ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E INIZIATIVE SCIENTIFICHE


TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre (di seguito "INAIL"), nella persona del Presidente Franco Bettoni
 

E

SIML- SOCIETÀ' ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO, ***, con sede legale in Bologna, via Palagi 9 (di seguito "SIML"), nella persona della Presidente Prof.ssa Giovanna Spatari
di seguito INAIL e SIML sono anche dette "Parti"
 

PREMESSO CHE

• l'INAIL è un ente pubblico nazionale erogatore di servizi, soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, garantita attraverso l'esercizio integrato di funzioni e compiti in materia di ricerca, prevenzione, indennizzo, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo dei lavoratori disabili,
• all'INAIL, in particolare, è demandato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• l'INAIL persegue tali finalità anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione in una logica di rete;
• la SIML ha lo scopo di promuovere e tutelare la Medicina del Lavoro in Italia a livello scientifico, culturale, tecnico, professionale, legislativo anche attraverso attività di formazione continua, accreditamento professionale o di eccellenza e la produzione di strumenti di aggiornamento, qualificazione e formazione, attività che possono essere condotte direttamente o in collaborazione con altre Società Scientifiche, Enti o Istituzioni Pubbliche e Private;
• del Consiglio Direttivo della SIML fanno parte, quali membri cooptati, due rappresentanti dell'INAIL, Specialisti in Medicina del lavoro e iscritti alla Società, su indicazione del loro Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo medesimo,
le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità, intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte, volte, attraverso adeguate formule di cooperazione scientifica, a promuovere progetti formativi e a condividere metodi e risultati di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
RILEVATO CHE si ritiene necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
 

Art. 2
(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
- organizzare iniziative formative comuni in tema di infortuni e malattie professionali;
- contribuire alla individuazione di una rete di medici competenti ai fini della implementazione di programmi di ricerca finalizzati ad indagini conoscitive in materia.
 

Art. 3
(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell'altra.
 

Art. 4
(Oneri economici)

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse.
Le spese relative alle risorse strumentali, ambientali e di personale rimangono a carico di ciascuna delle Parti che le ha messe a disposizione per lo svolgimento dei progetti comuni.
 

Art. 5
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 6
(Diritti sui prodotti)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati conseguiti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti.
Entrambe le Parti potranno utilizzare e sfruttare le conoscenze ed i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente.
 

Art. 7
(Promozione dell'immagine)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e\o pubblicitari.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
 

Art. 8
(Copertura assicurativa)

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
 

Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
 

Art. 10
(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo e per i 3 (tre) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione.
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
 

Art. 11
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
 

Art. 12
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
 

Art. 13
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto
 

Per SIML
La Presidente
Giovanna Spatari

 

Per INAIL
Il Presidente
Franco Bettoni


fonte: inail.it