al saldo).

9. Quanto alla liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve osservarsi che, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso, il sistema dei parametri introdotti dal D.M. n. 140 del 2012 applicabile agli ausiliari del G.A. non è vincolante, potendo assumere un valore orientativo, "essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali" (Cons. Stato, Sez. V, 21.4.-OMISSIS-, n. 20-OMISSIS-; v. anche TAR Lazio, Sez. III ter, 2.9.16, n. 9496). Pertanto, alla stregua della medesima giurisprudenza, "quella lasciata al Giudice è una valutazione sostanzialmente equitativa e rimessa al suo prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla fonte normativa impiegata (l'"impegno del professionista" e l'"importanza della prestazione", di cui all'art. 38 del D.M. n. 140 del 2012), lungi dall'offrire riferimenti numerici certi, richiedono per loro natura un giudizio ampiamente discrezionale".

Ciò posto, nella specie, avuto riguardo alla natura e alla complessità della prestazione oltre che al valore della controversia, il compenso va determinato nella misura pari a Euro 1600,00 (milleseicento/00), ponendolo definitivamente a carico della resistente Amministrazione, con ripetizione da parte del ricorrente nei confronti dell'Amministrazione medesima di quanto è già stato corrisposto quale acconto (cfr. bonifico in data 8 maggio 2017, sub doc. 166 di parte ricorrente).

9.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Liquida il compenso spettante al C.T.U., nella misura richiesta di complessivi Euro 1600,00, (milleseicento/00) oltre I.V.A. per onorari, ponendolo definitivamente a carico della resistente Amministrazione, con ripetizione da parte del ricorrente nei confronti dell'Amministrazione medesima di quanto già stato corrisposto quale acconto.

Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario