Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 14 dicembre 2020, n. 95
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i Decreti Legge:
del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149;
del 30 novembre 2020, n. 157;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 90 del 29 novembre 2020;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;
VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n.302 del 4 dicembre 2020;
CONSIDERATO che
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”» ha sostituito il DPCM 3 novembre 2020, fissando, dal 4 dicembre 2020, nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;
- le Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 4 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020 e 5 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- a seguito del report n. 30 di Monitoraggio dell'ISS e Ministero della Salute, relatialla settimana 30 novembre - 6 dicembre 2020, la Regione Calabria ha ottenuto una classificazione complessiva di rischio “moderata”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 “ Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.308 del 12 dicembre 2020, ha disposto, all'articolo 1 comma 1 lettera b), che per la Regione Calabria cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 3, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020, la predetta Ordinanza ministeriale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- ai sensi del comma 16-ter dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;
- nella Regione Calabria si applicano pertanto - salvo nuove determinazioni e ferma restando la possibilità di una nuova classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 - le misure previste nel DPCM 3 dicembre 2020, in sostituzione di quanto fissato con l'Ordinanza n. 90/2020 del Presidente della Regione, come confermato al punto 1 dell'Ordinanza n. 93/2020;
-cessano di avere efficacia le limitazioni fissate nell'Ordinanza n. 92/2020 come modificata dall'Ordinanza n. 93/2020 per i Comuni identificati in zona rossa e in zona arancione a livello regionale;
CONSIDERATO, altresì, che
-l'andamento epidemiologico regionale rimane suscettibile di evoluzione e appare necessario, in base all'impatto sui servizi sanitari e territoriali, mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica, in tutti i territori provinciali, evitando di rilassare le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione, al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per l'intera Regione;
- con l'entrata in vigore del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, è stato previsto che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome indipendentemente dal relativo livello di rischio e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti;
- con l'entrata in vigore del DPCM 3 dicembre 2020 sono state riproposte, in larga parte, le prescrizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020, salvo alcune novità, tra le quali:
a) dal 7 gennaio 2021, l'attività. didattica in presenza sia garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
b) la vigenza del divieto di limitazione agli spostamenti nella fascia oraria 22.00 - 5.00 che, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, è prolungata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021;
c) la chiusura, nelle giornate prefestive e festive degli esercizi commerciali presenti all'interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, dei raggruppamenti di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili, salvo le attività. dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
d) l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, che è consentita fino alle ore 21.00;
e) dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che potranno riaprire, per gli sciatori amatoriali, previa adozione delle linee guida delle Regioni, dal 7 gennaio 2020;
g) dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 al DPCM 3 dicembre 2020, fermo restando l'obbligo di registrazione-censimento sul sito regionale, le persone fisiche dovranno essere in possesso dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. In mancanza dovrà applicarsi l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni; sono fatti salvi i voli “COVID-tested”;
DATO ATTO, che
- le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
-per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento devono applicarsi le norme fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e nei relativi allegati, in combinato disposto con le disposizioni regionali vigenti;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti -dal 13 dicembre 2020, salvo successive nuove determinazioni e fermo restando l'adeguamento ad una eventuale nuova classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33:
- disporre che cessano di applicarsi le limitazioni previste dall'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, come già recepite con Ordinanza n. 90/2020 e confermate al punto 1 dell'Ordinanza n. 93/2020;
- disporre che restano vigenti e applicabili tutte le misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del DPCM 3 dicembre 2020;
-ribadire la vigenza delle limitazioni fissate nel Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158;
- disporre che cessano di avere efficacia le limitazioni fissate nell'Ordinanza n. 92/2020 come modificata dall'Ordinanza n. 93/2020 per i Comuni identificati in zona rossa e in zona arancione a livello regionale;
-dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;
- che restino vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19
- Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;
VISTA la circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Capo di Gabinetto del Ministrero dell'Interno;
DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, dal 13 dicembre 2020, salvo successive nuove determinazioni e fermo restando l'adeguamento ad una eventuale nuova classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33:
1. Si dispone che cessano di applicarsi le limitazioni previste dall'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, come già recepite con Ordinanza n. 90/2020 e confermate al punto 1 dell'Ordinanza n. 93/2020.
2. Si dispone che restano, pertanto, vigenti e applicabili, tutte le altre misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del DPCM 3 dicembre 2020.
3. È ribadita la vigenza delle limitazioni fissate nel Decreto Legge 2 dicembre 2020, n.158.
4. Si dispone che cessano di avere efficacia le limitazioni fissate nell'Ordinanza n. 92/2020 come modificata dall'Ordinanza n. 93/2020 per i Comuni identificati in zona rossa e in zona arancione a livello regionale.
5. Si raccomanda a tutta la popolazione di mantenere un livello di precauzione e di attenzione elevato, rispettando pedissequamente le disposizioni e le limitazioni previste a livello nazionale e regionale, al fine di evitare una rapida inversione della tendenza attualmente registrata, con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata, che avrebbe conseguenze molto gravi per l'intera Regione.
6. Si dà atto - che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;
- restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza;
7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
8. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell'isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
9. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI, all'USR.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente f.f.
Spirlì