Regione Lombardia
Decreto 9 dicembre 2020, n. 649
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;
VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, n. 296 del 28 novembre 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, n. 303 del 5 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; VISTE le Ordinanze n. 619 del 15 ottobre 2020, n. 620 del 16 ottobre 2020 e n. 621 del 21 ottobre 2020;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il rilevante numero dei casi tuttora registrati sul territorio regionale;
CONSIDERATO che tra le misure prioritarie per contrastare la diffusione del contagio permane l'adozione di misure di prevenzione che, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, assicurino adeguati livelli di sicurezza evitando l'accesso e la permanenza di soggetti che presentino sintomi da affezione da COVID -19;
CONSIDERATO pertanto di confermare la misura già adottata con precedenti ordinanze del Presidente della Regione (da ultimo OPGR n. 620 del 20 ottobre 2020 e n. 624 del 27 ottobre 2020) con cui è stata resa obbligatoria, a cura del datore di lavoro, la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'ingresso del personale (prevista come meramente facoltativa dall'Allegato 12 al DPCM del 3 novembre 2020), per consentire la salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro; DATO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre2020 all'art. 1, comma 10), lettera s) dispone che “sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la continuità delle attività formative di competenza regionale, è opportuno, in coerenza con quanto previsto dal citato DPCM 3 dicembre 2020, adottare misure specifiche in ordine alle attività formative per adulti;
RITENUTO opportuno precisare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (FAQ) e pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo, quali spostamenti siano consentiti sul territorio regionale in relazione al divieto di cui all'articolo 2, comma 4) del DPCM 3 dicembre 2020, con riferimento alle attività sportive di base e alle attività motorie svolta presso centri e circoli sportivi.
RITENUTO di confermare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle predette FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo, che è consentito svolgere:
- l' attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
- l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, da soggetto in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta di tartufi in corso di validità, titolare di P.IVA specifica o in possesso di copia del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
CONSIDERATO che, in relazione all'attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa, sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio regionale;
CONSIDERATO che la pesca dilettantistica sportiva rientra tra le attività non sospese ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2020 e che, per garantirne pari opportunità di fruizione ai cittadini lombardi, data la possibile assenza in alcuni territori comunali di acque adeguate allo svolgimento di tale pratica, è opportuno, nel pieno rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e di prevenzione anti COVID, che l'ambito del suo esercizio riguardi i territori di ciascuna Provincia;
CONSIDERATO che, per una corretta gestione delle attività alieutiche è necessario garantire un adeguato servizio di vigilanza sul territorio;
RITENUTO di dover consentire all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
CONSIDERATO che restano garantite, ai sensi dell'art. 1 lett ll) del DPCM 3 Dicembre 2020, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazioni agroalimentari, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi e che lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere animale;
RITENUTO altresì collegata al benessere animale l'attività ittiogenica connessa alla gestione degli incubatoi ittici, e, a tal fine, di consentire lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, per lo svolgimento di tale attività;
CONSIDERATI gli ingenti danni che le specie alloctone invasive creano alla fauna ittica autoctona ed all'attività di pesca;
RITENUTO necessario consentire lo svolgimento delle attività, di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive, espressamente autorizzate in quanto necessario, in quanto necessarie a garantire l'equilibrio delle popolazioni ittiche e a limitare i danni alla fauna autoctona ed all'attività di pesca;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 10, lett. f) del DPCM 3 dicembre 2020 consente, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento, l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
RITENUTO, quindi, di consentire l'attività di pesca presso i centri privati di pesca, circoscrivendone lo svolgimento, per garantirne pari opportunità di fruizione ai cittadini lombardi, esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
VISTO l'art. 41 della l.r. 26/93, il quale dispone in merito all'attività di controllo della fauna selvatica e alle finalità, procedure, modalità, luoghi e soggetti autorizzati al suo svolgimento e ritenuto a tal fine, che il controllo venga esercitato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all'art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento della fauna selvatica coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
c) lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell'effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
CONSIDERATO che l'attività di controllo di cui all'art. 19 della legge 157/92 e all'art. 41 della l.r. 26/93 e la caccia nelle sue diverse modalità, contribuiscono al contenimento degli impatti sulle attività agro-forestali, nonché alla tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, limitando il numero dei sinistri stradali e perseguendo contemporaneamente il raggiungimento dell'equilibrio delle specie selvatiche con il territorio agro-forestale, con beneficio per l'ambiente e la biodiversità, e che pertanto si configurano come attività di pubblico servizio e/o di pubblica utilità;
PRESO ATTO che dal 6 novembre (ossia da quando in Regione Lombardia sono state applicate le misure restrittive per le c.d. zone rosse e poi, dal 29 novembre 2020, per le c.d. zone arancioni), l'applicazione delle restrizioni alla mobilità dei cittadini derivanti dalle misure a contrasto del covid-19 adottate dal Governo per le zone rosse, ha impedito ovunque in Lombardia ogni forma di prelievo venatorio, con un accentuato incremento dei rischi per la circolazione sulla rete viaria ordinaria e autostradale e, pertanto, per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nonché dei danni alle produzioni agro-forestali;
CONSIDERATO quindi che:
• sussiste la necessità e l'urgenza di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, con particolare riferimento alla circolazione sulla rete viaria ordinaria e autostradale, contro il rischio di sinistri causati dalle specie selvatiche presenti in Lombardia, in particolar modo dagli ungulati, nonché la necessità di preservare le produzioni agro-forestali dai danni arrecati dalle specie medesime;
• si riscontra inoltre la necessità di riprendere con la massima urgenza il monitoraggio sanitario del cinghiale tramite l'analisi dei tessuti dei capi prelevati, per prevenire il rischio della diffusione della Peste suina africana (PSA), grave patologia della quale i cinghiali sono vettori, la cui presenza è già stata accertata in Germania e che arrecherebbe danni incalcolabili all'intera filiera suinicola lombarda;
• al fine di consentire l'assolvimento di quanto sopra, è necessario permettere lo spostamento dei cacciatori e dei soggetti abilitati e autorizzati all'attività di controllo, oltre i confini del comune di residenza, per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, ivi compresa la caccia da appostamento fisso, nonché dell'attività di controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93 e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta;
RITENUTO di precisare che l'attività venatoria e l'attività di controllo della fauna selvatica, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e che, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale;
CONSIDERATO altresì che, dal 6 novembre ad oggi, l'applicazione delle restrizioni alla mobilità dei cittadini derivanti dalle misure a contrasto del covid-19 adottate dal Governo per le zone rosse, ha impedito ovunque in Lombardia ogni forma di attività venatoria anche negli istituti privati di caccia di cui alla legge 157/92 e alla l. r. 26/93, ovvero nelle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico venatorie;
ATTESO che all'interno di detti istituti privati di caccia, possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente i soggetti autorizzati dal concessionario dell'azienda, a seguito di versamento di una quota stagionale o giornaliera, configurandosi in tal modo un servizio usufruibile ai sensi e con le modalità di cui al citato art. 2, comma 4, lett. b) del DPCM 3.12.2020;
DATO atto di quanto riportato nel report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 2 dicembre 2020;
ORDINA
Art. 1 (Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro)
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni.
Deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID - 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.
Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.
Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.
Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto - quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) - le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
• il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
• qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
• il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
• in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare - attraverso, per esempio, appositi sms o mail - ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
• inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso; se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede dell'attività e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1, comma 9, lettera nn), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
Art. 2 (Misure in ordine alle attività formative per adulti)
1. Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM 3/12/2020, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
2. In tutti i percorsi di ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, possono essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 di cui all'allegato 9 del DPCM 3/12/2020, scheda “FORMAZIONE PROFESSIONALE” nonché di eventuali specifiche indicazioni di settore dove applicabili. Sono altresì consentiti gli esami in presenza qualora debbano essere svolte prove che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, costituendo parte integrante e sostanziale dei percorsi.
3. I tirocini curricolari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Art. 3 (Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi)
1. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all'aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento.
2. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d'appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.
Art. 4 (Attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie)
1) sono consentite:
• l' attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
• l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, da soggetto in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta di tartufi in corso di validità, titolare di P.IVA specifica o in possesso di copia del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro 7.000 euro;
2) Con riferimento alle attività di pesca:
• l'attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
• lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, è limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
• all'interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
• lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;
• sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;
• l'attività di pesca è consentita presso i centri privati di pesca, esclusivamente
nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
3) Con riferimento all'attività di controllo della fauna selvatica e all'attività venatoria:
a) l'attività di controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all'art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell'effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
• ai cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai cacciatori aventi titolo all'esercizio venatorio all'interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.
c) L'attività venatoria e l'attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.
Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
Art. 5 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3.1 della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 10 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
1. Le disposizioni degli artt. 3.2 e 4 della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 10 dicembre 2020 e sono efficaci fino alla data in cui il territorio della Regione Lombardia permane nell'attuale classificazione regionale di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. zona arancione).
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA