Cassazione Penale, Sez. 3, 10 dicembre 2020, n. 35160 - Plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Utilizzabilità dei documenti e degli atti irripetibili


 

Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 06/10/2020

 

FattoDiritto
 

1. Con sentenza emessa in data 27 gennaio 2020, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la penale responsabilità di P.M. per reati previsti dal D.lgs. 81/08 accertato in data 20 aprile 2016 e gli ha irrogato la pena di 7.500€ di ammenda.

Secondo la ricostruzione del Tribunale, l'imputato, quale legale rappresentate dell'omonima ditta individuale, aveva violato plurime disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, concernenti la sua frequentazione di idonei corsi di formazione, la valutazione periodica dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, l'aggiornamento periodico dei dipendenti sulle loro competenze o sui profili di salute e sicurezza, la redazione di un corretto piano di sicurezza, la sottoposizione di dipendenti a visita medica preventiva all'assunzione.

2. Ha presentato appello, riqualificato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe P.M. con atto a firma dell'avvocato Giovanni Giovannelli, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 431 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità dei documenti e degli atti irripetibili. Si deduce che gli atti irripetibili e i documenti non sono stati acquisiti nuovamente al fascicolo per il dibattimento nonostante la rinnovazione della citazione a giudizio, e che a tal fine non è sufficiente il consenso all'acquisizione del solo verbale di testimonianza dell'agente accertatore. Si precisa che la testimonianza non può costituire da sola elemento sufficiente a fondare la condanna.

3. Il ricorso è infondato.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292-01).
L'acquisizione degli atti, nel presente procedimento, segue ad un percorso articolato. Dopo lo svolgimento dell'istruttoria, caratterizzato dall'assunzione di prova testimoniale e dall'acquisizione di prova documentale, è stata dichiarata la nullità degli atti fino a quel momento compiuti. Instaurato nuovamente il giudizio, all'udienza del 27 gennaio 2020, le parti hanno formulato nuovamente le loro richieste di prova; in particolare, sia il Pubblico Ministero, sia il difensore dell'imputato hanno chiesto l'audizione dei testimoni di cui alla lista nonché l'esame dell'imputato e si sono riservati di procedere a produzione documentale. Dal verbale di tale udienza, poi, risulta che il Giudice ha chiesto alle parti se vi fosse «il consenso ad acquisire gli atti di istruttoria già effettuati», e che le stesse, dopo breve sospensione dell'udienza, hanno prestato «il consenso all'utilizzazione degli atti di istruttoria già effettuati»; all'esito, è stata pronunciata la sentenza in questa sede impugnata.
Ai fatti processuali come descritti risulta applicabile il principio precedentemente citato. Ed infatti, può ritenersi che la difesa abbia espresso un consenso quanto meno tacito in ordine alle prove documentali che, sia pur erroneamente, erano rimaste nel fascicolo per il dibattimento: da un lato, infatti, la richiesta di prova, all'udienza del 27 gennaio 2020, era estesa anche all'elemento documentale; dall'altro, il consenso prestato ha avuto ad oggetto «l'utilizzazione degli atti istruttori già effettuati», senza alcuna limitazione.

4. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/10/2020