Tipologia: Ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 26 gennaio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Ancef e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Fiori recisi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto.
Articolo 2.
Art. 3 - Relazioni sindacali.
Art. 4 - Pari opportunità.
Art. 5 - Classificazione del personale.
Art. 6 - Quadri.
Art. 7 - Assunzione.
Art. 8 - Soggetti riservatari.
Art. 9 - Stagionalità - assunzione a tempo determinato.
Art. 10 - Altre ipotesi di assunzione a termine.
Art. 11 - Indennità percentualizzate.
Art. 12 - Premio di stagionalità.
Art. 13 - Diritto di precedenza.
Art. 14 - Periodo di prova.
Art. 15 - Apprendistato - Sfera di applicabilità.
Art. 16 - Numero di apprendisti.
Art. 17 - Limiti di età.
Articolo 18.
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Articolo 23.
Articolo 24.
Art. 25 - Apprendistato in aziende di stagione.
Articolo 26.
Art. 27 - Orario di lavoro.
Art. 28 - Flessibilità orario di lavoro.
Art. 29 - Riduzione di orario di lavoro.
Art. 30 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 31 - Riproporzionamento.
Art. 32 - Orario supplementare.
Art. 33 - Lavoro straordinario.
Articolo 34.
Articolo 35.
Art. 36 - Riposo settimanale e festività.
Articolo 37.
Art. 38 - Assenze e congedi.
Articolo 39.
Art. 40 - Congedo per lutto.
Art. 41 - Diritto allo studio.
Art. 42 - Congedo matrimoniale.
Art. 43 - Chiamata e richiamo alle armi.
Articolo 44.
Art. 45 - Missioni e trasferte.
Art. 46 - Orario di lavoro in trasferta.
Art. 47 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
Art. 47/bis - Ritiro patente.
Art. 48 - Trasferimento del lavoratore.
Art. 49 - Malattie e infortuni.
Articolo 50.
Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Art. 54 - Ambiente di lavoro e sicurezza sul lavoro.
Art. 55 - Conservazione del posto.
Art. 56 - Tubercolosi.
Art. 57 - Aspettative non retribuite.
Art. 58 - Gravidanza e puerperio.
Articolo 59.
Articolo 60.
Art. 61 - Sospensione del lavoro.
 Art. 62 - Anzianità di servizio.
Art. 63 - Anzianità convenzionale.
Art. 64 - Passaggio di qualifica.
Articolo 65.
Articolo 66.
Art. 67 - Scatti di anzianità.
Art. 68 - Trattamento economico.
Tabelle retributive
Art. 69 - Paga base tabellare.
• Tabelle retributive
o Minimi di retribuzione
o Indennità di contingenza (al 1 gennaio 1991)
o Elemento distinto della retribuzione
o Nuovi minimi retributivi
o Una tantum
Articolo 70.
Articolo 71.
Articolo 72.
Articolo 73.
Mensilità supplementari
Art. 74 - Tredicesima mensilità.
Art. 75 - Quattordicesima mensilità.
Art. 76 - Ferie.
Art. 77 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 78.
Articolo 79.
Articolo 80.
Articolo 81.
Articolo 82.
Art. 83 - Preavviso.
Articolo 84.
Art. 85 - Trattamento di fine rapporto.
• Retribuzione da considerare
• Anticipazione
Art. 86 - Retribuzione da considerare.
Articolo 87.
Articolo 88.
Articolo 89.
Articolo 90.
Art. 91 - Prestazioni integrative.
Art. 92 - Norme disciplinari.
Articolo 93.
Articolo 94.
Articolo 95.
Articolo 96.
Articolo 97.
Articolo 98.
Art. 99 - Alloggio.
Art. 100 - Indumenti di lavoro.
Art. 101 - Delegato aziendale.
Art. 102 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 103 - Diritti sindacali.
Articolo 104.
Articolo 105.
Articolo 106.
Articolo 107.
Art. 108 - Livelli di contrattazione.
Art. 109 - Commissione paritetica e conciliazione delle controversie.
Art. 110 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 111 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 112 - Decorrenza e durata.

Ipotesi di accordo del rinnovo del CCNL dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, export-import all'ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali

Il giorno 26 gennaio 1999 le parti per l'Ancef […]; per Flai-Cgil […]; per Fisascat-Cisl […]; per Uiltucs-Uil […] concordano quanto segue:

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale operaio e impiegatizio dipendente da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituita, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative e GEIE, aziende dell'indotto e il relativo personale dipendente.

Articolo 2.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3 - Relazioni sindacali.
Di norma almeno 3 volte all'anno le parti stipulanti si incontreranno al fine di esaminare i seguenti punti:
[…]
- analisi e proposte in ordine al mercato del lavoro o allo sviluppo dell'occupazione giovanile, formazione lavoro, struttura occupazionale del settore, qualificazione e riqualificazione professionale.

Art. 9 - Stagionalità - assunzione a tempo determinato.
[…]
C) Le aziende che intendessero procedere a tale tipo di assunzioni dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione Paritetica Provinciale di cui all'allegato n. 2 del presente contratto specificando:
1) il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87;
2) il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;
3) le mansioni e il livello contrattuale;
4) l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale e integrativa;
5) l'eventuale numero di dipendenti in azienda a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato.
D) Eventuali proroghe del contratto a termine dovranno essere valutate preventivamente dalla Commissione Paritetica Provinciale là dove costituita.
[…]
F) Le parti attraverso la Commissione Paritetica Provinciale provvederanno a trasmettere la relativa documentazione agli uffici competenti.

Art. 17 - Limiti di età.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 15° anno d'età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi di legge. La durata dell'apprendistato non potrà essere comunque inferiore ai 4 mesi e non superiore ai 4 anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

Articolo 20.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire, nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria di corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi all'anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titolo di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Articolo 21.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Articolo 22.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 16 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Articolo 24.
[…]
Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196 del 24.6.97 "Pacchetto Treu", le parti, per il tramite della Commissione Paritetica Provinciale là dove costituita, provvederanno nei tempi tecnici necessari a definire la disciplina e a regolamentare le iniziative di formazione esterna all'azienda dei lavoratori apprendisti.

Articolo 26.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del commercio esportazione di fiori in collaborazione con le Regioni e gli Enti competenti per il tramite della Commissione Paritetica Provinciale là dove costituita.

Art. 27 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 28 - Flessibilità orario di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto alla articolazione prescelta, con il superamento all'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell'anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la flessibilità dell'orario di lavoro dovrà comunicare alla Commissione Paritetica Nazionale o Provinciale laddove costituita, che provvederà a rilasciare l'apposito 'nulla osta'.
Ai fini dell'applicazione de presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all'orario normale di lavoro previsto dall'art. 27 del presente CCNL, che a seguito del 'nulla osta' necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati.
L'eventuale interruzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle 2 ore, salvo speciali deroghe già previste concordate in sede locale.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 33 - Lavoro straordinario.
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 170 ore annue.

Articolo 35.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione richiesta delle organizzazioni, presso la sede locale dell'Associazione dei Commercianti Esportatori Fiori "Ancef" il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione.
[…]

Art. 36 - Riposo settimanale e festività.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali di cui alla legge 22.2.34 n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggioranza del 50% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione mensile, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo.
[…]

Art. 46 - Orario di lavoro in trasferta.
Per il personale viaggiante si richiamano le norme del regolamento CEE n. 543/69 e successive modificazioni (Regolamenti n. 514/72 e 515/72).
Per il personale di cui ai livelli 2° e 3° viaggiante in coppia, si applicano le seguenti norme:
a) il lavoro effettivo in trasferta sarà distribuito in parti uguali tra i 2 autisti; l'ulteriore tempo trascorso in trasferta (in cuccetta, a fianco dell'autista che conduce l'automezzo o comunque prestando lavoro effettivo), escluso le interruzioni per la consumazione dei pasti e il riposo non retribuito di cui alle successive lett. b) e c) sarà computato come lavoro effettivo in misura del 50%, tale percentuale si calcolerà esclusivamente sul tempo di attività che eccede i limiti del lavoro giornaliero ordinario fissati nel precedente articolo;
b) per la consumazione dei pasti saranno previste, per le durate di trasferta fino a 15 ore un'interruzione di 1 ora non retribuita o per le trasferte superiori alle 15 ore 2 interruzioni di 1 ora cadauna non retribuite;
c) il tempo in cui il lavoratore è lasciato in libertà, come previsto dal citato regolamento CEE, sarà considerato riposo non retribuito.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Art. 47 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Il conducente e responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario: in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda.

Articolo 50.
[…]
Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Articolo 53.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro: quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Art. 54 - Ambiente di lavoro e sicurezza sul lavoro.
Al fine di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione.
Le parti visto il D.lgs n. 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs n. 242 del 19.3.96, convengono di dare avvio in tempi brevi a un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.

Art. 56 - Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC e dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza dei 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti, l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto, cessa comunque ove sia dichiarata l'idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa, decide in via definitiva, il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo commi dell'art. 10 della legge 28.2.53 n. 86.
[…]

Art. 58 - Gravidanza e puerperio.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro;
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]

Articolo 59.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma, hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26.4.34 n. 643, sulla tutela, del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certificato medico.
[…]

Articolo 60.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 93.
È vietato al personale di tornare nei locali dell'azienda oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art. 101 del presente contratto.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[…]
Il lavoratore previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno e senza diritto di alcuna maggiorazione.

Articolo 95.
[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Articolo 96.
[…]
Il licenziamento in tronco si applica altresì in caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]

Art. 100 - Indumenti di lavoro.
È istituita un'indennità di vestiario, a ogni dipendente, nella misura di £. 50.000 all'anno o per stagione.
Le ditte che forniscono ogni stagione 2 grembiuli, guanti e impermeabili sono esonerate dal pagamento di detta indennità.

Art. 101 - Delegato aziendale.
Nelle aziende che occupano più di 10 dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Articolo 104.
Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 10 dipendenti la Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali, Consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il Consiglio sia unitamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Il Consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative e i compiti delle rappresentanze sindacali aziendali, i quali hanno diritto a permessi non retribuiti con i criteri e le modalità previste dalla legge 20.5.70 n. 300.
I dirigenti dei Consigli dei delegati usufruiranno complessivamente dei permessi retribuiti con i criteri, le modalità e le misure del precedente art. 103 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 106.
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 10 dipendenti i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita, tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 108 - Livelli di contrattazione.
Oltre al presente contratto CCNL le parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali del luglio 1993, il 2° livello di contrattazione a livello territoriale.
La contrattazione a livello territoriale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
L'accordo di 2° livello avrà durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti nei tempi che saranno ritenuti necessari svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alle leggi sulle pari opportunità.

Art. 109 - Commissione paritetica e conciliazione delle controversie.
È costituita a Sanremo presso la sede dell'Ancef la Commissione Paritetica Provinciale che dovrà esaminare le controversie di interpretazione e applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali.
La Commissione Paritetica di cui sopra è composta da n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti nominati.
- 2 dalla Flai-Cgil;
- 2 dalla Fisascat-Cisl;
- 2 dalla Uiltucs-Uil;
- 3 membri effettivi e 3 supplenti nominati dall'Ancef.
La nomina del Presidente avverrà a turno e rotazione fra le Organizzazioni.
Le relative norme di esazione saranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi fra le parti con atti aggiuntivi.
Per tutte le controversie individuali relative all'applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso la Commissione Paritetica Provincia Commercianti Esportatori Fiori competente per il territori con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Ancef;
b) per i prestatori d'opera, dell'organizzazione sindacale locale di una delle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
Dei servizi svolti dalla Commissione paritetica Nazionale o sue articolazioni territoriali possono avvalersi tutte le aziende del settore e tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.