Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 16 dicembre 2020, n. 28692 - Danno biologico da malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) 


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PONTERIO CARLA
Data pubblicazione: 16/12/2020
 

Rilevato che:
1. con sentenza n. 1839 pubblicata il 29.1.2019 la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello dell'INAIL e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di DS.A., di condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico da malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) denunciata il 26.9.2006;
2. la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in appello, ha ritenuto "più affidabile l'esame audiometrico del 24.1.2007 in quanto basato sulle stimolazioni uditive inviate per via ossea (senza la collaborazione attiva dell'esaminato)", rispetto all'esame svolto il 4.8.2006 per via aerea ( che aveva rivelato un deficit uditivo corrispondente ad un danno biologico del 17%), ed ha quantificato la menomazione dell'integrità psicofisica come pari al 2%;
3. avverso tale sentenza DS.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l'INAIL con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Considerato che:
5. col primo motivo di ricorso DS.A. ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in relazione all'art. 156, comma 2, c.p.c.;
6. ha rilevato come il dispositivo rechi la statuizione di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata mentre nella motivazione, al punto 4, è scritto "l'appello va respinto";
7. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione dell'art. 196 c.p.c.;
8. si sostiene che la Corte di merito ha recepito solo in parte le valutazioni del c.t.u. dalla stessa nominato, omettendo di considerare la necessità, prospettata dal medesimo consulente, di analisi del tracciato audiometrico dell'esame eseguito il 24.1.2007, oggetto anche di richiesta di ordine di esibizione presentata dalla difesa del DS.A. all'udienza del 20.11.2018, e la cui interpretazione avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso;
9. col terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione di norme di diritto e carenza di motivazione sulla richiesta di analisi del tracciato audiometrico avanzata dal c.t.u. e dalla difesa dell'assicurato; violazione dell'art. 196 c.p.c.;
10. il primo motivo di ricorso è palesemente infondato;
11. è pacifico il principio secondo cui nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c., da far valere mediante impugnazione; tale contrasto sussiste nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (cfr. Cass. n. 14966 del 2007; Sez. 6 n. 15990 del 2014);
12. nel caso in esame, risulta evidente, dalla lettura complessiva della motivazione, che l'espressione invocata dal ricorrente ("l'appello va respinto") come contrastante con il dispositivo, costituisca un mero errore materiale; difatti, nel prosieguo della motivazione e, specificamente nella sua parte argomentativa, sono indicate le ragioni che sorreggono la decisione di riforma della pronuncia di primo grado che poggiano sulla maggiore affidabilità dell'esame audiometrico del 24.1.2007 e sulla condivisibilità delle valutazioni del c.t.u. "razionali e coerenti, improntate ad una corretta applicazione della scienza medica, basate su un metodo scientifico ineccepibile e (tali da) super(are) le contrarie conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare nominato in primo grado"; a tali argomentazioni segue, sempre nella parte motiva della sentenza, la conclusione secondo cui "la sentenza va riformata, con il rigetto della domanda del DS.A.", in perfetta coerenza col dispositivo adottato; né esiste nel corpo della motivazione (e difatti non è allegato dal ricorrente) qualche elemento che possa indurre in errore sul contenuto della decisione adottata dalla Corte di merito in quanto l'espressione di rigetto dell'appello non è accompagnata da nessun tipo di argomentazione;
13. il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi afferenti, da diverso angolo visuale, al recepimento delle valutazioni del c.t.u., sono inammissibili;
14. il ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe "omesso di esaminare le ragioni medico legali illustrate nella consulenza tecnica d'ufficio che richiedevano per diritto difensivo il tracciato audiometrico... e che, ove esaminate e correttamente valutate, avrebbero potuto condurre certamente ad un risultato diverso"; aggiunge che analoga richiesta era stata avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nel verbale d'udienza del 20.11.2018; tuttavia, omette di trascrivere e allegare al ricorso in esame, oltre al citato verbale di udienza del 20.11.2018, la relazione integrale di consulenza tecnica (di cui è unicamente riportato un estratto a pag. 3 del ricorso), così venendo meno agli indispensabili oneri di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.;-
15. sotto diverso profilo deve rilevarsi che questa Corte ha chiarito come "sulla base della nuova configurazione del vizio motivazionale, secondo la disposizione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 54 d. I. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, la parte che censuri la decisione in ordine ai profili di recepimento delle conclusioni della CTU non può più riferirsi alle deficienze argomentative in punto di condivisione degli argomenti del consulente ma deve denunciare la circostanza che quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si sia svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti" (Cass. n. 18391 del 2017);
16. nel caso in esame non è in alcun modo argomentato l'assunto di decisività del tracciato audiometrico non acquisito e non esaminato né è in alcun modo denunciata qualche violazione del diritto di difesa idonea a determinare la nullità del processo e della sentenza;
17. deve parimenti escludersi la dedotta carenza motivazionale, risultando la pronuncia d'appello, come sopra riportata, idonea a soddisfare i requisiti di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014);
18. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;
19. le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 20.10.2020