Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2020, n. 106
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il Presidente della Regione

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTI
• il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 7 settembre 2020 recante ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTI altresì
• il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U.n.253 del 13.10.2020;
• il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) “pubblicato sulla G.U. n.258 in pari data;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID 19, è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO in particolare l'art.3 dello stesso “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;
CONSIDERATO che le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull'esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 e non oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nel riferito art.3;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 16 novembre 2020 con cui - alla luce delle valutazioni del Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla D.G.R. n.139/2020 rese a seguito della riunione tenutasi il 15.11.2020 in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologia nel territorio regionale e dell'analisi del Report di Monitoraggio della cabina di Regia Ministero Salute/Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 2/8 novembre 2020 -- è stato stabilito di anticipare nei tempi l' applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 03.11.2020;
DATO ATTO altresì che la precitata Ordinanza n. 102/2020 stabilisce l'introduzione delle misure restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 03.11.2020 a far data dal 18 novembre 2020;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020 con cui all'art. 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Abruzzo è stato espressamente disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art.3 del medesimo decreto sono applicate alla Regione Abruzzo”;
VISTO il Report di Monitoraggio della Fase 2 (DM 30 aprile 2020) della cabina di Regia Ministero Salute/Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 23/29 novembre 2020 (dati aggiornati al 2 dicembre 2020);
ATTESO che la Tabella 1 “Quadro Sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19:evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” evidenzia che:
- il numero di casi nella settimana oggetto di analisi presenta un trend in diminuzione;
- la stima dell'Rt puntuale è pari a 0,85 (C.I. 0,81-0,89);
- La probabilità è valutata BASSA, pur in presenza di una valutazione di impatto ancora alta;
- Non si evidenziano allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali ;
- Il rischio complessivo è valutato MODERATO;
- Non si evidenzia una classificazione ALTA per 3 o più settimane consecutive;
ATTESO inoltre che:
- la tabella 2 del precitato Report evidenzia che nella settimana di riferimento gli indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio sono tuttora sopra-soglia;
- la tabella 5 recante “Incidenza cumulativa per COVID-19 (per 100.000 ab.)) per Regione a 7 e 14 gg. evidenzia una incidenza a 7 gg pari a 257,63 a fronte di una media nazionale di 245,46 ed una incidenza a 14 gg. di 574,14 a fronte di una media nazionale di 590,65;
VISTI
• il DPCM 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»>>;
• L'Ordinanza del Ministro della Salute 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale è stata con-fermata per la Regione Abruzzo l'applicazione delle misure restrittive di cui all'art.3 del D.P.C.M. 03.12.2020;
VISTO l'art.1 (rubricato “Misure di contenimento della diffusione del COVID-19”) del DL. n.33 del 15.05.2020, convertito con modifiche dalla L. n. 74 del 14.07.20 e, nello specifico, i commi 16, n.16 bis - siccome aggiunto dall'art. 30 del DL. n. 149 del 09.11.2020 il quale prevede, tra l'altro, che “..L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione..” ed il 16 ter - siccome aggiunto dall'art.24 del D.L. n. 157 del 30.11.2020, che recita “All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma“ - ;
DATO ATTO che, dalla lettura e disamina dei dati del periodo 30 novembre-6 dicembre, si conferma il trend positivo già evidenziato nel Report 29 relativo alla settimana 23-29 novembre 2020, siccome esaminato dal Gruppo Tecnico Scientifico di cui alla DGR n. 139/2020 - nel corso della riunione tenutasi il giorno 6 dicembre 2020;
ATTESO che i predetti dati della settimana 30 novembre-6 dicembre saranno inviati, siccome previsto, dalla Regione all'Istituto Superiore di Sanità e saranno oggetto di valutazione nella prossima Cabina di Regia nazionale;
SENTITI i Prefetti competenti per territorio in merito alla insorgenza di eventuali problematiche di ordine pubblico correlate al permanere della Regione Abruzzo nell'attuale collocazione asservita all'art.3 del DPCM. 3 dicembre 2020;
SENTITO il Ministro della Salute;
RITENUTO pertanto sulla base di quanto espresso in premessa e nelle more della prossima valutazione da parte della Cabina di Regia Nazionale degli stabili e considerevoli miglioramenti in termini di rischio trasmissibile e probabilità, stabilire l'introduzione delle misure restrittive di cui all'art. 2 del DPCM 03.11.2020 con decorrenza immediata;
 

ORDINA

1) L'applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 su tutto il territorio della Regione Abruzzo con decorrenza immediata e sino a nuova Ordinanza del Ministro della Salute derivante dalle valutazioni della Cabina di Regia Nazionale;
2) Di precisare che gli effetti del presente provvedimento per la scuola secondaria di primo grado decorrono dal 9 dicembre 2020;
3) La presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
4) La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.