Tipologia: CCNL
Data firma: 1 settembre 1988
Validità: 01.09.1988 - 31.08.1991
Parti: Ancef e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Lavorazione fiori recisi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Stagionalità
Art. 7 - Indennità percentualizzate
Art. 8 - Diritto di precedenza
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 20 bis
Art. 21
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Riduzione di orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Orario supplementare
Art. 26 - Lavoro straordinario
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30 - Riposo settimanale e festività
Art. 31
Art. 32 - Assenze e congedi
Art. 33
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 37
Art. 38 - Missioni e trasferimenti
Art. 39
Art. 39 bis - Trasferte
Art. 40
Art. 41 - Malattie e infortuni
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46 - Conservazione del posto
Art. 47
Art. 48
Art. 49 - Gravidanza e puerperio
Art. 50
Art. 51
Art. 52 - Sospensione del lavoro
Art. 53 - Anzianità di servizio
Art. 54 - Anzianità convenzionale
Art. 55 - Passaggio di qualifica
Art. 56
Art. 57
Art. 58 - Scatti di anzianità
Art. 59 - Trattamento economico
• Aumenti economici
Art. 60 - Tabelle retributive
• Paga base tabellare
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Mensilità supplementari
Art. 65 - 13a Mensilità
Art. 66 - 14a Mensilità
Art. 67 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
 Preavviso.
Art. 73
Art. 74
Trattamento di fine rapporto.
Art. 75
• Retribuzione da considerare
• Anticipazione
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Norme disciplinari
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90 - Alloggio
Art. 91 - Indumenti di lavoro
Art. 92 - Delegato aziendale.
Art. 93 - Diritti sindacali
Art. 94.
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 99 - Commissione paritetica e conciliazione delle controversie
Art. 100 - Fondo di solidarietà e cassa fiori
Art. 101 - Ente bilaterale
Art. 102 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 Commissione Paritetica Provinciale.
Allegato n. 2 Contratti di Formazione e Lavoro.
Premessa
Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Commissione paritetica
Art. 3 - Progetti standard
Art. 4 - Dati statistici
Art. 5 - Nulla osta per l'assunzione
Art. 2
Art. 3
Art. 6 - Decorrenza e durata
Art. 1 - Contenuti e modalità generali dei contratti di formazione e lavoro
Art. 2
Art. 3
Art. 4 - CFL e Part-time
Art. 1 - Progetti standard
Art. 2
Art. 3
Iter formativo CFL
Allegato n. 3 Accordo Assunzioni Contratto a Termine.
Allegato n. 4 Statuto dell'associazione Ebcef Ente Bilaterale Commercio ed Esportazione Fiori della provincia di Imperia
Art. 1 - Denominazione
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Scopo
Art. 4 - Durata
Art. 5 - Soci
Art. 6 - Doveri dei soci
Art. 7. Organi dell'associazione
• A) Assemblea dei soci
• B) Consiglio direttivo
• C-D) Presidenza e vice presidenza
• E) Collegio dei revisori
Art. 8 - Patrimonio sociale
Art. 9. Esercizio sociale e bilancio
Art. 10 - Scioglimento
Art. 11 - Regolamento delle attività dell'associazione
Art. 12 - Clausola arbitrale
Art. 13 - Disposizione finale
Ente Bilaterale - Atto costitutivo di associazione.

Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di Fiori Freschi recisi e Verde ornamentale tra l'Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori (Ancef) […] da una parte e dall'altra parte la Flai-Cgil […], la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali affini e Turismo (Fisascat-Cisl) […], l'Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e l'esportazione all'ingrosso di fiori freschi recisi e verde ornamentale, composto da n. 66 (sessantasei) articoli letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale operaio e impiegatizio dipendente da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori, recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituita, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative, e il relativo personale dipendente d'ambo i sessi.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3 - Relazioni sindacali
Di norma almeno tre volte in ogni stagione floricola le parti stipulanti si incontreranno al fine di esaminare i seguenti punti:
[…]
- analisi e proposte in ordine al mercato del lavoro o allo sviluppo della occupazione giovanile, formazione lavoro, struttura occupazionale del settore, qualificazione e riqualificazione professionale;

Art. 6 - Stagionalità
[…]
Le aziende che intendono utilizzare personale dipendente con contratto a tempo determinato dovranno farne richiesta alla Commissione Paritetica Provinciale di cui all'allegato n. 2 del presente contratto, specificando:
- il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato ai sensi del presente articolo, specificandone le mansioni;
- il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;
- il livello contrattuale di inquadramento;
- l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale ed integrativa;
- l'eventuale numero di dipendenti in azienda a tempo indeterminato, in forza all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato.
Eventuali proroghe del contratto a termine dovranno essere valutate preventivamente dalla Commissione Paritetica.

Art. 12
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17.10.67, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 16
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire, nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria di corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi all'anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titolo di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 17
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 18
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 16 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 21
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e futuri in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del commercio esportazione di fiori in collaborazione con le Regioni e gli Enti competenti.

Art. 22 - Orario di lavoro
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto alla articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell'anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la flessibilità dell'orario di lavoro dovrà comunicare tale richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale o Provinciale laddove costituita, che provvederà a rilasciare l'apposito nulla osta.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all'orario normale di lavoro previsto dall'art. 20 dell'ex CCNL Ancef, che a seguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati.
L'eventuale interruzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere di durata inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe già previste o concordate in sede locale.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 26 - Lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.

Art. 29
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni, presso la sede della locale Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori "Ancef" il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

Art. 30 - Riposo settimanale e festività
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione prevista dall'art. 27 del presente CCNL sulla quota oraria della normale retribuzione mensile, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 39 bis - Trasferte
Per il personale viaggiante si richiamano le norme del regolamento CEE n. 543/69 e successive modificazioni (Reg.ti 514/72 e 515/72).
Per il personale di cui ai livelli 2° e 3°, viaggiante in coppia, si applicano le seguenti norme:
a) il lavoro effettivo in trasferta sarà distribuito in parti uguali tra i due autisti; l'ulteriore tempo trascorso in trasferta (in cuccetta, a fianco dell'autista che conduce l'automezzo o comunque prestando lavoro effettivo), escluso le interruzioni per la consumazione dei pasti e il riposo non retribuito di cui alle successive lettere b) e c), sarà computato come lavoro effettivo in misura del 50%, tale percentuale si calcolerà esclusivamente sul tempo di attività che eccede i limiti del lavoro giornaliero ordinario fissati nel precedente articolo (esempio: nel caso di due autisti con viaggio della durata di 8 ore - al netto dei tempi di riposo di cui alle successive b) e c) - verrà corrisposta l'intera retribuzione giornaliera ad entrambi. Nel caso di viaggio della durata di ore 12, in aggiunta alla retribuzione giornaliera, le 4 ore eccedenti saranno calcolate, per entrambi gli autisti, in ragione del 50% e, pertanto, con la retribuzione di 2 ore per ciascuno;
b) per la consumazione dei pasti saranno previste, per le durate di trasferta fino a 15 ore un'interruzione di un'ora non retribuita o per le trasferte superiori alle 15 ore due interruzioni di un'ora cadauna non retribuite;
c) il tempo in cui il lavoratore è lasciato in libertà, come previsto dal citato regolamento CEE, sarà considerato riposo non retribuito.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Art. 42
[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 45
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 47
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC e dello Stato, delle provincie e dei comuni o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza dei quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86.
[…]

Art. 48
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali. Valgono inoltre le norme, in quanto non incompatibili, del CCNL del Terziario.

Art. 49 - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 50
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti comma sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934 n. 643 sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 51
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Norme disciplinari
Art. 84

É vietato al personale di tornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art. 96 del presente contratto.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[…]
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto di alcuna maggiorazione.

Art. 86
[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Art. 87
[…]
Il licenziamento in tronco si applica altresì in caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]

Art. 91 - Indumenti di lavoro
É istituita un'indennità di vestiario, ad ogni dipendente, nella misura di lire 10.000 all'anno o per stagione.
Le ditte che forniscono ogni stagione due grembiuli, guanti e impermeabili sono esonerate dal pagamento di detta indennità.

Art. 92 - Delegato aziendale.
Nelle aziende che occupano più di 10 dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Art. 94.
Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 10 dipendenti la Flai-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, Consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il Consiglio sia unitamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Il Consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative e i compiti delle rappresentanze sindacali aziendali, i quali hanno diritto a permessi non retribuiti con i criteri e le modalità previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
I dirigenti dei Consigli dei delegati usufruiranno complessivamente dei permessi retribuiti con i criteri, le modalità e le misure del precedente art. 93 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 96
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 10 dipendenti i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 97
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 98 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro, il Consiglio dei Delegati, o in mancanza, la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrazione fisica dei lavoratori.

Art. 99 - Commissione paritetica e conciliazione delle controversie
É costituita a Sanremo presso la sede dell'Ancef la Commissione Paritetica Provinciale che dovrà esaminare le controversie di interpretazione ed applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali.
La Commissione Paritetica di cui sopra è composta da n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti nominati:
- 2 dalla Flai
- 2 dalla Fisascat
- 2 dalla Uiltucs
- 3 membri effettivi e 3 supplenti nominati dall'Ancef.
La nomina del Presidente avverrà a turno a rotazione fra le Organizzazioni. Le relative norme di esazione saranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi fra le parti con atti aggiuntivi.
Per tutte le controversie individuali relative all'applicazione del presente contratto, e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso la Commissione Paritetica Provinciale Commercianti Esportazione Fiori competente per territorio con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, dalla stessa Ancef;
b) per i prestatori d'opera, dall'organizzazione sindacale locale di una delle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.
Dei servizi svolti dalla Commissione Paritetica Nazionale o sue articolazioni territoriali possono avvalersi tutte le aziende del settore e tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.

Art. 101 - Ente bilaterale
Le parti concordano sulla creazione di un Ente Bilaterale con la finalità di essere un sostegno all'occupazione e all'applicazione del contratto in ogni sua parte, gestione di forme assistenziali e solidaristiche ai lavoratori occupati nel settore, creare forme di incentivazione alla professionalità.
Fermo restando quanto previsto al riguardo della Commissione Paritetica, suo funzionamento e compiti, l'Ente Bilaterale dovrà avere i seguenti scopi e finalità:
[…]
- finanziamento dell'ente, attraverso una quota dello 0.20% a carico del lavoratore e lo 0.20% a carico del datore di lavoro.
Per il suddetto ente le parti si impegnano di verificare lo statuto e il regolamento di attuazione in apposito accordo.
Gli Enti Bilaterali dovranno essere costituiti, in ogni territorio interessato alla commercializzazione e all'esportazione del fiore.

Allegati
Allegato 2 Contratti formazione lavoro

L'Ancef (Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori), [...] e la Flai-Cgil della Provincia di Imperia […], la Fisascat-Cisl della Provincia di Imperia […], la Uiltucs-Uil della Provincia di Imperia […] hanno stipulato il seguente accordo sui contratti di Formazione-Lavoro nelle Aziende del Commercio e dell'Esportazione Fiori valevole per tutto il territorio della Provincia di Imperia, con le modalità e i tempi di attuazione previsti da appositi protocolli aggiuntivi.

Art. 2 - Commissione paritetica
Con il presente accordo le Parti concordano, nell'ambito delle autonomie negoziali riconosciute alle stesse dall'art. 3 - comma terzo - della legge 863/84 e successive modificazioni, di disciplinare i contratti di Formazione-Lavoro e di dare incarico alla Commissione Paritetica di cui al CCNL e successivi accordi, di verificare le rispondenze dei suddetti contratti di formazione alla regolamentazione tra le Parti concordata. La Commissione Paritetica funzionerà con le modalità di cui all'allegato III, che fa parte integrante del presente accordo.

Art. 3 - Progetti standard
L'approvazione dei progetti di Formazione-Lavoro da parte della Commissione Paritetica dovrà essere effettuata attraverso la preventiva verifica della sussistenza di tutti i requisiti del progetto stesso, così come specificati nell'allegato I, costituente parte integrante del presente accordo.
Le aziende interessate pertanto faranno pervenire i progetti dei contratti di Formazione-Lavoro all'Ancef che, anche tramite le sedi zonali della stessa, provvederà ad inoltrarli, per l'approvazione, alla Commissione Paritetica.

Art. 4 - Dati statistici
Le parti concordano che alla Commissione Paritetica venga demandata la predisposizione, di norma ogni sei mesi, dei dati statistici, anche allo scopo di verificare l'applicazione e la gestione, del presente accordo. Si conviene inoltre sull'importanza di acquisire gli atti di assunzione a tempo determinato sia durante che al termine del CFL ed il rapporto esistente in termini di tempo e numero tra progetti approvati e quelli effettivamente realizzati.

Art. 2
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi del presente accordo, vengono applicate le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato in quanto non derogate dalla legge 19.12.84 n. 863 e successive modifiche, nonché quanto previsto dal CCNL del Commercio e dell'Esportazione Fiori (Ancef), nonché la contrattazione integrativa collettiva.
[…]

Art. 3
Al contratto deve essere allegato un progetto di formazione e lavoro. Ove non presenti un proprio progetto formativo particolare, l'azienda deve espressamente adottare i progetti standard, concordati per le diverse figure professionali dalle parti stipulanti secondo quanto previsto dall'allegato II.
Il progetto deve comunque specificare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la formazione teorica e pratica con personale qualificato interno od esterno all'azienda, l'inquadramento di ingresso che avrà durata massima di 24 mesi, all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla Commissione Regionale dell'Impiego, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro nonché all'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione onde consentire alle Aziende di ottenere, una volta in possesso della dichiarazione di conformità del progetto alla regolamentazione del presente accordo, il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da parte degli Uffici di Collocamento circoscrizionali competenti.

Art. 1 - Contenuti e modalità generali dei contratti di formazione e lavoro
Fatti salvi specifici accordi in deroga, anche preesistenti, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi del presente accordo, verrà applicata, in quanto compatibile la normativa del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Commercio e dell'Esportazione Fiori (Ancef) oltre al trattamento economico definito per i lavoratori qualificati previsto per i livelli di inquadramento di cui ai progetti di formazione.
[…]

Art. 2
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi del presente accordo, vengono applicate le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato in quanto non derogate dalla legge 19.12.84 n. 863 e successive modifiche, nonché quanto previsto dal CCNL del Commercio e dell'Esportazione Fiori (Ancef), nonché la contrattazione integrativa collettiva.
[…]

Art. 3
Al contratto deve essere allegato un progetto di formazione e lavoro. Ove non presenti un proprio progetto formativo particolare, l'azienda deve espressamente adottare i progetti standard, concordati per le diverse figure professionali dalle parti stipulanti secondo quanto previsto dall'allegato II.
Il progetto deve comunque specificare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la formazione teorica e pratica con personale qualificato interno o esterno all'azienda, l'inquadramento di ingresso che avrà durata massima di 24 mesi, l'eventuale livello intermedio e quello finale da conseguire. nonché la durata del contratto. L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione sarà al massimo inferiore ai due livelli rispetto a quello previsto al termine del contratto formazione-lavoro.
Contratti di formazione e lavoro a tempo parziale possono essere stipulati adottando i progetti standard allegati al presente accordo, ma dovranno essere esaminati dalla Commissione Paritetica, anche al fine di verificare la conformità delle esigenze di copertura previdenziale e la rispondenza al successivo articolo 4.
Eventuali progetti di formazione e lavoro per i giovani che abbiano usufruito di progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale o dal Fondo di rotazione o dalla Regione Liguria o da Scuole e Istituti Tecnici Professionali riferiti ai settori commercio. ecc. dovranno essere oggetto di specifico esame da parte della Commissione che ne valuterà i contenuti con riferimento ai programmi regionali di formazione professionale. Analoga valutazione sarà effettuata nei confronti di attestato e/o diplomi di scuola o istituti professionali riferiti alla specialità del settore nell'ambito dei Paesi della CEE.

Art. 2
Stante l'esigenza di completare l'insieme dei progetti standard in relazione all'articolazione delle qualifiche previste dal Contratto Nazionale di lavoro, le parti concordano che la Commissione Paritetica sia permanentemente autorizzata ad integrare l'elenco di cui all'art. 1, previa verifica della omologia, per livelli d'inquadramento e durata, con quelli approvati contestualmente alla firma dell'Accordo (vedi tabella sotto riportata).

Art. 3
Le parti, al fine di rendere comunque operativo il presente accordo, convengono fin d'ora che, in attesa di apposita specifica, per i casi ritenuti più urgenti, vengano riconosciuti come progetti standard quelli che, nel salvaguardare la finalità formativa del rapporto, adotteranno la seguente formulazione. In ogni caso possono essere riconosciuti come progetti standard quelli che usufruiscono per la formazione teorica di corsi opportunamente organizzati in materia di contratti di formazione che costituiscono strutture permanenti delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo.
La formazione da eseguirsi in azienda consisterà nell'impartire al lavoratore nozioni pratiche e teoriche necessarie per l'apprendimento delle mansioni proprie e della qualifica oggetto della formazione e sarà realizzata mediante:
- lo svolgimento delle mansioni stesse in azienda, sotto la guida del titolare o di altro personale esperto, eventualmente anche esterno;
- l'impartizione di nozioni teoriche necessarie per il completamento della formazione, con l'eventuale uso di strumenti ed attrezzature, da parte del titolare o di altro personale esperto, direttamente nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.

Iter formativo CFL

livello inizialemesi livello intermediomesi mesi totali livello finale
312    212241
416   58242
516   48243
612    512244
6 9    69185

Allegato 3 Accordo assunzioni contratto a termine
In osservanza alla legge n. 56 del 28.2.87, art. 23, comma I, le parti Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori […] e la Flai-Cgil della provincia di Imperia […], la Fisascat-Cisl della provincia di Imperia […], la Uiltucs-Uil della provincia di Imperia […] tenuto conto - delle particolari esigenze delle attività dei settori del Commercio e della Esportazione dei fiori per l'attività svolta in provincia di Imperia; hanno stipulato il presente Accordo in ordine alle Assunzioni a tempo determinato stabilendo quanto segue:
1) il numero dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sarà valutato dalla Commissione Paritetica Provinciale, costituita tra l'Ancef e le OO.SS. Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil della provincia di Imperia, ai sensi di quanto stabilito dal CCNL del 12.7.88 tenuto conto della stagionalità e della tipologia aziendale ed espressa nel verbale aziendale di accordo;
[…]
Le aziende che intendono utilizzare personale dipendente con contratto a tempo determinato dovranno farne richiesta alla Commissione Paritetica Provinciale di cui al CCNL specificando:
- il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato ai sensi del presente accordo, specificandone le mansioni;
- il periodo per il quale intendono utilizzare il personale a tempo determinato;
- il livello contrattuale di inquadramento;
- l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale e integrativa;
- l'eventuale numero di dipendenti in azienda a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato.
Eventuali proroghe del contratto a termine dovranno essere valutate preventivamente dalla Commissione Paritetica.