Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 11 settembre 2020, n. 25927 - Annullamento dell'ordinanza di sequestro preventivo del cantiere: vanno sempre verificate le valutazioni degli organi di vigilanza


 

Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 02/07/2020
 

Fatto



1. Con ordinanza emessa il 22 ottobre 2019, il Tribunale del Riesame di Potenza confermava il decreto del 12 settembre 2019, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Lagonegro aveva disposto il sequestro preventivo del cantiere edile sito in Maratea loc. Giardelli, nei confronti di G.G.B., indagato in ordine ai reati di cui agli art. 159, comma 2, lett. C) in relazione all'art. 109, 159, comma 2, lett. C), con riferimento all'art 134, 159, comma 2, lett. C) in relazione all'art. 151, comma 2, 159, comma 1, con riferimento all'art. 96, comma 1, lett. G) del d.lgs n. 81 del 2008, reati accertati in Maratea il 6 settembre 2019 e contestati all'imputato per avere, in qualità di rappresentate legale della Geofond s.r.l., ditta affidataria dei lavori, omesso di predisporre nel cantiere recinzioni idonee a impedire l'accesso a soggetti estranei alla lavorazione; per non aver esibito il Pimus relativo al ponteggio metallico allestito presso il cantiere, che risultava montato in configurazione diversa da quella riportata nel piano delle demolizioni; per non aver inserito nel piano delle demolizioni il programma di successione dei lavori e indicazioni sulla rimozione di materiali di risulta, anche di parti parzialmente demolite, con pericolo di caduta degli stessi dall'alto; e infine per aver omesso di predisporre nel piano operativo di sicurezza previsioni concernenti i rischi presenti in cantiere, alla luce della natura delle lavorazioni, oltre che misure relative alla rimozione di materiale di risulta e per la messa in sicurezza delle parti parzialmente demolite, anche al fine di evitare rischi di caduta di tale materiali dall'alto.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale lucano, G.G.B., tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alla valutazione del fumus commissi delicti, rimarcando in primo luogo la completa assenza del materiale oggetto di indagine, il che ha impedito una compiuta disamina delle imputazioni, posto che i capi 2, 3 e 4 fanno riferimento ad asserite carenze contenute nella documentazione di cantiere, documentazione che tuttavia non è stata né sequestrata né acquisita, non potendosi ritenere pertinente il richiamo del Tribunale alla "valenza fidefacente" degli accertamenti visivi riferiti dai verbalizzanti, ponendosi così nel nulla il controllo giurisdizionale garantito dall'art. 13 comma 2 della Costituzione. Sarebbero rimaste inoltre ignorate le considerazioni tecniche del consulente della difesa, senza alcun approfondimento delle stesse; per ciascuno dei 4 reati contestati, la difesa ha poi evidenziato la mancanza dei presupposti costitutivi, atteso che le recinzioni erano presenti e idonee a impedire l'accesso di estranei al cantiere, la configurazione del ponteggio era quella riportata non nel piano delle demolizioni ma nel Pimus regolarmente redatto, il piano di demolizione era più che esauriente e il Pos non presentava alcuna carenza rispetto alla rimozione del materiale di risulta e alla messa in sicurezza delle strutture in parte demolite. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, osservando che, sulla base del materiale documentale depositato, non sussisterebbe alcun pregiudizio che il sequestro preventivo sia idoneo a prevenire, non essendoci alcun pericolo di reiterazione dei reati, come ampiamente attestato dal consulente tecnico ingegner P..

 

Diritto




È fondato e assorbente, nei limiti in seguito esposti, il primo motivo, il cui accoglimento comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
1. Deve premettersi che, all'udienza celebrata dinanzi al Tribunale del Riesame il 22 ottobre 2019, il difensore dell'indagato depositava, a sostegno dei motivi di impugnazione, un'articolata consulenza tecnica a firma dell'ing. Paolo P. (13 pagine con 14 allegati), con la quale sono stati formulati molteplici rilievi rispetto ai temi sottesi alle contestazioni provvisorie per cui si procede.
In particolare, il consulente della difesa ha operato una serie di considerazioni critiche, riferite in primo luogo alla questione della recinzione del cantiere, allegando taluni rilievi fotografici a sostegno delle affermazioni difensive circa la completa recinzione e l'inaccessibilità dell'area interessata dai lavori.
Ulteriori argomentazioni sono state poi dedicate all'aspetto delle modalità del montaggio del ponteggio e alla sua conformità alle previsioni del Pimus, tema questo che ha formato oggetto degli allegati 4 e 5 della consulenza tecnica.
L'ing. P., nel replicare alle ipotesi accusatorie, si è poi soffermato sia sul contenuto del piano delle demolizioni e della relazione tecnica del progetto esecutivo, parte integrante del piano di demolizione e del Pos (allegati 6 e 7), sia sull'asserita adeguatezza formale e sostanziale del Pos (allegati 7, 8 e 9, quest'ultimo contenente proprio il piano operativo di sicurezza per esteso).
Orbene, come rilevato al punto l.3 del primo motivo di ricorso, il Tribunale del Riesame ha mancato di confrontarsi adeguatamente con le osservazioni critiche contenute dall'elaborato tecnico del consulente della difesa, limitandosi invero a qualificarle come personali interpretazioni, senza spiegare le ragioni in fatto e in diritto per cui le stesse fossero inidonee a smentire l'impostazione accusatoria.
Né può ritenersi esaustivo il costante richiamo dell'ordinanza impugnata alle valutazioni degli operanti della P.G. che, per quanto provenienti da soggetti qualificati, non si sottraggono comunque alla necessità di verifica rispetto agli ulteriori elementi ricostruttivi disponibili, soprattutto se di segno contrario.
E ciò a maggior ragione ove si consideri che il giudizio sulla inadeguatezza dei vari documenti sulla sicurezza menzionati in tre delle quattro imputazioni per cui si procede (ovvero il Pimus, capo 2, il piano delle demolizioni, capo 3, e il Pos, capo 4) risulta formulato dai giudici cautelari senza un esame diretto degli stessi, ma solo tramite l'adesione incondizionata alle considerazioni operate al riguardo dai verbalizzanti, talora in base ai soli "accertamenti visivi", il cui contenuto peraltro non risulta specificato rispetto ai singoli accertamenti compiuti.
Risulta in ogni caso generica nel provvedimento impugnato la descrizione delle presunte carenze di tali documenti, sia rispetto alle previsioni in essi presenti, sia con riferimento alle situazioni di pericolo suscettibili di verificazione.
2. In definitiva, pur essendo demandata al Tribunale del Riesame, in sede cautelare reale, un giudizio sulla mera esistenza del fumus commisi delicti, deve comunque evidenziarsi che la valutazione sul punto deve essere in ogni caso ancorata a elementi investigativi specifici, la cui valutazione, anche in questa fase, non può prescindere da una disamina completa delle risultanze investigative, disponibili e da un confronto critico con la differente prospettazione articolata dalla difesa, ravvisandosi diversamente un vero e proprio difetto di motivazione, di per sé idoneo a integrare una violazione di legge, deducibile con il ricorso per cassazione in materia cautelare reale (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Alla stregua di tali considerazioni, destinate ad assorbire le censure sollevate rispetto al pericu/um in mora, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo esame.

 

P.Q.M.
 


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
Così deciso il 02/07/2020