Categoria: Normativa regionale
Visite: 5103

Regione Toscana
Ordinanza del presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2020, n. 117
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n.45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) che prevede che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti;
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto- legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».).
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) del DPCM sopra citato;
Ritenuto opportuno precisare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (faq) e pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo, quali spostamenti sono consentiti sul territorio regionale in relazione al divieto di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del DPCM 3 dicembre 2020;
Considerato che ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2020 è consentito ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (quali ad esempio l'attività di estetista) e non disponibili in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione;
Considerato che il citato DPCM 3 dicembre 2020 all'articolo 2, comma 4, lettera a) e articolo 3, comma 4 lettera a), prevede che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Ritenuto che il riferimento al domicilio, all'abitazione e alla residenza si presta ad essere applicato nel senso di permettere alle persone che rientrano in Toscana di recarsi anche nelle seconde case per motivi non di effettiva necessità, in quanto tale riferimento ricomprende anche le fattispecie abitative saltuarie e non stabili;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Considerato che si ritiene necessario stabilire, a tutela della salute collettiva, che i soggetti che rientrano in Toscana dalle zone rosse e arancioni abbiano sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta;
Considerato che è opportuno precisare che è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene a determinate condizioni;
Considerato opportuno precisare che è consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti. Lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto;
Considerato opportuno precisare che è consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, in, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona non sospesi;
Ritenuto di consentire alle guide ambientali/escursionistiche e le guide alpine, nell'esercizio della propria professione, di effettuare l'attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori del territorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;
Considerato che è consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
Ritenuto necessario precisare che la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Pertanto la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale, ad esempio, quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura, raccolta castagne, ecc.) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazione scritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di raccolta tartufi precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
- la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di raccolta funghi precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;
- la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
Ritenuto che spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi opportuno consentire lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
Viste la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;
Visto l'art. 37 della l.r. 3/1994, in particolare comma 6 il quale stabilisce che la Regione, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli ATC, corredata di parere favorevole dell'ISPRA può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati;
Visto il comma 3 dell'art. 37 della suddetta l.r. 3/1994, il quale stabilisce che la Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia;
Considerato che il regolare svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento faunistico è un'attività di carattere essenziale per la tutela delle colture agricole - soprattutto in questo particolare periodo dell'anno nel quale avvengono le semine di cereali - ma anche per limitare il pericolo potenziale per la pubblica incolumità;
Preso atto delle numerose segnalazioni di danni alle colture agricole pervenute nel 2020 anche a causa del limitato numero di interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in primavera a causa della situazione di emergenza sanitaria nazionale e del breve periodo trascorso dall'apertura della caccia al cinghiale;
Considerato che l'attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica risponde ad una situazione oggettiva di necessità connessa all'interesse pubblico di assicurare il contenimento dei danni alle produzioni agricole;
Visto che gli interventi di controllo e contenimento possono essere effettuati esclusivamente in presenza di Agenti della Polizia provinciale e/o Guardie venatorie volontarie (GGVV) e Guardie particolari giurate (GPG) di cui all'art. 51 della lr 3/1994 da essi delegate;
Vista la DGR n. 41 del 20 gennaio 2020 che disciplina la destinazione degli ungulati catturati e abbattuti durante le attività di controllo e contenimento della fauna che prevede, fra l'altro, la possibilità per gli ATC di destinare alla beneficenza alimentare parte dei capi abbattuti;
Vista la DGR n. 1147 del 03.08.2020 che indica le procedure per incrementare e coordinare, in accordo con gli ATC, il quantitativo degli ungulati abbattuti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lr 70/2019 e ai sensi dell'art. 37 della lr 3/1994 da destinare alle iniziative di beneficenza alimentare;
Ritenuto a tal fine necessario stabilire che l'attuazione degli interventi di controllo e contenimento faunistico da parte della Polizia provinciale possa essere effettuata tramite il coordinamento di tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all'art. 51 della lr 3/1994 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento dell'agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;
c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 possono essere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo e monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani,secondo le disposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all'ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;
Considerato che, oltre alla necessità dello svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento faunistico, per limitare i danni alle colture e il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, nonché per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio costituisce stato di necessità lo svolgimento del prelievo venatorio con le seguenti modalità:
- nell'ATC di residenza venatoria:
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare;
Ritenuto di precisare che l'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale;
Viste la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di pesca:
- consentire l'attività di pesca sportiva e dilettantistica esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale e precisare relativamente all'attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa, che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale;
Considerato che per una corretta gestione delle attività alieutico-venatorie è necessario garantire un adeguato servizio di vigilanza sul territorio;
Ritenuto di dover consentire all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle guardie di cui alla L.R. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f) e delle guardie ittiche volontarie di cui alla L.R. 7/2005 art. 20;
Visto l'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 (Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020);
Considerato che il DPCM del 3 dicembre 2020 ha previsto all'articolo 1, comma 10, lettera s):
- che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- che sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza;
- che i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi solo con modalità a distanza;
- che è consentita l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL;
Considerato che, al fine di salvaguardare la continuità delle attività formative, è opportuno, in coerenza con quanto previsto dal citato DPCM 3 dicembre 2020, prevedere la realizzazione in presenza:
- delle attività pratiche (laboratori e stage) dei percorsi formativi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 e dei tirocini non curriculari qualora non sia possibile la realizzazione a distanza;
- dell'intero percorso formativo indicato nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- degli esami finali dei percorsi di formazione indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020, qualora non sia possibile l'erogazione a distanza;
Considerato opportuno stabilire che gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di IeFP, in analogia a quanto previsto dal citato DPCM 3 dicembre 2020 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli iscritti a tali percorsi sia garantita l’attività formativa in presenza;
Considerato opportuno precisare le modalità di realizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza;
Visto l'articolo 1, comma 10, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020 che prevede la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento e che consente l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
Considerato altresì opportuno precisare le modalità di realizzazione dell'attività corsistica individuale e collettiva nonché consentire i relativi spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione per l'attività corsistica individuale nel caso in cui sia già stata effettuata l'iscrizione;
Ritenuto in analogia a quanto previsto per le attività di ristorazione dal DPCM di ci sopra di consentire ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
Considerato che l'articolo 1, comma 9, lettera r) del DPCM per l'accesso ai servizi delle biblioteche prevede l'obbligo della prenotazione si ritiene opportuno precisare che la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 3 novembre, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

Disposizioni per gli spostamenti
1. In riferimento al DPCM 3 dicembre 2020 il rientro presso il proprio residenza, domicilio, abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale.
3. E' consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti. Lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto.
4. E' consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona.
5. E' consentito alle guide ambientali/escursionistiche e alle guide alpine, nell'esercizio della propria professione, di effettuare l'attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori del territorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;
6. E' consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
7. Con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative pertanto la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazione scritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
8. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto segue:
- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
- la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
9. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:
- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;
- la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
10. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:
- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.


Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico e attività di pesca
11. E'consentito svolgere le attività di controllo faunistico ai sensi dell'art 37 della lr 3/1994 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all'art. 51 della l.r. 3/1994 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento dell'agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;
c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 possono essere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo e monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani, secondo le disposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all'ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020.
12. I capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter della l.r. 3/1994 e delle DGR 41/2020 e DGR 1147 del 03.08.2020.
13. I capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020.
14. E' consentito lo svolgimento dell'attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell'ATC di residenza venatoria;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
15.L'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.
16. L'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale. Relativamente all'attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.
17. Con riferimento all'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria coordinata dalle Polizie provinciali e della Città Metropolitana di Firenze, sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle guardie di cui alla l.r. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f) e delle guardie ittiche volontarie di cui alla L.R. 7/2005 art. 20.

Disposizioni per i percorsi di formazione
18. Fatto salvo quanto specificato nei punti 19, 21, 22, 25 e 27 i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL” e nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza;
19. Gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di IeFP adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli iscritti a tali percorsi sia garantita l'attività formativa in presenza;
20. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL” e nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l'attività e con i relativi obiettivi formativi.
21. E' consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
22. Le disposizioni di cui al punto 18 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS se compatibili con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione.
23. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020 devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tutti i casi garantire l'imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza. Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9.
24. Sono consentiti, per le attività dei punti precedenti gli spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione.


Disposizioni per l'attività corsistica individuale e collettiva
25. L'attività corsistica destinata ai maggiorenni, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le seguenti modalità:
- a distanza, se l'attività corsistica è collettiva;
- in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020, se l'attività corsistica è individuale.
26. Sono consentiti, per l'attività corsistica individuale e gli eventuali esami di cui al punto precedente, gli spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione nel caso in cui l'iscrizione sia già stata effettuata.
27. L'attività corsistica, destinata ai bambini e ai ragazzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 10, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020. Alle medesime attività si applicano le linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020.
28. Sono consentiti, per l'attività corsistica e gli eventuali esami di cui al punto precedente, gli spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione nel caso in cui l'iscrizione sia già stata effettuata.


Disposizioni per culturali, centri sociali e centri ricreativi
29. Ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Disposizioni per le biblioteche
30. Per l'accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio.


Disposizioni per l'attività di estetista
31. L' attività di estetista è consentita in zona arancione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera
ii) che prevede l'apertura di tutti i servizi alla persona nel rispetto delle specifiche linee guida regionali.
 

Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi
32. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all'aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento.
Si precisa che restano sospese le attività indicate nell'articolo 1, comma 9, lettera f) tra cui piscine, palestre e centri natatori. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d'appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.


Disposizioni relative a autocertificazioni per spostamenti
33. Gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore alla data della nuova classificazione del territorio della Regione Toscana nello scenario di tipo 3 (zona arancione), ed è valida, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, per lo stesso scenario in base all'emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute.
Sono revocate le seguenti ordinanze:
l'ordinanza n. 109 del 13 novembre 2020 e l'ordinanza 102 del 6 novembre 2020.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- ai Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze;
- alle Aziende ed Enti del SSR.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente