Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 4 dicembre 2020, n. 534
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l’applicazione delle ordinanze n. 501 in data 21 novembre 2020 e n. 519 in data 30 novembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO Tari. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria"',
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile''",
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale"' e, in particolare, Part. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che P Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli dì diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e modificato dai decreti-legge 7 ottobre 2020, n.125, 9 novembre 2020, n. 149 e 30 novembre 2020, n. 157;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-del 30 luglio 2020, n. 190, convertito con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute:
12 agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, h. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020;
VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Regione n. 467 in data 30 ottobre 2020, recante “Costituzione di una Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19’’;
VISTO, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre-2020, n. 275, in vigore sino al 3 dicembre 2020;
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 2, del DPCM 3 novembre 2020, prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”-.
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute emanate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020:
4 novembre 2020. con validità per un periodo di quindici giorni a decorrere dal 6 novembre che colloca la Regione Valle d’Aosta in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio “alto” del documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020, e che dispone l’applicazione alla medesima Regione, tra le altre, delle misure di cui all’articolo 3 del DPCM citato;
19 novembre 2020 con cui si dispone che “l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, commi 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020”’,
RICHIAMATE le proprie ordinanze;
n. 483 in data 6 novembre 2020 “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Revoca parziale dell’ordinanza n. 468 in dato 30 ottobre 2020”, in vigore sino al 20 novembre 2020;
n, 501 in data 21 novembre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Rinnovo dell’ordinanza n. 483 del 6.11.2020”, in vigore sino al 3 dicembre 2020, con la quale si dispone il rinnovo della succitata ordinanza n. 483 del 6.11.2020, con esclusione delle disposizioni previste nel punto 6) del dispositivo relative alle consultazioni elettorali ' per l’elezione del Sindaco e del Vicesindaco e di n. 13 consiglieri del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur;
n. 519 in data 30 novembre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività commerciali al dettaglio", in vigore dal 1° dicembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, con la quale si conferma quanto disposto dalle succitate ordinanze n. 483 del 6 novembre 2020 e 501 del 21 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 dell’ordinanza medesima;
RILEVATO che le testé citate ordinanze, così come le ordinanze del Ministro della Salute sopra richiamate, emanate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, hanno efficacia sino al 3 dicembre 2020;
RICHIAMATI gli esiti del report n. 27, aggiornato al 18 novembre 2020 e relativo alla settimana 9-15 novembre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività, di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali la Regione è stata classificata a rischio alto e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 1,14;
RICHIAMATI, altresì, gli esiti del report n, 28, aggiornato al 25 novembre 2020 e relativo alla settimana 16-22 novembre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di rischio moderata con probabilità alta di progressione a rischio alto e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 0,99;
PRESO ATTO che i dati di cui ai report sopra indicati evidenziano per il periodo dal 9 al 22 novembre 2020 una permanenza della Regione Valle d’Aosta in uno scenario di tipo 3 e quindi inferiore a quello che ha determinato le misure recate dall’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
CONSIDERATO che si rende necessario, nelle more dell’adozione dell’ordinanza del Ministro della Salute volta alla collocazione della regione Valle d’Aosta all’interno di uno degli scenari di cui al documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" conseguente all’entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le disposizioni e le misure inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disporre in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alle proprie ordinanze n. 501 in data 21 novembre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Rinnovo dell’ordinanza n. 483 del 6.11.2020” en. 519 in data 30 novembre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività commerciali al dettaglio”;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che le disposizioni di cui alle ordinanze n. 501 in data 21 novembre e n. 519 in data 30 novembre 2020 continuino ad applicarsi fino alla data di adozione dell’ordinanza del Ministro della Salute conseguente all’entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le disposizioni e le misure inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, volta alla collocazione della regione Valle d’Aosta all’interno di uno degli scenari di cui al documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale ”, e comunque non oltre il 7 dicembre 2020;
CONSIDERATO che permane la necessità di misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, da contemperare con la necessità della popolazione di poter usufruire delle attività commerciali
al dettaglio presenti sul territorio, tenuto conto che nell’ambito del medesimo non esistono centri commerciali tali da creare possibili assembramenti;
CONSIDERATO, inoltre, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
DATO ATTO delle interlocuzioni con il Ministro della Salute;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. Le disposizioni di cui alle ordinanze n. 501 in data 21 novembre e n. 519 in data 30 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dell’ordinanza del Ministro della Salute conseguente all’entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le disposizioni e le misure inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, volta alla collocazione della regione Valle d’Aosta all’interno di uno degli scenari di cui al documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, e comunque non oltre il 7 dicembre 2020.
***
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Commissario dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.