Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2020, n. 36463 - Infortunio occorso al preposto durante la traslazione di un palo con la gru idraulica


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 02/12/2020
 

 

Fatto
 



1. La Corte d'appello di Venezia, in data 8 novembre 2018, ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza) la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale di Venezia, in data 5 ottobre 2017, aveva condannato S.C. alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dagli artt. 40 e 590, commi 1, 2 e 3, cod.pen., contestato come commesso in Venezia il 3 febbraio 2012 in danno di M.S..
1.1. Oggetto del processo é un infortunio sul lavoro occorso allo M.S., il quale, mediante una gru idraulica, stava eseguendo la traslazione, da un pontone allo specchio acqueo adiacente, di un palo in plastica lungo 5 mt. e avente diametro di 30 cm., che era stato imbracato con una fune a catena; il palo veniva sollevato in verticale ma, a un tratto, si sfilava e cadeva addosso alla cabina di guida; l'urto provocava ai danni dello M.S. le lesioni descritte in rubrica, nonostante questi indossasse l'elmetto di protezione.
Il S.C. risponde dell'infortunio nella sua qualità di datore di lavoro dello M.S., quale legale rappresentante della società Cantiere D.M..
Occorre precisare che i profili di colpa specifica a lui in origine contestati erano stati esclusi dal giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che le procedure di sicurezza erano state redatte e portate a conoscenza dei dipendenti; del pari era stata esclusa la rilevanza causale sull'accaduto della presenza di un imbrattamento d'olio sul palo. Viceversa, era stato ritenuto decisivo - e non contrastante con il principio di correlazione tra accusa e sentenza - il transito, in prossimità del pontone, di un natante di servizio della ditta facente capo all'imputato, che avrebbe costretto lo M.S. ad adottare una manovra non corretta per lo spostamento del palo, trovandosi ridotto lo spazio di manovra: su tale peculiare condizione lavorativa la persona offesa non aveva ricevuto adeguata formazione, salvo quella di terminare i lavori nel minor tempo possibile. Il contributo causale dello M.S. nell'incidente veniva stimato nel 50%.
1.2. La Corte di merito, dopo avere escluso che la condotta dello M.S. integrasse una fattispecie di comportamento abnorme, ha evidenziato che vi era comunque la prova che l'impianto idraulico del braccio di sollevamento era intriso di olio e ha confermato che il transito dell'imbarcazione di servizio aveva ostacolato la manovra di sollevamento, costringendo lo M.S. a una manovra pericolosa, l'unica concretamente possibile; la persona offesa aveva così assunto un rischio che l'imputato non aveva previsto, dovuto alle condizioni di interferenza e di cattivo funzionamento del macchinario che avevano determinato l'incidente: condizioni rispetto alle quali lo M.S. non poteva autonomamente sospendere il lavoro, senza una previa indicazione in tal senso da parte del datore di lavoro.

Anche il difettoso funzionamento della gru, segnalato dallo M.S. e noto all'impresa, non poteva essere gestito dalla persona offesa.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il S.C., con atto che consta di tre motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo motivo, ampiamente ripropositivo di stralci della sentenza di primo grado e del successivo atto d'appello, il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Dopo avere ricordato che il Tribunale aveva escluso la rilevanza causale della presenza di olio a causa di una perdita dalla gru, il ricorrente sottolinea che, nell'appellare la sentenza di primo grado, egli aveva posto all'attenzione della Corte lagunare il fatto che il S.C. non poteva avere disposto l'affiancamento dell'imbarcazione al pontone (indicato come causa dell'infortunio) in quanto non era presente in cantiere; e che lo M.S., quale caposquadra e preposto di fatto, era nelle condizioni di interrompere l'attività lavorativa in presenza della situazione di pericolo, ed anzi avrebbe fatto ormeggiare l'imbarcazione di servizio a fianco del motopontone ove egli operava, così da determinare l'ostruzione dello spazio per la manovra di traslazione del palo (manovra errata, per la quale infatti lo SPISAL sanzionava lo M.S.). A fronte di tali lagnanze, prosegue il ricorrente, la Corte di merito si é limitata ad escludere l'abnormità del comportamento della persona offesa e a ripetere che quest'ultima non era nelle condizioni di interrompere autonomamente l'attività lavorativa, senza in alcun modo considerare quanto evidenziato nell'atto d'appello in ordine alla sua qualità di preposto. Perciò la motivazione della sentenza impugnata é affetta da nullità, non essendosi confrontata con i motivi rassegnati nell'atto d'appello.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al fatto, debitamente documentato, che non risponde a verità quanto sostenuto dalla Corte di merito in ordine all'impellenza dell'attività lavorativa, che avrebbe indotto lo M.S. a non interrompere la propria attività: in realtà, osserva il deducente, per l'ultimazione dei due pontili rimasti da realizzare (dei 4 oggetto dell'appalto) vi era ancora un mese e venti giorni a disposizione, mentre i primi due erano già stati ultimati in 4 giorni.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, e segnatamente del combinato disposto degli artt. 19 lettera e) e 299 d.lgs. 81/2008, nuovamente sotto il profilo dell'omessa valutazione della qualità di preposto in capo allo M.S.: qualità che gli avrebbe imposto di interrompere la sua attività lavorativa a fronte della situazione di pericolo in cui egli si era trovato a operare.
 

 

Diritto
 



1. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente, nei termini e per le ragioni di cui appresso.
La motivazione resa dalla Corte di merito riconduce la responsabilità del S.C., da un lato, alla perdita di olio dalla gru (alla quale il Tribunale non aveva riconosciuto alcun rilievo causale); dall'altro, al fatto che le condizioni di pericolo venutesi a determinare a causa della presenza dell'imbarcazione di servizio non sarebbero state previste dall'imputato, che avrebbe perciò omesso di dare allo M.S. le necessarie informazioni e istruzioni; dall'altro ancora, al fatto che lo M.S. non sarebbe stato autorizzato a interrompere autonomamente l'attività lavorativa in presenza delle suddette condizioni di pericolo.
Orbene, le censure del ricorrente dedotte con l'atto d'appello non avevano considerato il primo dei tre aspetti appena richiamati (atteso che il Tribunale non vi aveva annesso rilevanza eziologica sul prodursi dell'evento) ed avevano in effetti affrontato gli altri due aspetti: sotto il primo profilo, in relazione alla carenza di elementi per affermare che lo spostamento dell'imbarcazione di servizio in posizione pericolosa fosse dovuto alla condotta negligente del S.C., che non era sul posto; sotto il secondo profilo, in relazione all'assenza di ragioni di urgenza che impedissero allo M.S. - quale preposto di fatto - di sospendere la lavorazione.
In realtà, la Corte lagunare non fornisce adeguata motivazione in ordine a nessuno dei tre punti in esame.
Quanto alla presenza di olio sul posto, derivante dalla perdita nell'impianto, la Corte di merito non fa che richiamare tale dato ontologico del tutto pacifico, ma - pur a fronte del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, che aveva escluso che tale aspetto avesse rilevanza causale - omette di spiegare i motivi per i quali tale elemento aveva concorso a determinare l'infortunio, limitandosi a menzionarlo genericamente quale fattore concorrente nel prodursi dell'evento, unitamente alla presenza in loco dell'imbarcazione di servizio.
A tale ultimo proposito - e siamo al secondo punto - deve osservarsi che la Corte di merito, pur dando atto della manovra scorretta da parte dello M.S. nel sollevare il palo, asserisce unicamente, senza ulteriori spiegazioni, che le condizioni di pericolo collegate alla presenza del natante dovevano essere inquadrate dal S.C. in una procedura di sicurezza, che egli non aveva previsto e che pertanto lo M.S. non era in condizioni di attuare; nessun chiarimento é stato fornito in ordine alle ragioni della presenza dell'imbarcazione e degli spostamenti della stessa e, soprattutto, di chi li aveva disposti. Sul punto si rimanda a Sez. 3, n. 38209 del 07/07/2011, Negri e altro, Rv. 251294, in cui si é affermato che il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l'imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare.
Quanto al terzo punto, ossia quello attinente alla facoltà dello M.S. di sospendere la lavorazione, la Corte distrettuale nega tale facoltà, che sarebbe attribuita in via esclusiva al datore di lavoro in relazione alle «ricadute anche di carattere economico sulla società esecutrice dei lavori e di possibile ritardo»; in tal modo però, oltre a non confrontarsi con le lagnanze dell'imputato formulate nell'atto d'appello con riguardo alla posizione di preposto di fatto attribuibile allo M.S. (e al suo conseguente dovere di «astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un peri colo » : art. 19, lettera E, d.lgs. 81/2008), trae conclusioni apodittiche circa pretese ragioni d'urgenza - delle quali l'odierno ricorrente aveva documentato l'insussistenza - che avrebbero impedito allo M.S. di sospendere l' attività .
E', dunque, fondato il richiamo del ricorrente al principio secondo cui é affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta e altro, Rv. 271700); nella specie, anzi, la Corte di merito non si é limitata a ripetere i motivi posti a base della sentenza di primo grado ma ha attribuito rilevanza causale a un aspetto (la perdita di olio dalla gru) che secondo il Tribunale non aveva tale rilevanza (e sul quale, perciò, l'appellante non aveva specificamente interloquito), senza però in alcun modo illustrare le ragioni di tale convincimento.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso restano all'evidenza assorbiti.


3. A fronte di ciò, e considerata la fondatezza del ricorso, deve aversi riguardo alla maturata prescrizione del reato, commesso nel febbraio del 2012, pur considerando i periodi di sospensione .
Di tal che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato é estinto per prescrizione.

 

P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2020.