Categoria: Normativa regionale
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Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 10 dicembre 2020, n. 64
Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'l 1 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’l 1 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020 e n. 63 del 28 novembre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto l’art. 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del.18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, la successiva Ordinanza del 27 novembre 2020;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera “a”, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui “per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui, in ragione della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica" e della “insularità del territorio regionale", è anche necessario “un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";
Visto l’esito dell’incontro del 9 dicembre 2020, nel corso del quale è stato concordato con le OO.SS. di categoria il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, a supporto dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, nella gestione dei provvedimenti contumaciali relativi alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2;
Vista la necessità di monitorare ulteriormente gli spostamenti da e per la Sicilia in prossimità delle festività natalizie a causa dell’incremento dei transiti e/o rientri di turisti e di cittadini siciliani;
 

ORDINA

Art. 1
(Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione)

1. I soggetti che, a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, fanno ingresso nel territorio della Regione Siciliana, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.
Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.
2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia.
Qualora la persona che fa rientro nell’isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:
a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di dame comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente;
c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di dame comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
3. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.
 

Art. 2
(Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)

1. A far data dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, al fine di limitare le occasioni di assembramento, sono disposte ulteriori misure limitative e/o finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19 quali:
a) durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare riferimento al settore commerciale, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti: 1) a comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “contapersoné” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;
b) i titolari di ristoranti e pizzerie, oltre agli adempimenti di cui alla precedente lettera, hanno l'obbligo di conservare l’elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, così da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie.
2. I titolari degli esercizi pubblici destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi anti genici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico fino al 7 gennaio 2021.
3. Per le medesime finalità, i Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana possono consentire agli esercizi pubblici l'orario continuato e adottare, altresì, misure limitative di accesso alle aree comunali, come zone pedonali e luoghi pubblici di aggregazione, al fine di evitare assembramenti e stazionamenti prolungati, anche mediante l’utilizzo di transennamenti o regolatori di flusso di entrata e uscita.
4. Per le attività e le limitazioni di cui all’articolo che precede, i Sindaci possono attivare le associazioni di volontariato e, di concerto con le Prefetture territorialmente competenti, chiedere che le Forze di pubblica sicurezza possano prevedere il presidio degli accessi alle zone commerciali maggiormente suscettibili di assembramento.
 

Art. 3
(Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta)

1. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ai sensi dei rispettivi Accordi Integrativi Regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti Assessoriali nn. 1000 e 1001 del 26 novembre 2020, supportano le Asp del Ssr, per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti, avendo cura che tali attività siano svolte in contesti atti a garantire le misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate e in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 2 lett. g) dell’Accordo integrativo predetto.
2. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 32850 del 12 ottobre 2020 e limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli Accordi integrativi citati, dispongono:
a) per i soggetti con esito positivo del test per il Covid-19, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale;
b) per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale.
3. I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, con le modalità di comunicazione che le medesime Aziende avranno cura di fornire ai medici interessati.
 

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza, con efficacia dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
2. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle Asp del Ssr.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatone previste dalla legge.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.