Categoria: 2020
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 giugno 2020
Validità: 01.07.2020 - 30.06.2023
Parti: Assofrigoristi Datoriale/Anpit e Cisal Metalmeccanici/Cisal, Confedir
Settori: Metalmeccanici, Frigoristi
Fonte: anpit.it


Sommario:

 

Verbale di accordo
Sintesi degli Ambiti applicativi del presente CCNL
Norma applicativa del CCNL comune a tutti i Settori contrattuali
Premessa contrattuale
I. Sfide contrattuali
II. Principi generali del presente sistema contrattuale
III. Struttura del CCNL
IV. Ermeneutica contrattuale
V. Conclusioni
Disciplina Generale
Titolo I Il CCNL dei settori “frigoristi”

Art. 1 - Aspetti generali
Titolo II Diritti sindacali e di rappresentanza
Art. 2 - Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)
Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
Art. 4 - RSA: Rappresentanza Sindacale Aziendale - Estensione Contrattuale
Art. 5 - RSA: Durata e Condizioni
Art. 6 - RST: Rappresentanza Sindacale Territoriale
Art. 7 - Poteri della RSA/RST
Art. 8 - Assemblea Sindacale
Art. 9 - Commissione Bilaterale Paritetica Aziendale
Art. 10 - Diritto d'affissione
Art. 11 - Referendum Aziendale
Art. 12 - Cariche sindacali
Art. 13 - Dirigenti di RSA
Art. 14 - Trattenuta sindacale
Art. 15 - Inscindibilità del presente CCNL - Edizione Ufficiale
Art. 16 - Diritti sindacali e d'associazione: sintesi e rinvio
Titolo III Livelli di contrattazione e incontri
Art. 17 - Livelli di Contrattazione Collettiva
Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale di Primo livello
Art. 19 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello
Art. 20 - Durata e Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
Art. 21 - Procedure di attivazione della Contrattazione di Secondo Livello
Art. 22 - Premio di Risultato (P.d.R.)
Art. 23 - Esame congiunto territoriale
Titolo IV Diritti d'informazione
Art. 24 - Diritti d'Informazione
Art. 25 - Commissioni Paritetiche Settoriali
Titolo V CCNL: Decorrenza e durata, raffreddamento e I.V.C.
Art. 26 - CCNL: Decorrenza e Durata
Art. 27 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Art. 28 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
Titolo VI CCNL: Esclusiva, stampa e distribuzione
Art. 29 - CCNL: esclusiva
Art. 30 - CCNL: distribuzione a Enti
Art. 31 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori
Titolo VII CCNL: Efficacia
Art. 32 - CCNL: Efficacia
Titolo VIII CCNL: Definizioni
Art. 33 - Definizioni contrattuali
Titolo IX Mobilità e mercato del lavoro
Art. 34 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Titolo X Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 35 - Normale rapporto di lavoro
Art. 36 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Titolo XI Lavoro a tempo parziale
Art. 37 - Lavoro a Tempo Parziale: definizione
Art. 38 - Lavoro a Tempo Parziale: condizioni di assunzione
Art. 39 - Lavoro a Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Art. 40 - Lavoro a Tempo Parziale: Lavoro Supplementare
Art. 41 - Lavoro a Tempo Parziale: Lavoro Straordinario (è tale quello eccedente le 40 ore settimanali)
Art. 42 - Lavoro a Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili
Art. 43 - Lavoro a Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza, cura o pensionamento
Art. 44 - Lavoro a Tempo Parziale: informativa
Art. 45 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Titolo XII Tempo determinato
Art. 46 - Tempo Determinato: assunzione
Art. 47 - Tempo Determinato: divieti
Art. 48 - Tempo Determinato: disciplina generale
Art. 49 - Tempo Determinato: limiti quantitativi
Art. 50 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto Assistito
Art. 51 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello
Art. 52 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità
Art. 53 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Art. 54 - Tempo Determinato: informativa
Art. 55 - Tempo Determinato: criteri di computo dei Lavoratori
Art. 56 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Art. 57 - Tempo Determinato: impugnazione
Titolo XIII Contratto di stabilizzazione

Art. 58 - Contratto di Stabilizzazione: definizione
Art. 59 - Contratto di Stabilizzazione: livelli e durata
Art. 60 - Contratto di Stabilizzazione: Retribuzione Mensile di Fatto
Art. 61 - Contratto di Stabilizzazione: termine
Art. 62 - Contratto di Stabilizzazione: limiti quantitativi
Art. 63 - Contratto di Stabilizzazione: trattamento normativo
Art. 64 - Contratto di Stabilizzazione: norme finali
Art. 65 - Contratto di Stabilizzazione: certificazione
Titolo XIV Contratti di solidarietà espansiva
Art. 66 - Contratti di Solidarietà espansiva
Titolo XV Contratti di solidarietà difensiva
Art. 67 - Contratti di Solidarietà difensiva
Titolo XVI Telelavoro e lavoro agile
Art. 68 - Telelavoro: definizioni
Art. 69 - Telelavoro: tipologie
Art. 70 - Lavoro Agile: definizioni, ambiti e rinvii
Art. 71 - Telelavoro e Lavoro Agile: condizioni
Art. 72 - Telelavoro e Lavoro Agile: formazione
Art. 73 - Telelavoro domiciliare: postazione di lavoro
Art. 74 - Telelavoro domiciliare: protezione dei dati e informazioni
Art. 75 - Telelavoro e Lavoro Agile: tempo di lavoro
Art. 76 - Telelavoro e Lavoro Agile: diritti dei Lavoratori
Art. 77 - Telelavoro e Lavoro Agile: doveri del Lavoratore
Art. 78 - Telelavoro: telecontrollo
Art. 79 - Telelavoro: sicurezza e salute
Art. 80 - Telelavoro o Lavoro Agile: competenza normativa della Commissione Bilaterale dell'En.Bi.M.S.
Art. 81 - Telelavoro o Lavoro Agile: agevolazioni fiscali e contributive
Art. 82 - Telelavoro o Lavoro Agile: Contrattazione di Secondo livello
Titolo XVII Lavoro intermittente
Art. 83 - Lavoro Intermittente: definizione
Art. 84 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Art. 85 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Art. 86 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità
Art. 87 - Lavoro Intermittente: divieti
Art. 88 - Lavoro Intermittente: informativa
Art. 89 - Lavoro Intermittente: criteri di computo
Titolo XVIII Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 90 - Contratto di Somministrazione: condizioni
Art. 91 - Contratto di Somministrazione: limiti
Art. 92 - Contratto di Somministrazione: divieti
Art. 93 - Contratto di Somministrazione: regime di solidarietà
Art. 94 - Contratto di Somministrazione: tutele del lavoratore e potere disciplinare
Art. 95 - Contratto di Somministrazione: informativa
Art. 96 - Contratto di Somministrazione: diritti sindacali
Art. 97 - Contratto di Somministrazione: effetti
Art. 98 - Contratto di Somministrazione: computo
Art. 99 - Contratto di Somministrazione: rinvio alla Legge
Titolo XIX Apprendistato professionalizzante
Art. 100 - Apprendistato Professionalizzante: definizione e condizioni
Art. 101 - Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale e formazione
Art. 102 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale
Art. 103 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova
Art. 104 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione
Art. 105 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di Apprendistato
Art. 106 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo d'Apprendistato
Art. 107 - Apprendistato Professionalizzante: disciplina previdenziale e assistenziale
Art. 108 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo
Art. 109 - Apprendistato Professionalizzante: diritti propri dell'Apprendista
Art. 110 - Apprendistato Professionalizzante: doveri propri dell'Apprendista
Art. 111 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica
Art. 112 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione
Art. 113 - Apprendistato Professionalizzante: Lavoratori in mobilità
Art. 114 - Apprendistato Professionalizzante: computo
Art. 115 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti Bilaterali
Art. 116 - Apprendistato Professionalizzante: recesso dal Contratto
Art. 117 - Apprendistato Professionalizzante: conferma e assegnazione della qualifica
Art. 118 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di “protezione”
Art. 119 - Apprendistato Professionalizzante: licenziamento in generale
Art. 120 - Apprendistato: rinvii
Titolo XX Mobilità verticale
Art. 121 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali
Art. 122 - Mobilità Verticale: procedure d'attivazione del Patto di Prova per l'acquisizione di mansioni superiori d'area omogenea
Art. 123 - Mobilità Verticale: procedure d'attivazione per la formazione e l'acquisizione di mansioni superiori d'area eterogenea
Titolo XXI Condizioni d'ingresso
Art. 124 - Condizioni d'ingresso per i Lavoratori di prima assunzione
Titolo XXII Tirocinio o stage
Art. 125 - Tirocinio o Stage: definizione
Art. 126 - Tirocinio o Stage: indennità di frequenza
Art. 127 - Tirocinio o Stage: rinvio
Titolo XXIII Collaborazioni
Art. 128 - Collaborazioni: ambito di riferimento
Art. 129 - Collaborazioni: trattamento economico
Art. 130 - Collaborazioni: profili fiscali, contributivi e assicurativi
Art. 131 - Collaborazioni: trattamento normativo
Art. 132 - Collaborazioni: coordinamento del Committente e autonomia del Collaboratore
Art. 133 - Collaborazioni: riconversioni
Art. 134 - Collaborazioni: rinvio all'Accordo Interconfederale sulle Collaborazioni
Titolo XXIV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 135 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro
Art. 136 - Assunzione: documenti
Titolo XXV Periodo di prova
Art. 138
Titolo XXVI Mansioni del lavoratore

Art. 139 - Mansioni del Lavoratore e demansionamento
Art. 140 - Mansioni Promiscue: Indennità di sostituzione
Art. 141 - Mansioni: mutamento
Art. 142 - Mansioni: Jolly
Titolo XXVII Formazione e aggiornamento
Art. 143 - Formazione e aggiornamento
Titolo XXVIII Orario di lavoro
Art. 144 - Orario di lavoro: definizione
Art. 145 - Orario di lavoro: limiti
Art. 146 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili
Art. 147 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
Art. 148 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell'orario ordinario di lavoro
Art. 149 - Orario di lavoro: Clausola Elastica
Art. 150 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
Art. 151 - Orario di lavoro: sospensione dell'attività lavorativa
Art. 152 - Orario di lavoro: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia
Art. 153 - Orario di lavoro: minori
Titolo XXIX Dirigenti e personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 154 - Dirigenti e Personale Direttivo: Definizione
Titolo XXX Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 155 - Riposo giornaliero
Art. 156 - Riposo settimanale (festività domenicale)
Titolo XXXI Permessi, aspettative e congedi
Art. 157 - Permessi retribuiti
Art. 158 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali
Art. 159 - Maternità
Titolo XXXII Festività e festività abolite

Art. 160 - Festività
Art. 161 - Festività cattoliche abolite
Titolo XXXIII Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 162 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Titolo XXXIV Ferie
Art. 163 - Ferie: maturazione
Art. 164 - Ferie: regolamentazione
Titolo XXXV Malattia o infortunio non professionali
Art. 165 - Malattia o Infortunio non professionali

 

Titolo XXXVI Malattia o infortunio professionali
Art. 166 - Malattia o Infortunio professionali
Titolo XXXVII Aspettative non retribuite
Art. 167 - Aspettative non retribuite:
Titolo XXXVIII Polizza sanitaria
Art. 168
Titolo XXXIX Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Art. 169
Art. 170 - Livelli C2, D1 e D2: erogazione frazionata o contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità
Titolo XL Trattamento di fine rapporto

Art. 171 - Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
Art. 172 - T.F.R.: corresponsione
Art. 173 - T.F.R.: anticipazioni
Titolo XLI Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 174
Titolo XLII Solidarietà contrattuale difensiva
Art. 175
Titolo XLIII Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (ENBIMS)

Art. 176 - Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi - En.Bi.M.S.
Art. 177 - Welfare Contrattuale: costituzione
Art. 178 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni
Art. 179 - Welfare Aziendale integrativo di quello contrattuale: costituzione
Art. 180 - En.Bi.M.S.: iscrizione dell'Azienda e dei Lavoratori
Art. 181 - En.Bi.M.S.: adempimenti obbligatori
Art. 182 - ENBIMS: responsabilità per mancata contribuzione
Art. 183 - Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo della Polizza sanitaria
Art. 184 - Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione
Art. 185 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
Art. 186 - Ente Bilaterale di Formazione e Fondo Interprofessionale
Art. 187 - Composizione delle Controversie
Titolo XLIV Previdenza complementare
Art. 188 - Previdenza Complementare
Titolo XLV Patronati
Art. 189 - Patronati
Titolo XLVI Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 190
Titolo XLVII Rispetto della riservatezza
Art. 191
Disciplina Speciale
Titolo XLIII Ambito di applicazione del presente CCNL “frigoristi”

Art. 192 - Ambito di applicazione del presente CCNL “Frigoristi”
Titolo XLIX Norme particolari per i dirigenti
Art. 193 - Dirigenti: definizione
Art. 194 - Dirigenti: Rappresentanza Sindacale
Art. 195 - Dirigenti: Formazione e aggiornamento
Art. 196 - Dirigenti: assegnazione della qualifica per svolgimento di mansioni superiori
Art. 197 - Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza
Art. 198 - Dirigenti: Assistenza Infortuni
Art. 199 - Dirigenti: Welfare Contrattuale
Art. 200 - Dirigenti: Previdenza Complementare
Art. 201 - Dirigenti: Responsabilità Civile e/o penale connessa alla prestazione dei periodi di aspettativa e di malattia.
Art. 202 - Dirigenti: polizza assicurativa Responsabilità Civile
Art. 203 - Dirigenti: Contratto di lavoro - Informazioni e Tipologie Contrattuali
Art. 204 - Dirigenti: Periodo di Prova e d'inserimento nella mansione
Art. 205 - Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda
Art. 206 - Dirigenti: Patto di non Concorrenza
Art. 207 - Dirigenti: Aumenti Periodici d'Anzianità
Art. 208 - Dirigenti: Tredicesima Mensilità
Art. 209 - Dirigenti: Festività e Permessi Retribuiti
Art. 210 - Dirigenti: Ferie
Art. 211 - Dirigenti: Trasferimento
Art. 212 - Dirigenti: Trasferta
Art. 213 - Dirigenti: Malattia e Infortunio non professionale
Art. 214 - Dirigenti: Infortunio professionale
Art. 215 - Dirigenti: Maternità
Art. 216 - Dirigenti: Congedo Matrimoniale
Art. 217 - Dirigenti: Aspettative
Art. 218 - Dirigenti: Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 219 - Dirigenti: Condizioni particolari di dimissioni del Dirigente
Art. 220 - Dirigenti: licenziamento
Art. 221 - Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto
Art. 222 - Dirigenti: Attività di ricerca, studio e scoperte connesse al rapporto di lavoro
Art. 223 - Dirigenti: Esclusività della prestazione
Titolo L Norme particolari per i quadri
Art. 224 - Quadri: Definizione
Art. 225 - Quadri: Rappresentanza Sindacale
Art. 226 - Quadri: Formazione e aggiornamento
Art. 227 - Quadri: assegnazione della qualifica per svolgimento di mansioni superiori
Art. 228 - Quadri: Welfare Contrattuale
Art. 229 - Quadri: polizza assicurativa Responsabilità Civile
Art. 230 - Quadri: Contratto di lavoro - Informazioni e Tipologie Contrattuali
Art. 231 - Quadri: Periodo di Prova e d'inserimento nella mansione
Art. 232 - Quadri: Retribuzione Annuale Lorda
Art. 233 - Quadri: Patto di non concorrenza
Art. 234 - Quadri: Aumenti Periodici d'Anzianità
Art. 235 - Quadri: Tredicesima Mensilità
Art. 236 - Quadri: Attività di ricerca, studio e scoperte connesse al rapporto di lavoro
Art. 237 - Quadri: Rinvio alla Disciplina Generale e Speciale del rapporto di lavoro
Art. 238 - Quadri: Esclusività della prestazione
Titolo LI Classificazione unica

Art. 239 - Classificazione Unica: criteri generali
Art. 240 - Classificazione Unica: Sintesi caratteristiche dei vari livelli
Art. 241 - Classificazione Unica: Definizioni attinenti
Art. 242 - Classificazione Unica: Interpretazioni Contrattuali
Art. 243 - Classificazione Unica: Criteri d'inquadramento
Art. 244 - Classificazione del Personale conforme all'E.Q.F.: Ruoli Generali e Tecnici
Titolo LII Operatori di vendita
Art. 245 - Operatori di Vendita: Classificazione
Art. 246 - Operatori di Vendita: rapporto di lavoro
Art. 247 - Operatori di Vendita: retribuzione condizionata e variabile o provvigioni
Titolo LIII Trattamento economico contrattuale
Art. 248
Art. 249 - Voce 1): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
Art. 250 - Voce 2): Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.)
Art. 251 - Voce 3): Indennità Sostitutiva di Mancata Contrattazione (in sigla I.M.C.)

Art. 252 - Decadenza delle Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.)
Art. 253 - Voce 4): Aumenti Periodici di Anzianità (Scatti)
Art. 254 - Assorbimenti retributivi disposti dal presente CCNL: criteri
Art. 255 - Cooperative: Ristorni per i Soci Lavoratori
Titolo LIV Trattamento economico: Indennità
Art. 256 - Indennità mensile di cassa
Titolo LV Trattamento economico: maggiorazioni
Art. 257 - Lavoro straordinario
Art. 258 - Lavoro straordinario con riposo compensativo
Art. 259 - Lavoro “a recupero”
Art. 260 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile
Art. 261 - Banca delle Ore
Art. 262 - Lavoro ordinario a turni: maggiorazioni
Art. 263 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo della Banca delle Ore
Art. 264 - Gestione delle Intensificazioni
Titolo LVI Trasferimento - Trasferta - Distacco - Reperibilità
Art. 265 - Trasferimento - Trasferta - Distacco
Art. 266 - Trasferimento
Art. 267 - Trasferta
Art. 268 - Trasfertisti
Art. 269 - Distacco (o Comando)
Art. 270 - Reperibilità con Indennità
Art. 271 - Pronta Disponibilità


Art. 272 - Rimborso spese documentabili
Titolo LVII Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 273 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
Art. 274 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Art. 275 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità civile
Art. 276 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità penale
Art. 277 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni
Art. 278 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi
Art. 279 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore
Art. 280 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore
Art. 281 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti, diritti, poteri
Art. 282 - Permessi e Formazione del RLS
Art. 283 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
Art. 284 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
Art. 285 - Igiene e sicurezza sul lavoro: Asseverazione
Titolo LVIII Codice disciplinare: Diritti del lavoratore
Art. 286 - Diritti del Lavoratore: rispetto della persona
Art. 287 - Diritti del Lavoratore: corresponsione della retribuzione
Art. 288 - Diritti del Lavoratore: decadenza e prescrizioni
Art. 289 - Diritti del Lavoratore: precisazione del potere gerarchico
Art. 290 - Diritti del Lavoratore: correttezza ed educazione
Art. 291 - Diritti del Lavoratore: tutele Assicurative e Previdenziali di Legge ed Integrative
Art. 292 - Diritti del Lavoratore: Visite mediche preventive e periodiche
Art. 293 - Diritti del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Titolo LIX Codice disciplinare: Doveri del lavoratore
Art. 294 - Doveri del Lavoratore: diligenza
Art. 295 - Doveri del Lavoratore: fedeltà
Art. 296 - Doveri del Lavoratore: collaborazione
Art. 297 - Doveri del Lavoratore: riservatezza
Art. 298 - Doveri del Lavoratore: Esclusività della prestazione
Art. 299 - Doveri del Lavoratore: correttezza
Art. 300 - Doveri del Lavoratore: educazione
Art. 301 - Doveri del Lavoratore: rispetto dell'orario di lavoro
Art. 302 - Doveri del Lavoratore: Sorveglianza Sanitaria
Art. 303 - Doveri del Lavoratore: giustificazione assenze
Art. 304 - Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite
Art. 305 - Doveri del Lavoratore: entrata e uscita
Art. 306 - Doveri del Lavoratore: Visite d'inventario e di controllo
Art. 307 - Doveri del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Art. 308 - Patto di non concorrenza
Art. 309 - Norme Speciali
Titolo LX Codice disciplinare: Divieti del lavoratore
Art. 310 - Divieti del Lavoratore Dipendente
Titolo LXI Codice disciplinare: Poteri del datore di lavoro
Art. 311 - Garanzie: Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
Art. 312 - Poteri del Datore di lavoro: Potere Disciplinare

Art. 313 - Poteri del Datore di lavoro: Contestazione e SanzioneDisciplinare
Art. 314 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del Rimprovero scritto
Art. 315 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare della Multa
Art. 316 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare della Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
Art. 317 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (con preavviso)
Art. 318 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del Licenziamento per Giusta Causa (senza preavviso)
Art. 319 - Risarcimento dei danni
Titolo LXII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 320 - Recesso Aziendale
Art. 321 - Recesso del Lavoratore
Art. 322 - Periodo di preavviso
Titolo LXIII Patto di non concorrenza
Art. 323 - Norme su Patto di non Concorrenza
Titolo LXIV Allineamento contrattuale
Art. 324 - Lavoratori provenienti da altro CCNL o per i quali è cambiata la Scala Classificatoria
Titolo LXV Imponibile previdenziale
Art. 325 - Imponibile Previdenziale
Allegati al CCNL
1 Accordo di categoria sulla Rappresentanza sindacale aziendale (RSA), territoriale (RST) e sulle trattenute sindacali
2 Accordo sul Referendum Aziendale
3 Indennità convenzionale di contingenza
4 Classificazione e-C.F.
5 Accordo Federale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19
6 Accordo Interfederale sulla Disciplina del Lavoro Agile del 27/07/2020


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai Dipendenti da Aziende che producono, installano o gestiscono macchine, impianti, apparecchi o componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di laboratorio Frigoristi Roma, 30 Giugno 2020

Verbale di accordo
Il giorno 30 Giugno 2020 presso la Sede Nazionale di Cisal Metalmeccanici, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 115, si sono incontrati: Assofrigoristi Datoriale - Associazione Italiana Frigoristi […], con l'assistenza di Anpit - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario […] e Cisal Metalmeccanici - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici […], con l'assistenza della Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […], Confedir - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi […]
Le Parti hanno quindi discusso, concordato e sottoscritto il presente CCNL, con validità dal 1° Luglio 2020 al 30 Giugno 2023. Per brevità, nel seguito, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro potrà essere individuato anche solo semplicemente come “Contratto” o “CCNL” o “CCNL Frigoristi”.

Sintesi degli Ambiti applicativi del presente CCNL
(versione estesa: all'art. 192)
A) Attività o stabilimenti di costruzione, montaggio, assemblaggio, collaudo e manutenzione di prodotti che utilizzano tecnologia del freddo.
B) Stabilimenti che svolgono attività o significative parti di attività, con applicazioni della tecnologia del freddo.
C) Costruzioni di parti meccaniche, controlli, comandi e impianti inerenti la tecnologia del freddo e connesse attività.
D) Imprese e attività che operano in ambienti a basse temperature positive o a temperature negative, quali elementi essenziali di processo o dell'attività.
E) Installazione, manutenzione e controllo di torri di raffreddamento, torri di distillazione frazionata dell'aria liquida, evaporatori, impianti di stoccaggio e distribuzione di gas e liquidi criogenici, riduttori di pressione e apparecchi di misura, sicurezza e controllo delle temperature e delle pressioni negli impianti criogenici.
F) L'esecuzione, anche svolta presso terzi, delle attività regolate dal presente Contratto.
G) L'esercizio di attività di formazione professionale nelle aree d'applicazione del presente CCNL, da parte di Enti e Soggetti che la eroghino a favore di lavoratori e/o imprese.
H) Altre imprese esercenti attività riconducibili a quelle precedenti.

Norma applicativa del CCNL comune a tutti i Settori contrattuali
A norma dell'art. 2070 c.c., l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Ciò premesso, quando l'attività aziendale è “unica”, l'inquadramento contrattuale sarà determinato da tale attività, secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori.
In caso di attività plurime, l'individuazione del CCNL da applicare sarà effettuata con riguardo all'attività prevista dal CCNL rispetto a quella esercitata dal Datore di lavoro.
Infine, nel caso in cui vi fossero attività autonome, distinte, e non accessorie all'attività prevalente, il Datore di lavoro potrà anche applicare CCNL diversi, a seconda delle corrispondenti attività.
1) per “attività” s'intende quella principale svolta in un'unità autonoma tecnica, produttiva, commerciale ecc. aziendale;
2) nell'ambito aziendale, si considera “autonoma” un'attività che non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi concorra in modo trascurabile o quale fornitore, essendo prevalentemente destinato a terzi;
3) si considera “prevalente” rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori in concorso alla maggiore incidenza sul fatturato complessivo. Nei casi di più di due attività, la prevalenza sarà determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti, in concorso al rispettivo fatturato;
4) nell'ambito di una stessa unità produttiva saranno applicate le norme di un solo CCNL in base al criterio della prevalenza, salvo che per un'eventuale attività autonoma (precedente punto 2).
In caso di eventuali dubbi applicativi o per la risoluzione di contestazioni circa l'applicazione del presente CCNL, le Parti interessate potranno attivare il servizio d'Interpretazione Contrattuale della Commissione Bilaterale Nazionale che emetterà parere vincolante, secondo le previsioni sistema contrattuale interconfederale.
Qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti Aziendali s'incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso, adeguare l'applicazione del CCNL “prevalente”.

Disciplina Generale
Titolo I Il CCNL dei settori “frigoristi”
Art. 1 - Aspetti generali

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale le condizioni liberamente derogabili a miglior favore per i Lavoratori o, in pejus, solo da Accordi di Secondo livello approvati dai Lavoratori ivi interessati mediante Referendum, o conformi ad Accordi Individuali sottoscritti dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori interessati, che regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti nell'ambito di applicazione previsto all'art. 192 del presente CCNL e tutto il relativo Personale Dipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai). Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli speciali a carattere formativo, quale l'Apprendistato; quelli atipici degli Addetti occupati con le diverse forme d'impiego, quali i Co.Co.Co. e quelli formativi e propedeutici all'assunzione, quali lo Stage o Tirocinio.
L'applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed eccezionali deroghe in peius, è impregiudicato il diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici contrattualmente previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque sia effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono pertanto correlate e inscindibili tra loro e, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa un'applicazione parziale, salvo che a favore del Dipendente e, eccezionalmente, per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di Secondo livello, come previsto al punto 7 (Derogabilità in pejus) della Premessa Contrattuale o al punto 9a) dell'art. 20 del presente CCNL. Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo contrattuale di aderire all'Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (En.Bi.M.S.) o prevedere l'assistenza sanitaria integrativa, pari a quella contrattualmente prevista, al fine di garantire ai Lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti previsti dal CCNL.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi, per brevità di seguito denominato anche solo “En.Bi.M.S.” o “ENBIMS”, che comprendono:
• il Welfare Contrattuale (erogato mediante le piattaforme convenzionate) o, a parità di condizioni per il Lavoratore, scelte dalla maggioranza dei lavoratori o dall'Azienda o dall'Associazione Datoriale d'iscrizione dell'Azienda;
• i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;
• l'accesso al Fondo Interprofessionale, alla Previdenza Integrativa;
• l'accesso alle prestazioni dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale (ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
L'applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l'iscrizione dell'Azienda all'Associazione Datoriale sottoscrittrice, quale condizione per la piena applicabilità del presente CCNL, oltre al regolare versamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale En.Bi.M.S.
L'applicazione del presente CCNL è perciò inibita alle Aziende che non rispettano tutte le condizioni previste al capoverso che precede.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che era in forza prima della sua applicazione.
Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con apposite voci individuali di compensazione monetaria (cfr. art. 324) assorbibili o con voci risarcitorie sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro scadenza, fatti salvi eventuali Accordi Collettivi di secondo livello (art. 6 e art. 11) o Accordi individuali assistiti (punto f., lettera C., art. 33).
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l'accesso ai Fondi per la formazione continua erogati dai Fondi Interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di essere iscritte ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici, di versare integralmente i contributi dovuti all'En.Bi.M.S., di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l'eventuale Contratto Integrativo di Secondo livello o, quando assente, di erogare la relativa Indennità di Mancata Contrattazione, fermo restando il rispetto della vigente normativa legale, previdenziale, fiscale e sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili mentre, per la costituzione delle RSA, si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori e le Associazioni Datoriali che hanno sottoscritto il CCNL.

Titolo II Diritti sindacali e di rappresentanza
Art. 2 - Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)

Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “Statuto dei Lavoratori”.

Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende l'Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “Organizzazioni Sindacali”, “Sindacati o “OO.SS.” che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL”, deve intendersi compresa anche l'estensione alle Organizzazioni Sindacali, di cui al primo comma del presente articolo, cioè che hanno sottoscritto Accordi Aziendali congiuntamente ai Sindacati della Confederazione Cisal che hanno firmato il presente CCNL.
La RSA o la RST svolgono le attività negoziali per le materie d'interesse dei Lavoratori dipendenti dall'Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nel rispetto delle situazioni particolari, nonché in attuazione delle scelte generali delle Associazioni e dei Sindacati firmatari.

Art. 4 - RSA: Rappresentanza Sindacale Aziendale - Estensione Contrattuale
Per la presenza nell'ambito di applicazione del presente CCNL anche di Aziende con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende con almeno 7 (sette) Lavoratori, per la quale RSA trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall'Accordo di Categoria.
Per le Rappresentanze dei Dirigenti e dei Quadri, si rinvia alle specifiche discipline (Titoli XLIX e L).

Art. 6 - RST: Rappresentanza Sindacale Territoriale
Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 o del precedente articolo 4, cioè che hanno meno di 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti d'informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'Apprendistato;
c) l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) nelle Aziende che, per ragioni dimensionali o per altri motivi, sono prive di RSA, la RST avrà la titolarità della Contrattazione:
- di Secondo livello;
- di prossimità, in caso di crisi dell'Azienda o d'attivazione degli ammortizzatori sociali;
- di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL;
- degli Accordi sui controlli a distanza;
- degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall'art. 20.
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all'Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
[…]

Art. 7 - Poteri della RSA/RST
Alla RSA/RST, costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL e che hanno la “Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori” ex art. 3 del Contratto, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni del successivo art. 10;
3) di assemblea con i Lavoratori, secondo le previsioni dell'art. 8;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello;
5) di assistere i Lavoratori nella corretta applicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente CCNL.

Art. 8 - Assemblea Sindacale
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell'unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA/RST, nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite.
Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell'attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d'assemblea

Art. 9 - Commissione Bilaterale Paritetica Aziendale
In tutti i casi nei quali si evidenzi, anche temporaneamente, l'opportunità di una verifica/monitoraggio periodico sulla corretta applicazione aziendale di particolari istituti contrattuali, in sede aziendale si formerà una Commissione Paritetica, conforme e con i poteri di cui all'apposito Accordo, la quale avrà il compito di effettuare le verifiche ed i controlli periodici concordati, certificandoli.

Art. 10 - Diritto d'affissione
La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre all'interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purchè esclusivamente inerenti a materie d'interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale En.Bi.M.S. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.

Titolo III Livelli di contrattazione e incontri
Art. 17 - Livelli di Contrattazione Collettiva

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creare nuova occupazione, favorire la crescita fondata sull'aumento dell'efficienza nonchè, per quanto compatibile, per ottenere incremento delle retribuzioni. La Contrattazione si svolge, perciò, su due livelli:
a) Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo detto “CCNL” e Accordi Nazionali allegati;
b) Secondo livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto Contratto Collettivo di Secondo Livello o Contratto di Secondo Livello Aziendale o Contratto di Secondo Livello.

Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale di Primo livello
La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all'Azienda il diritto d'impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti economici minimi regionali e normativi nazionali. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.

Art. 20 - Durata e Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni.
Essa potrà riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo o gli specifici istituti che il CCNL indica come derogabili. […]
La Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà disciplinare pattiziamente le seguenti materie.
1) Sul Patto di Prova:
a) durata del periodo di prova (art. 138), ma entro i limiti legali consentiti.
2) Sull'Orario di lavoro:
a) la riorganizzazione dell'orario di lavoro ordinario o il ricorso al “lavoro agile” o profili particolari d'orario, la loro distribuzione nell'arco della giornata, settimana, mese e anno (Titolo XXVIII);
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale (artt. 145, 155 e 156);
c) definizione dei limiti massimi dell'orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui (art. 152);
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti (art. 162);
e) turni delle ferie (art. 164);
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24” (artt. 146 e 150);
g) ampliamento della Banca delle Ore e individuazione delle rarefazioni collettive (art. 261);
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi (art. 258);
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguare le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare, straordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore, secondo lo Schema di Ipotesi di Accordo pubblicato nel sito: http://cisalmetalmeccanici.it.
3) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d'Interpretazione d'inserire nella Classificazione del personale profili ed esemplificazioni mancanti.
4) Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o presenza, dell'Indennità di trasporto, dell'Indennità di mensa o dei buoni pasto;
b) previsione di Ristorni per i Soci Lavoratori e loro regolamentazione;
c) ampliamento delle prestazioni di Welfare Contrattuale;
d) previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale (art. 179) e della destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza complementare (punto 8), lettera f) art. 178);
e) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di Vendita;
f) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
g) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
h) lavoro e retribuzione a cottimo.
5) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
6) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: modi aziendali d'applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell'orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato: individuazione delle attività stagionali ex art. 21 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso al tempo determinato; eventuali trattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro determinato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la riduzione dei periodi d'interruzione tra contratti a termine; la monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato e costituzione della Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale estensione agli Apprendisti di Premi e/o Indennità;
e) Telelavoro e Lavoro Agile: l'esercizio della reversibilità nel Telelavoro; disciplina dell'uso di apparecchiature, strumenti e programmi; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell'eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste; tempo e modi del lavoro agile, formazione;
f) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
7) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull'introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie (art. 312).
8) Sull'appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d'appalto.
9) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pejus rispetto ai diritti contrattuali (per essere operative, necessitano della validazione mediante Accordi di Secondo livello, approvati da Referendum Aziendale). Sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione solo nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi “di prossimità” siano necessari alla salvaguardia dell'occupazione; essi devono indicare le motivate ragioni, i tempi di applicazione previsti e, all'atto di superamento della crisi, prevedere dei premi di risultato integralmente condizionati che compensino dell'avvenuto sacrificio per la deroga in pejus dei lavoratori. Resta inteso che, in ogni caso, sono incomprimibili: la “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” (art. 249) e gli “Aumenti Periodici d'Anzianità (art. 253) e l'“Indennità di Vacanza Contrattuale” (in sigla I.V.C.: art. 28).
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà.
10) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
b) definizione e attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell'esercizio
dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
11) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning, attagliati alle caratteristiche dell'Azienda in materia di apprendistato e iniziative di formazione professionale.
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l'En.Bi.M.S.

Titolo IV Diritti d'informazione
Art. 24 - Diritti d'Informazione

A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 25 Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 50 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 200 Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza delle RSA interessate o anche attraverso l'Associazione territoriale imprenditoriale cui l'Azienda aderisce, s'incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali.
Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni, a richiesta saranno fornite informazioni sull'effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi utilizzate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto della crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, sempre con cadenza annuale, l'Azienda, a richiesta delle proprie RSA o della RST, è tenuta a informarle sull'andamento del ricorso del lavoro:
• a tempo determinato;
• a tempo parziale;
• intermittente;
• in somministrazione (la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei lavoratori interessati);
• supplementare e/o straordinario e utilizzo della Banca delle ore.
Copia del verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza anche all'Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione, nell'ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo parziale.
Al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori assunti a tempo determinato e le RSA o RST, dei posti vacanti a tempo indeterminato, che si rendano disponibili in azienda, riferentesi alle medesime mansioni del lavoratore informato.
Tali previsioni potranno essere ottemperate anche mediante affissione in bacheca aziendale della relativa comunicazione.

Art. 25 - Commissioni Paritetiche Settoriali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente (di norma, entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno anche con la presenza degli RST e dei RSD, al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione. Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopradetti processi, sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontati le materie e definiti gli obiettivi in appositi incontri relativi :
a) ai fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) alle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all'assistenza sanitaria integrativa e al Welfare;
c) alla costituzione, a livello nazionale, di strumenti bilaterali di settore;
d) all'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
e) alla costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) alla nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori. Allorquando le tematiche trattate riguardino categorie professionali

Titolo XII Tempo determinato
Art. 47 - Tempo Determinato: divieti

Non è ammesso stipulare Contratti a tempo determinato nei seguenti casi:
[…]
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei Rischi in applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, fatte salve le sanzioni di Legge, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato sin dal suo inizio.

Art. 49 - Tempo Determinato: limiti quantitativi
I limiti quantitativi (legali e contrattuali) di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso ciascuna unità produttiva aziendale, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1). Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all'Indennità di disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale (quest'ultimi in proporzione all'Indice di prestazione); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio dell'anno d'assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, che sono in forza al momento dell'assunzione.
Se dall'applicazione matematica della percentuale sul numero dei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a Tempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall'arrotondamento al valore intero superiore.
Tab. 1) - art. 49: Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in sigla “T.D.”)

Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato

Limite di Contratti a T.D. ¹

[...]

 

C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori:

 

1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato.

2 Contratti

2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato.

3 Contratti

3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato.

4 Contratti

4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato.

6 Contratti

5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato.

8 Contratti

6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato.

20%

¹ La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, se motivati da ragioni oggettive.
[...]

Art. 51 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello
La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello per ragioni adeguatamente motivate e per durate al massimo triennali, fermo restando che, a pena d'invalidità, tale Contrattazione dovrà essere trasmessa all'Archivio Nazionale degli Accordi di Secondo Livello costituito presso l'En.Bi.M.S. per le verifiche formali del caso (con invio all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
A titolo di sintesi, si riportano gli ambiti in cui la Contrattazione di Secondo livello può derogare/aggiornare/ampliare la disciplina del CCNL in materia di Contratto a Tempo Determinato:
a) limiti quantitativi, temporali e causali di instaurazione di contratti a tempo determinato;
b) individuazione di periodi, attività e/o mansioni che presentino significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
c) individuazione delle attività stagionali;
d) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi aziendali;
e) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d'interruzione tra Contratti a termine;
f) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari indennità di mansione e/o la definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli Organismi Bilaterali o tramite i sistemi di Welfare.

Art. 55 - Tempo Determinato: criteri di computo dei Lavoratori
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni. A tal fine, si considera in forza il Lavoratore che nel mese considerato ha lavorato più di 14 giorni di calendario.

Art. 56 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 (Lavoratori in mobilità) e le ulteriori ipotesi legalmente previste dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2015.
Inoltre, con i Dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo determinato di durata complessiva pari a 5 (cinque) anni, salvo il diritto del Dirigente stesso di recedere, a norma dell'art. 2118 c.c., una volta trascorso il triennio (vedasi art. 203).

Titolo XVI Telelavoro e lavoro agile
Premessa
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che riguarda sia il contratto di lavoro autonomo che il contratto di lavoro subordinato; solo quest'ultimo è oggetto di disciplina nel presente Titolo.
Il Telelavoro permette lo svolgimento totale o parziale della prestazione di lavoro subordinato dall'abitazione del lavoratore o da altro luogo di domicilio dello stesso, previamente fissato e individuato ed esterno alla sede aziendale, nel rispetto del normale orario lavorativo pattuito e mediante l'impiego di strumenti telematici.
Il Lavoro Agile può svolgersi anche integralmente nella sede ordinaria di lavoro, ma si caratterizza per un particolare approccio collaborativo, interattivo e flessibile, che orienta verso una maggiore efficienza complessiva della prestazione nel rapporto di lavoro.
Il Telelavoro e le varie forme di Lavoro Agile si prestano particolarmente a conciliare i tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, specie a fronte di esigenze lavorative, familiari e personali particolari (esempio: lavoro intellettuale non organicamente inserito in un ciclo eterogeneo e complesso; esigenze di cura di familiari anziani, minori e non autosufficienti; esigenze di cure mediche).
Per le loro caratteristiche, il Telelavoro e il Lavoro Agile possono essere più facilmente svolti nell'ambito impiegatizio o nei servizi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e telematici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 68 - Telelavoro: definizioni
È un modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato reso possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e telematici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore) e l'Azienda.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa; esso è soggetto alla disciplina del lavoro e all'organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai locali aziendali e può coincidere con l'abitazione del Telelavoratore o altro luogo eletto quale suo domicilio.
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Dipendenti subordinati e può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato.
Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del Telelavoratore non configurano un'unità autonoma aziendale.
Trattandosi solo di una peculiare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, il Telelavoratore è titolare dei medesimi diritti e doveri spettanti a coloro che svolgono l'identica attività nei locali aziendali per il medesimo tempo stimato.

Art. 69 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell'abitazione del Telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
3) remotizzato o “a distanza”: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri, i quali non coincidono né con l'abitazione del Telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: con parte della prestazione svolta all'interno dell'Azienda ed altra come domiciliare o mobile o remotizzata.

Art. 70 - Lavoro Agile: definizioni, ambiti e rinvii
Il Lavoro Agile è caratteristico delle mansioni simili a quelli intellettuali autonome, nelle quali il risultato sia misurabile ed indipendente da elementi strutturali aziendali.
Tali sono le mansioni di progettazione, creative, di promozione, illustrazione e vendita, oltre ad altre consimili.
Il Lavoratore Agile, a differenza della generalità dei lavoratori, nel suo lavoro non è dipendente da impianti, strutture od organizzazioni aziendali di dettaglio, per cui non è soggetto all'ordinaria disciplina del lavoro, rispondendo del risultato misurabile.
Per tali ragioni, per il Lavoratore Agile si affievolisce la tradizionale disciplina del lavoro, assumendo alcuni connotati che un tempo, per analoghe ragioni, erano proprie ed esclusive del rapporto di lavoro dirigenziale: flessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione, valutazione non puntuale ma complessiva dei risultati, rapporto fiduciario elevato, interlocutorio ed interattivo.
Il Lavoro Agile è oggi favorito dall'uso di strumenti informatici, dal facile accesso alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei risultati, dalla possibilità (di fatto) del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai risultati complessivi.
Il Lavoratore, con il Lavoro Agile, beneficia di maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, più facilmente collocabile secondo personali bioritmi, può svolgere parti del proprio lavoro in un luogo diverso dall'azienda e può rispondere più tempestivamente alle esigenze improvvise, con beneficio personale ed aziendale. Per tutto quanto non precisato nel presente Titolo e CCNL, si rinvia

Art. 71 - Telelavoro e Lavoro Agile: condizioni
Il Telelavoro ed il rapporto di Lavoro Agile hanno carattere volontario sia per l'Azienda che per il Lavoratore.
Se il Telelavoro o il Lavoro Agile non sono previsti nel Contratto d'assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l'offerta di svolgere tali forme di lavoro qualora prospettate nel corso di un rapporto di lavoro tradizionale. Ugualmente, l'Azienda sarà libera di accettare o meno la domanda di Telelavoro o la proposta di Lavoro Agile da parte di un Lavoratore per il quale tale opzione non fosse stata prevista nel Contratto di assunzione.
L'accordo di Telelavoro o Lavoro Agile deve essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il compito d'individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello, fermo restando il rispetto del preavviso minimo non inferiore a 30 (trenta) giorni, per la generalità dei dipendenti o, in caso di lavoratori disabili, a 90 (novanta) giorni.
È opportuno che le regole aziendali sul Telelavoro e sul Lavoro Agile siano definite in un Accordo Aziendale di Secondo livello sottoscritto tra Azienda ed RSA, con l'assistenza del Sindacato Territoriale di categoria.

Art. 72 - Telelavoro e Lavoro Agile: formazione
I Telelavoratori e i Lavoratori Agili dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche della loro particolare forma d'organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dall'Azienda o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per le specifiche attività.
In sede di accordo, al Telelavoratore e al Lavoratore Agile potrà essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente a distanza in modalità formali o informali e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Art. 73 - Telelavoro domiciliare: postazione di lavoro
La postazione del Telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione, al mantenimento dei
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro e alla copertura assicurativa della stessa, sono a totale carico dell'Azienda salvo previo accordo che li preveda “pro-quota”. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall'inizio del rapporto di telelavoro, o entro un eventuale minor termine previsto nel Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal Datore e comunicate analiticamente al Telelavoratore all'atto della sottoscrizione del Contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del Telelavoratore.
L'Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, assumerà i costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave del Telelavoratore stesso.

Art. 74 - Telelavoro domiciliare: protezione dei dati e informazioni
L'Azienda adotterà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e sulle regole applicabili relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.
Nel Telelavoro è demandata alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello ogni disciplina particolare riguardante l'uso d'apparecchiature, strumenti o programmi informatici.
L'Azienda informerà, per iscritto, il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro, sulle fattispecie disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. In presenza di Contratto di Telelavoro sarà, quindi, opportuno che l'Azienda predisponga anche uno specifico Disciplinare per tali Lavoratori.

Art. 75 - Telelavoro e Lavoro Agile: tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l'organizzazione e la collocazione del proprio tempo di lavoro, purchè in modo compatibile alle esigenze aziendali.
Con riferimento all'orario di lavoro, non sono applicabili al Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
In sede di accordo, l'Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi per il riposo giornaliero e settimanale, nonchè le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Il Lavoro Agile normalmente si caratterizzerà per essere ad obiettivi e non a tempo, per cui prevarrà la “misura” di essi piuttosto che di questo, con una retribuzione cosidetta “mista”, in parte mensile ed in parte legata al sistema premiale per obiettivi.

Art. 76 - Telelavoro e Lavoro Agile: diritti dei Lavoratori
Il Telelavoratore e il Lavoratore Agile hanno, in proporzione alle mansioni e al tempo di lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi di base e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda e avrà diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti per i medesimi tempi lavorati e con mansioni identiche, analoghe o riconducibili.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro o a forme di Lavoro Agile nel corso del rapporto, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato o di risultati, conserva le condizioni economiche precedentemente acquisite.

Art. 77 - Telelavoro e Lavoro Agile: doveri del Lavoratore
Il Telelavoratore o il Lavoratore Agile ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di estranei alla postazione di lavoro.
Il Lavoratore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali impossibilità sopravvenute nell'esecuzione del Telelavoro o del Lavoro Agile pattuito, trasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori o singolarmente pattuiti.
I rapporti del Telelavoratore e del Lavoratore Agile con l'organizzazione aziendale saranno improntati ai principi di collaborazione, diligenza e correttezza.
Il Telelavoratore ed il Lavoratore Agile sono soggetti, per tutte le parti applicabili, alle disposizioni dei Titoli LIX e LX sulla disciplina del lavoro.

Art. 78 - Telelavoro: telecontrollo
L'Azienda, previo Accordo sindacale, potrà instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo, ancorchè regolarmente installato, potrà essere utilizzato all'insaputa dei telelavoratori, che dovranno perciò essere preventivamente informati.
A norma dell'art. 4 della Legge 300/1970, gli strumenti di telecontrollo potranno essere installati e/o resi operativi “soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA). In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”. Ovviamente, tale norma si applica anche ai programmi ed alle procedure che perseguano analoghi fini di controllo remoto della prestazione.

Art. 79 - Telelavoro: sicurezza e salute
L'Azienda deve garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS o al RST un'informativa scritta nella quale saranno individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione “extra aziendale” del rapporto di lavoro, provvedendo ad aggiornarla al mutare delle condizioni di lavoro.
Il Telelavoratore ha l'obbligo di cooperare nell'attuazione e rispetto delle misure di prevenzione e protezione disposte dal datore di lavoro.

Art. 80 - Telelavoro o Lavoro Agile: competenza normativa della Commissione Bilaterale dell'En.Bi.M.S.
Le Parti concordano che nel Telelavoro, come nel Lavoro Agile, ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina di competenze, d'inquadramento, retribuzione o di responsabilità, dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 81 - Telelavoro o Lavoro Agile: agevolazioni fiscali e contributive
Gli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità Agile o di Telelavoro.

Art. 82 - Telelavoro o Lavoro Agile: Contrattazione di Secondo livello
Alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello è demandato di approfondire:
1. l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l'eventuale fascia di reperibilità;
4. la concreta determinazione degli strumenti che permettano al Telelavoratore l'effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro per la verifica del rispetto dei suoi limiti massimi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali;
5. le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Telelavoro e nel Lavoro Agile;
6. condizioni e termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Dirigenti, Quadri e Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.

Titolo XVII Lavoro intermittente
Art. 87 - Lavoro Intermittente: divieti

L'Azienda non potrà ricorrere al lavoro intermittente nei casi già richiamati all'art. 47 del presente CCNL.

Titolo XVIII Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 90 - Contratto di Somministrazione: condizioni

Tale Contratto di Somministrazione di Lavoro ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dell'Azienda, che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, iscritte all'Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato” (Titolo XII) e alle previsioni legislative in materia (D.Lgs. 81/2015, modificato dal Decreto Dignità, convertito in Legge 96/2018 e s.m.i.).
Il Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che comprendono l'obbligo della forma scritta (ad substantiam).

Art. 91 - Contratto di Somministrazione: limiti
[…]
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in ciascun mese e in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti.
Tab. 1) - art. 91: Limiti ai Contratti di Somministrazione

Dipendenti dell'Utilizzatore:

da 0 a 2

 Da 2 a 6

Oltre 6

N. max di Lavoratori Somministrati

1

2

20% ¹

1 Con il minimo di 2, dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'Utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all'unità superiore. Nel caso d'inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
E', in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato:
- di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, Legge 223/1991;
- di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Aziendale Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori di lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente CCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni di servizi, ampliamenti o ristrutturazioni, eventi gravi ed imprevisti (es. Pandemia).

Art. 92 - Contratto di Somministrazione: divieti
L'Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei casi già richiamati all'art. 47 del presente CCNL.

Art. 94 - Contratto di Somministrazione: tutele del lavoratore e potere disciplinare
Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L'Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e Contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l'Utilizzatore adibisca il Lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo, in caso d'inadempimento, in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l'eventuale risarcimento del danno.
Il Prestatore è espressamente tenuto all'osservanza delle norme di legge operanti nei confronti dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice.
[...]

Art. 96 - Contratto di Somministrazione: diritti sindacali
Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l'Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonchè a partecipare alle assemblee dei lavoratori delle imprese utilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle stesse.

Art. 98 - Contratto di Somministrazione: computo
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'Utilizzatore, fatta eccezione che per la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Titolo XIX Apprendistato professionalizzante
Art. 100 - Apprendistato Professionalizzante: definizione e condizioni

Ai sensi dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2015, l'Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tale contratto può essere stipulato per Lavoratori d'età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni; l'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il Contratto d'Apprendistato potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e dal D.Lgs. 226/2005.
È contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all'Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista agli artt. 240, 243 e 244 del presente CCNL.
Il Contratto di assunzione dell'Apprendista, oltre ai contenuti previsti dall'art. 135, deve specificare:
a) l'indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;
b) la durata del periodo d'Apprendistato;
c) il livello d'inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL, secondo la normativa regionale di settore);
All'atto dell'assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a esibire il titolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro già eventualmente svolti con la medesima mansione e qualifica presso altre Aziende.
Vi è il divieto per l'Azienda di recedere dal Contratto d'Apprendistato prima della sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo.

Art. 101 - Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale e formazione
Il P.F.I. è un documento che integra il Contratto di apprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi dell'Apprendista, secondo lo schema pubblicato nel sito: http://cisalmetalmeccanici.it
Esso dovrà essere elaborato dall'Azienda, in collaborazione con il Tutor e dovrà essere sottoscritto dalle Parti (Datore di lavoro, Tutor e Apprendista) in sede d'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Il percorso formativo, interno e/o esterno all'Azienda, teorico e/o pratico, dovrà essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell'Apprendista, della sua pregressa esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per le quali l'Apprendista è in formazione:
- conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
- conoscenza dell'organizzazione aziendale e del lavoro;
- conoscenza dello specifico ruolo dell'Apprendista all'interno dell'Azienda;
- conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
- conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei procedimenti di lavoro;
- conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
- competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l'utilizzo delle strumentazioni informatiche in dotazione od uso.
La formazione potrà svolgersi mediante:
- affiancamento al personale qualificato (interna);
- addestramento pratico nel lavoro (interna);
- lezioni e/o esercitazioni (interna);
- testimonianze;
- visite aziendali;
- formazione a distanza;
- utilizzo dei servizi delle Università Telematiche convenzionate: Mercatorum (www.unimercatorum.it);
- partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;
- altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del P.F.I.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione, istruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari normative che disciplinano il settore.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà essere conforme alle previsioni del Modello P.F.I. pubblicato nel sito: http://cisalmetalmeccanici.it.
La formazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.

Art. 102 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale
Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l'Apprendista sarà inquadrato al termine dell'apprendistato, e che svolgono attività lavorativa coerente con quella dell'Apprendista.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri dell'Apprendista, nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti nonché avere un'esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni.
Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui non siano presenti in Azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l'Apprendista nel percorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite,

Art. 104 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione
[…]
La durata dell'Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell'artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.
[…]

Art. 105 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di Apprendistato
I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi, svolti presso altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell'apprendistato, purché non vi sia stata un'interruzione superiore ad un anno. In tale ultimo caso, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell'Apprendistato, prima interrotto con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto d'apprendistato.

Art. 108 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l'apprendistato.
Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite.
Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la Normale Retribuzione Oraria. Le ore di formazione, ai fini della prova, saranno riportate sul cedolino paga, con apposita voce di “formazione retribuita”.

Art. 109 - Apprendistato Professionalizzante: diritti propri dell'Apprendista
L'Azienda ha l'obbligo di:
1. impartire, o fare impartire, all'Apprendista la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare (ad esclusione degli eventuali tempi di formazione retribuita esterna all'orario ordinario di lavoro);
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza* e non sottoporlo, comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio (art. 158);
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro-quota;
7. attestare, a semplice richiesta dell'Apprendista, l'attività formativa svolta, anche in caso di interruzione del rapporto prima del termine;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, quando egli sia minore d'età, dei risultati dell'addestramento.
* Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l'Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la guida di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.

Art. 110 - Apprendistato Professionalizzante: doveri propri dell'Apprendista
L'Apprendista deve:
1. seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e rispettare gli insegnamenti impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in possesso di un Titolo di studio attinente;
4. effettuare le eventuali intensificazioni d'orario previste, mediante attivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di un'ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 257, 258 e 261;
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o contenute negli eventuali Regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di Apprendistato.

Art. 111 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica
Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l'Azienda, direttamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato ordine presenti, così come riassunte nella successiva Tabella 1).
Tab. 1) - art. 111: Sintesi dei Limiti quantitativi per l'assunzione di Apprendisti (per imprese non artigiane ¹)

Numero Lavoratori in Azienda

Apprendisti che possono essere assunti

Da 0 a 2 Lavoratori qualificati

2 Apprendisti

Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati

1 Apprendista per ciascun Lavoratore qualificato

Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati

1 Apprendista ogni 2 Lavoratori qualificati, con il minimo di 3 Apprendisti

 ¹ Nelle imprese artigiane trova applicazione l'art. 4 della L. n. 443/1985 e s.m.i.

Titolo XXII Tirocinio o stage
Art. 125 - Tirocinio o Stage: definizione

Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'Azienda al fine di realizzare percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l'obiettivo formativo di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o per favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o quale percorso preparatorio all'assunzione.

Titolo XXIII Collaborazioni
Art. 130 - Collaborazioni: profili fiscali, contributivi e assicurativi

[…]
Infine, il Committente è tenuto ad assicurare il Collaboratore contro gli infortuni professionali, così come previsto dall'Inail.
[…]

Art. 131 - Collaborazioni: trattamento normativo
[…]
c) Riposi
Anche a norma del terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, il Collaboratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite nella misura prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti cui si applica il presente CCNL (artt. 155, 156 e 163).
d) Sicurezza e salute
Il Committente, per quanto di sua competenza, dovrà applicare anche al Collaboratore le tutele previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendogli la formazione sui rischi specifici, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza e, in genere, l'integrità personale del Collaboratore.
[…]

Titolo XXIV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 136 - Assunzione: documenti

[…]
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.
Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell'Azienda, dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La visita medica, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del Lavoratore alle mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico Competente. Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà tempestivamente sottoposto a visita medica del Medico Competente e/o ad accertamenti a cura degli Enti Pubblici preposti.

Titolo XXVIII Orario di lavoro
Art. 144 - Orario di lavoro: definizione

Come previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 66/2003, per “orario di lavoro” s'intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell'Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità. La durata normale del lavoro contrattuale per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, seguiti da un giorno di Riposo e uno di Festività o su 6 giornate lavorative
Nel contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro, la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/turni a ciclo continuo, ecc.) e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività.
Nel caso di lavoro a turni l'orario di lavoro potrà essere definito mediante rinvio alle relative turnistiche che il Datore di lavoro dovrà comunicare settimanalmente al Lavoratore, di regola entro la giornata di giovedì, ove si preciserà l'orario di lavoro o i turni che egli dovrà rispettare nella successiva settimana. Le eventuali modifiche all'orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche, produttive, organizzative o da esigenze di servizio e dovranno essere portate a conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente superiore a una settimana.
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell'orario e nei turni di lavoro richiesti dall'Azienda (diurni, notturni, festivi), salvo documentata sopraggiunta inidoneità, oppure forza maggiore o proporzionato e documentato evento imprevisto.

Art. 145 - Orario di lavoro: limiti
Tenuto conto dell'esigenza di risposta alle domande urgenti dei Clienti, alle necessità correlate alle manutenzioni d'impianti che possono avvenire solo con concomitante arresto produttivo, alla presenze di emergenze, alla necessità di compensare soste determinare da cause esterne (blocco dei trasporti, arresti nell'erogazione di energia ecc.), le Parti convengono che la durata dell'orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario o straordinario con riposo compensativo e delle intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore, potrà comporsi in modo multiperiodale ma non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi:
a) Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario, massimo 2 ore di lavoro straordinario e complemento a 12 ore di lavoro mediante straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore;
b) Settimanale: 60 ore*, purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese;
c) Mensile: 216 ore*;
d) Semestrale: 1296*, purché entro il limite di 12 settimane a 60 ore settimanali e le restanti settimane con il limite di 48 ore;
* (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore)
e) Limite di Straordinario annuo: 300 ore;
f) Straordinario con riposo compensativo: esso è libero purché nel rispetto dei limiti complessivi Giornalieri, Settimanali, Mensili e Semestrali;
g) Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore: è fissato dalle Parti nel massimo di 160 ore.
Tutto quanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la Media Mobile di lavoro ordinario*, straordinario*, saldi positivi dei riposi compensativi* e della Banca delle Ore* NON potrà eccedere le 48 ore settimanali.
Nei casi di assoluta straordinarietà e urgenza o di esecuzione di opere la cui durata prevista sia inferiore a 11 mesi, solo con Accordo sottoscritto con la RSA, potranno essere ammesse motivate deroghe ai limiti massimi giornalieri, settimanali e mensili di cui sopra.

Art. 148 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell'orario ordinario di lavoro
La composizione multiperiodale dell'orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (normalmente nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (normalmente, nei casi collettivi).
Inoltre, previa motivata comunicazione alla RSA, l'Azienda, in particolari periodi dell'anno, potrà stabilire diversi regimi d'orario ordinario (40 ore settimanali), entro i limiti di tempo complessivamente previsti (art. 145), fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell'orario ordinario di lavoro in altre settimane o periodi dell'anno. In ogni caso, nell'arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate nei regimi d'orario “5+2” o “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali (per il profilo d'orario “6+1+1”, confrontare l'art. 146).
Resta inteso che l'Azienda dovrà informare, sin dalla comunicazione della composizione multiperiodale dell'orario di lavoro, i diritti del Lavoratore in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. Inoltre, comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 3 (tre) settimane, salvo il caso in cui i riposi siano previsti entro 30 giorni dalla fine dell'intensificazione.

Art. 149 - Orario di lavoro: Clausola Elastica
In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la collocazione dell'ordinario orario di lavoro, purchè tale variazione sia richiesta con un preavviso di almeno una settimana lavorativa e sia contenuta nei limiti del 25% dell'orario praticato e di 30 giorni lavorativi per anno di calendario.
Al di fuori delle predette condizioni, l'applicazione della presente Clausola Elastica, quale ristoro del disagio causato al Lavoratore, determina il diritto all'Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate, pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione Oraria Normale.
[…]
L'attivazione delle Clausole Elastiche, è subordinata alla presenza di giustificati motivi aziendali e sono fatte salve documentate situazioni d'impossibilità del Lavoratore. Oltre il limite di 30 (trenta) giorni lavorativi, la Clausola Elastica sarà attivabile con Accordo Collettivo Aziendale di secondo livello o con l'accordo del Lavoratore, espresso in uno dei seguenti modi:
• in sede di assunzione: nel Contratto di lavoro, con apposita puntuale
previsione;
• in sede sindacale: con sottoscrizione di un Accordo Sindacale Assistito;
• in sede bilaterale: avanti la competente Commissione Bilaterale istituita presso l'En.Bi.M.S., nelle forme e nei modi ricavabili dal sito: www.enbims.it, oppure presso le Commissioni ex art. 76 del D.Lgs. 276/2003.

Art. 150 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore dovrà prestare l'opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell'Azienda di rifiutare le prestazioni rese al di fuori dei turni tempestivamente comunicati.
Nel caso d'istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore prima del momento di avvio dei turni.
Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori, salvo diversa previsione nel Contratto di assunzione o diverso accordo assistito dalla RSA, dovranno essere avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Nei servizi di portineria, custodia, cassa e altri servizi o attività produttive non interrompibili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell'arrivo del collega che lo sostituirà (effettuando, quindi, lavoro straordinario prolungato), pena la sanzione contrattualmente prevista per l'infrazione disciplinare dell'abbandono del posto di lavoro.
Tale ipotesi disciplinare avrà una sanzione aggravata ogniqualvolta l'abbandono determini, o possa determinare, danni apprezzabili alla produzione e la sanzione del licenziamento se l'abbandono determina o può determinare danni alla salute dei Lavoratori, incendio, danni rilevanti all'ambiente o compromettere l'esercizio.
In caso di ritardo del sostituto, il Lavoratore avviserà tempestivamente il personale preposto, affinché egli possa verificare il motivo e dare le necessarie disposizioni di servizio al Lavoratore smontante.

Art. 151 - Orario di lavoro: sospensione dell'attività lavorativa
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno, o di 4 (quattro) ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
In caso di sospensione decisa dall'Azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la Banca delle Ore o, in presenza dei necessari requisiti, si effettuerà domanda di sospensione con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge.
[…]

Art. 152 - Orario di lavoro: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, addetti ai servizi antincendio, fattorini, uscieri, addetti alla reception, centralinisti, personale ausiliario alla conduzione degli impianti di refrigerazione, condizionamento, climatizzazione e riscaldamento, autisti che non effettuano le operazioni di carico e scarico permanendo in attesa e altre eventuali esemplificazioni individuate dalla Commissione d'Interpretazione Nazionale dell'En.Bi.M.S.), la durata normale dell'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere fissata nel Contratto d'assunzione, oltre 40 (quaranta) ore ma entro il limite massimo di 45 (quarantacinque) ore (in caso di 45 ore settimanali, il profilo d'orario, a titolo di esempio, potrà essere di 9 ore giornaliere per 5 giorni/settimana oppure 8 ore giornaliere per 5 giorni/settimana e 5 ore al sabato).
I Lavoratori discontinui, a norma dell'art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale sull'orario di lavoro normale di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di 48 ore, di cui all'art. 4, salvo eventuali deroghe previste dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in funzione di rilevanti esigenze di servizio, conciliate con la salvaguardia dei diritti alla salute e gli interessi dei Lavoratori.
L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni), dovrà essere indicato nella lettera di assunzione.
Resta fermo che, quando la variazione d'orario sia richiesta dalla natura del servizio e da eventi imprevisti, la stessa potrà essere eccezionalmente comandata in qualsiasi momento.
Normalmente, il comando potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta al Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Premesso che il lavoro inquadrato come discontinuo deve, per sua caratteristica intrinseca, prevedere periodi di attesa e/o custodia e che l'usura determinata da questi ultimi è ben diversa da quella richiesta dall'applicazione costante, assidua e diligente, propria di un ordinario rapporto di lavoro, le Parti concordano che al Lavoratore discontinuo sia riconosciuta, in base al livello d'inquadramento, il 95% della Paga Base Nazionale Conglobata Oraria prevista all'art. 249 del CCNL.
[…]

Art. 153 - Orario di lavoro: minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Titolo XXX Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 155 - Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore.
Per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell'ambito della Contrattazione Aziendale di Secondo livello, a fronte di valide e documentate ragioni, potranno essere concordate deroghe, limitate e temporanee, rispetto a quanto previsto dal presente CCNL. Nell'attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve eventuali ipotesi già concordate dalla Contrattazione di secondo livello, il riposo giornaliero normale individuale di 11 ore consecutive ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari;
2) cambio della turnistica o del “nastro orario”;
3) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4) fase d'avvio di nuove attività (cioè, nei primi 180 giorni);
5) vigilanza degli impianti e custodia dei beni;
6) interventi di ripristino dopo arresti imprevisti della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature complesse;
7) lavoro prestato in regime di reperibilità;
8) manutenzioni svolte presso terzi.
Nei casi di riposo ridotto, in aggiunta alla normale retribuzione e alle altre eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore (esempio per lavoro notturno), sarà dovuta l'ulteriore maggiorazione del 15% (quindici percento) della R.O.N. per tutte le ore di lavoro svolto all'interno del minimo riposo giornaliero legalmente previsto.
Le ore di maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento della richiesta d'interruzione del riposo fino alla sua ripresa, indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno tutte lavorate (per esempio per effetto di tempo di viaggio, attesa e simili).

Art. 156 - Riposo settimanale (festività domenicale)
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a una festività settimanale di 24 ore (riposo settimanale), in aggiunta al riposo giornaliero di cui all'articolo che precede.
Tale festività, salvo diversa previsione aziendale codificata, sarà normalmente coincidente con la domenica. In caso di lavoro a turni o di attività “7 giorni su 7”, essa cadrà in altro giorno della settimana preventivamente stabilito dalla turnistica a rotazione. Contrattualmente, nei profili d'orario “5+1+1” o “6+1+1”, oltre alla festività settimanale è previsto un giorno di riposo aggiuntivo.
Nei servizi a turno continuo, la festività settimanale coinciderà con la data prevista nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla domenica.
Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1+1”, la festività settimanale o festività mobile, anzichè entro il 7° giorno, potrà essere goduta entro l'8° giorno del ciclo “settimanale”.
L'Azienda normalmente assicurerà la rotazione dei riposi domenicali tra tutto il personale impiegato nei turni di lavoro a ciclo continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, a modi diversi di godimento della festività settimanale rispetto alle previsioni del presente CCNL, in particolare:
1) al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di festività, con particolare riferimento alle esigenze di servizi o delle produzioni continue, che non effettuano il giorno di fermo aziendale settimanale;
2) al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori;
3) nei casi in cui nel Contratto di assunzione si preveda che la festività settimanale cada sempre in un giorno diverso dalla domenica.
Nelle ipotesi sopra elencate, la festività settimanale potrà essere usufruita a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla Contrattazione Collettiva Aziendale di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7 giornate lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l'attesa della stipula degli Accordi Collettivi Aziendali di secondo livello, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo, pari a 12, fermo restando che nelle turnistiche “6+1+1”, l'ottavo
giorno sia considerato “neutro”.
Salvo che per i turnisti “6+1+1”, per i quali è già prevista un'Indennità onnicomprensiva (art. 146) in caso di rinvio della festività oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un'Indennità fissa di € 10,00 (dieci/00) per ciascuna settimana in cui la festività sia soggetta a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) rinvii al mese.
Qualora l'Accordo Aziendale di Secondo livello fosse peggiorativo rispetto alle previsioni di cui sopra, lo stesso dovrà essere confermato dai Lavoratori interessati mediante Referendum Aziendale.
Tab. 1) - art. 156: Sintesi deroghe al Riposo settimanale
" Limiti: Due rinvii al mese, per il massimo di 12 rinvii all'anno.
" Condizioni: Presenza di esigenze organizzative e riconoscimento di un'Indennità fissa di € 10,00 lordi, per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio.
" Possibilità: Con Accordo Aziendale di secondo livello, tra Azienda e RSA, vi può essere una diversa regolamentazione.
" Obblighi: Se l'Accordo Aziendale fosse peggiorativo rispetto alla disciplina del CCNL, per la sua applicazione, è necessaria la conferma dei Lavoratori interessati mediante Referendum Aziendale.

Titolo XXXI Permessi, aspettative e congedi
Art. 159 - Maternità

[…]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
[…]

Titolo XXXIII Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 162 - Intervallo per la consumazione dei pasti

Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione dell'intervallo che fosse stata prevista nella Lettera di Assunzione, o diversi Accordi Aziendali di secondo livello tra Azienda e RSA, in funzione delle esigenze di servizio conciliate a quelle familiari o personali, potrà avere le durate di seguito precisate.
a) Lavoratori giornalieri (e a tempo pieno): l'intervallo normale potrà essere da 30 minuti a un massimo di un'ora. In caso d'intervallo superiore a un'ora, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta, limitatamente al periodo eccedente, l'Indennità di Pausa Prolungata, pari al 30% della R.O.N. Tale Indennità, ristorando una difficoltà oggettiva, dovrà essere riconosciuta anche se l'intervallo superiore a un'ora fosse stato previsto nella Lettera di Assunzione.
• nel caso di turni H24, comporre l'orario giornaliero di lavoro a tempo pieno (7,75 ore lavorate e 0,25 ore di pausa retribuita);
• essere inserita all'interno del turno di 8 ore di effettivo lavoro. In questo caso, la presenza in azienda del dipendente sarà di 8,25 ore giornaliere, di cui 8 retribuite e 0,25 ore di pausa retribuita o non, secondo gli accordi tra le Parti aziendali.
La pausa giornaliera potrà essere anche di 30 minuti (0,5 ore); in tal caso essa non sarà retribuita e il lavoratore a tempo pieno sarà presente 8,5 ore, di cui 8 ore lavorate e 0,5 ore di pausa non retribuita. Con Accordo aziendale, sarà possibile anche modificare il profilo d'orario giornaliero, per esempio con 7,75 ore lavorate; 0,25 ore di pausa retribuita e 0,25 ore di pausa non retribuita.
Per quanto precede, ma fatti salvi i diversi Accordi aziendali di secondo livello, i Lavoratori turnisti che operano su due turni giornalieri effettueranno le pause nei seguenti modi:
• se le pause sono di 0,25 ore (15 minuti), le stesse saranno effettuate all'interno dell'Azienda e retribuite;
• se le pause sono di almeno 0,5 ore (30 minuti), le stesse potranno, a seconda delle consuetudini aziendali, essere godute all'interno e/o all'esterno dell'Azienda. In quest'ultimo caso il Lavoratore, anche ai fini assicurativi, documenterà formalmente la durata di ciascuna pausa (“timbratura”).
[…]
c) Lavoratori “H24” su 3 turni giornalieri: sarà prevista una pausa di 15 (quindici) minuti retribuiti nell'arco delle 8 ore di lavoro. Normalmente, tale pausa sarà autonomamente gestita dal/i Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità con le esigenze lavorative (es. pausa alternata, per reparti in successione, contemporanea ecc.).
[…]
* La pausa retribuita va goduta all'interno del ciclo di lavoro e sarà, per quanto possibile, gestita dal Lavoratore in modo da assicurare al meglio la regolare continuità del servizio.

Titolo XXXIV Ferie
Art. 164 - Ferie: regolamentazione

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. […]

Titolo XLIII Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (ENBIMS)
Art. 176 - Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi - En.Bi.M.S.

L'Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (“En.Bi.M.S.” o “ENBIMS”) è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo di Lavoro e opera ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 276/2003.
Pertanto, lo Statuto dell'Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Le Parti delegano le competenze relative agli aspetti tecnici della Sicurezza e della Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all'Organismo Paritetico Nazionale Confederale, OPNC - ENBIMS Sicurezza di cui all'Accordo Interconfederale del 21 marzo 2017, e al sistema degli Organismi Paritetici Regionali (OPRC) e Territoriali (OPTC).
Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con tutte le norme collegate, in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione e ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi sulla lingua italiana;
b) a sostegno del reddito e dell'occupazione, mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per evitare le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o religiose;
d) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) di costituzione della banca dati delle RSA per l'esercizio dei diritti di informazione e di rappresentanza;
f) d'Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del CCNL e di risoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione;
g) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
h) di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
i) di provvedere alla costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l'attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
j) di emanazione di apposito Regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
k) d'attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
Per informazioni e richieste di prestazioni, si rinvia al sito: www.enbims.it

Art. 185 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D.Lgs. 276/2003, nonché dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell'Ente Bilaterale e dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale - OPNC Enbims Sicurezza - sono costituite, la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti (in seno alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione di cui all'articolo che precede) e, quale Organo Tecnico Paritetico di OPNC Enbims Sicurezza, la Commissione di Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione.
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell'En.Bi.M.S. e dell'OPNC sicurezza ed opereranno conformemente ai rispettivi Regolamenti.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla Certificazione dell'Appalto, sia in sede di stipulazione che d'attuazione, anche ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto, individuando le concrete condizioni d'esclusione d'interposizione illecita e di configurazione di appalto genuino.
B. Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà all'Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'Azienda.

Disciplina Speciale
Titolo XLIII Ambito di applicazione del presente CCNL “frigoristi”
Art. 192 - Ambito di applicazione del presente CCNL “Frigoristi”

Il presente Contratto si applica, nell'ambito delle aziende, anche in forma Cooperativa, aderenti ad Assofrigoristi Datoriale, che svolgono attività affini a quelle metalmeccaniche con progettazione, produzione, assemblaggio, installazione, manutenzione, riparazione e dismissione di impianti di refrigerazione industriale o commerciale, di condizionamento dell'aria, climatizzazione industriale, commerciale e domestica o che abbiano interconnessioni di significativa rilevanza con tali ambiti.
A titolo esemplificativo, l'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti:
A) Elettromeccanico ed elettronico: comprende le attività o gli stabilimenti di costruzione, montaggio, assemblaggio, collaudo e manutenzione di prodotti che utilizzano tecnologia del freddo e relativi controlli, comandi e impianti quali, per esempio:
a) macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione di sistemi di refrigerazione, comunque prodotta;
b) apparecchi per l'utilizzazione della refrigerazione per uso industriale, domestico, medicale e scientifico;
c) impianti ed apparecchiature elettroniche quali componenti per le misure, controlli e comandi della refrigerazione, climatizzazione e controllo;
d) produzione, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici dedicati ai settori della refrigerazione e climatizzazione;
e) produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica anche per sistemi, semplici o complessi inerenti il freddo;
f) fornitura di servizi generali di progettazione, tecnici, di manutenzione o logistici alle imprese di settore.
B) Metallurgia non ferrosa: comprende gli stabilimenti che svolgono attività o significative parti di attività, inerenti la tecnologia del freddo.
C) Meccanica generale: che comprende gli stabilimenti che svolgono attività o parti di attività inerenti la tecnologia del freddo, diretta alla costruzione accessoria di:
a) carpenteria, condotte forzate, macchine idrauliche, a vapore, a freddo ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, impiegati in impianti, apparecchiature ed organi di trasmissione del freddo;
b) attività di lavorazione per la manutenzione, installazione, dismissione e/o il riutilizzo di impianti di refrigerazione;
c) impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, fluidi criogenici, apparecchi per la generazione ed utilizzazione della energia termica, geotermica e dei cambiamenti di stato, per uso industriale, abitativo, domestico o medicale;
d) apparecchi per refrigerazione con energia anche di natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per criomedicina, criochirurgia, crioconservazione, banche del seme, ortopedia e odontoiatria;
e) macchine refrigeranti ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; per l'agricoltura e per le aziende/industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche; per le industrie chimiche e della gomma;
f) pompe, compressori, evaporatori, batterie e unità condensatrici, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini e complementari al freddo, organi di comando, misura e regolazione per condotte di vapore, del freddo e per fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari, di riscaldamento e del freddo;
g) macchine, impianti ed apparecchi per trattamento e condizionamento dell'aria;
h) macchine ed impianti per refrigerazione di distributori automatici e/o del prodotto erogato;
i) macchine, impianti, centrali di condensazione e apparecchi di evaporazione destinati al “freddo commerciale”, quali banchi refrigerati per negozi, supermercati, isole per conservazione ed esposizione di surgelati, espositori verticali refrigerati per libero servizio, cabine di conservazione a temperatura controllata per conservazione, lievitazione e simili di cibi, abbattitori;
j) strutture ed impianti per la costruzione di capannoni refrigerati a temperatura positiva e/o negativa, per la conservazione di cibi refrigerati, per stagionatura, di prodotti alimentari e simili;
k) coibentazione e relativi materiali isolanti, riflettenti, ivi comprese pellicole, utilizzati nel controllo passivo delle temperature ambientali, nella limitazione degli infrarossi e, comunque, tutti i processi, le tecnologiche e gli apparecchi che limitino o controllino la trasmissione del calore;
l) pompe di calore;
m) macchine ed apparecchi per la prova, misura, registrazione, allarme e controllo del freddo;
n) apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; rilevatori d'infrarossi, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere quando vi è l'uso della tecnologia del freddo.
D) Imprese e attività che operano necessariamente in ambienti a basse temperature positive o a temperature negative, quali elementi essenziali di processo o di conservazione del “cuore” dell'attività.
E) Installazione, manutenzione e controllo di torri di raffreddamento, torri di distillazione frazionata dell'aria liquida, evaporatori, impianti di stoccaggio e distribuzione di gas e liquidi criogenici, riduttori di pressione e apparecchi di misura, sicurezza e controllo delle temperature e delle pressioni negli impianti criogenici.
F) L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto.
G) L'esercizio di attività di formazione professionale nelle aree d'applicazione del presente CCNL, da parte di Enti e Soggetti che la eroghino a favore di lavoratori e/o imprese.
H) Altre imprese esercenti attività riconducibili a quelle precedenti.
Norma applicativa del CCNL comune a tutti i Settori contrattuali
A norma dell'art. 2070 c.c., l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Ciò premesso, quando l'attività aziendale è “unica”, l'inquadramento contrattuale sarà determinato da tale attività, secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori.
In caso di attività plurime, l'individuazione del CCNL da applicare sarà effettuata con riguardo all'attività prevista dal CCNL rispetto a quella esercitata dal Datore di lavoro.
Infine, nel caso in cui vi fossero attività autonome, distinte, e non accessorie all'attività prevalente, il Datore di lavoro potrà anche applicare CCNL diversi, a seconda delle corrispondenti attività.
Per l'attuazione dei criteri di appartenenza contrattuale di cui sopra, resta inteso che:
1) per “attività” s'intende quella principale svolta in un'unità autonoma tecnica, produttiva, commerciale ecc. aziendale;
2) nell'ambito aziendale, si considera “autonoma” un'attività che non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi concorra in modo trascurabile o quale fornitore, essendo prevalentemente destinato a terzi;
3) si considera “prevalente” rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori in concorso alla maggiore incidenza sul fatturato complessivo. Nei casi di più di due attività, la prevalenza sarà determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti, in concorso al rispettivo fatturato;
4) nell'ambito di una stessa unità produttiva saranno applicate le norme di un solo CCNL in base al criterio della prevalenza, salvo che per un'eventuale attività autonoma (precedente punto 2).
In caso di eventuali dubbi applicativi o per la risoluzione di contestazioni circa l'applicazione del presente CCNL, le Parti interessate potranno attivare il servizio d'Interpretazione Contrattuale della Commissione Bilaterale Nazionale che emetterà parere vincolante, secondo le previsioni sistema contrattuale interconfederale.
Qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti Aziendali s'incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso, adeguare l'applicazione del CCNL “prevalente”.
Qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti Aziendali s'incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso, adeguare l'applicazione del CCNL “prevalente”.
Le Parti auspicano che siano segnalate all'indirizzo di posta elettronica “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.” eventuali ambiti applicativi o esemplificazioni professionali mancanti nel CCNL, in modo da poterle inserire secondo il criterio di omogeneità applicativa e/o funzionale.

Titolo XLIX Norme particolari per i dirigenti
Art. 210 - Dirigenti: Ferie

La normativa delle Ferie sarà conforme a quella prevista agli artt. 163 e 164 del presente CCNL.

Art. 215 - Dirigenti: Maternità
In caso di Maternità, al Dirigente spetteranno le tutele previste dalla Legge e dagli artt. 158 e 159 del presente CCNL.

Titolo LV Trattamento economico: maggiorazioni
Art. 257 - Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con l'esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore), dello straordinario con riposo compensativo (composizione multiperiodale dell'orario di lavoro) o per recupero di ritardi o assenze.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere di lavoro complessivo e 48 ore settimanali) è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d'obiettivo impedimento per il Lavoratore.
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 (trecento) ore annue di lavoro straordinario e il rispetto dei limiti contrattuali (art. 145) e legali sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale, l'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti, occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o dal presente CCNL.
È demandata alla Contrattazione Aziendale di secondo livello la possibilità di concordare un diverso limite annuo di lavoro straordinario, purché esso sia rigorosamente motivato, giustificato e temporaneo, nel rispetto dei limiti imposti dalla tutela della salute del Lavoratore.
Tale Contrattazione Aziendale potrà anche individuare i casi di applicazione della Bozza di Accordo pubblicata nel sito: http://cisalmetalmeccanici.it.
Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta o autorizzazione aziendale, trasmessa tramite il Responsabile a ciò preposto.
[…]

Art. 258 - Lavoro straordinario con riposo compensativo
Il lavoro straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere e 48 ore settimanali) sarà normalmente retribuito nel mese di competenza con le maggiorazioni previste in Tabella 1) - art. 257 che precede.
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 (dieci) ore giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella successiva Tabella 1) - art. 258, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di “straordinario con riposo compensativo” effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore potrà utilizzare i Riposi individuali in gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro, ordinariamente con preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi.
L'accoglimento della richiesta di riposo, dovrà privilegiare la scelta del Lavoratore, ovviamente conciliandola con le eventuali inderogabili e motivate esigenze di servizio.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.
[…]

Art. 259 - Lavoro “a recupero”
È il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, oltre l'orario giornaliero contrattualmente predeterminato per recupero di ritardi o arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall'orario contrattuale. Normativamente, esso è equiparato allo “straordinario con riposo compensativo”, ma al Lavoratore non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione.
Esempio: Il Lavoratore inizia il lavoro 30 minuti dopo il normale orario. Successivamente, previo accordo del Datore, al termine del normale orario, svolgerà 30 minuti di lavoro aggiuntivo per recupero dell’avvenuto inizio posticipato.

Art. 261 - Banca delle Ore
Le Parti riconoscono l'opportunità che, nell'interesse del Lavoratore e dell'Impresa, si limiti il ricorso agli ammortizzatori sociali quali la Cassa Integrazione Guadagni ricorrendo, per quanto possibile, ai regimi di flessibilità aziendale compensativa, che ha un'onerosità limitata per l'azienda e prevede l'intera retribuzione per il Lavoratore, adattando la prestazione di lavoro all'effettive necessità aziendali, ogniqualvolta esse richiedano variabilità temporale della prestazione. In tal modo, si ricorrerà alla sospensione del lavoro con ricorso alle integrazioni salariali solo nei casi di maggiore gravità, d'imprevedibile durata della crisi, d'impossibilità aziendale di erogare le anticipazioni o assenza d'interesse aziendale verso i regimi di flessibilità. Resta inteso che non sono previste le rarefazioni eccedenti le 12 (dodici) ore settimanali, che salvo diverso Accordo di Secondo livello, giustificheranno la sospensione con ricorso alla CIG applicabile.
[…]
C. Modi d'attivazione delle Intensificazioni o delle Rarefazioni
Il Datore di lavoro, di diritto, potrà attivare la Banca delle Ore, previa comunicazione informativa alla RSA/RST indicante i motivi della necessità dell'intensificazione o della rarefazione e la loro presunta distribuzione settimanale, mensile o plurimensile.
Le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il 50% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e RSA/RST, in funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo restando il rispetto del preavviso ai Lavoratori di almeno una settimana.
Per il restante 50%, esse saranno utilizzate dal Lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina prevista per i riposi compensativi dello straordinario, di cui all'art. 258, al fine di meglio conciliare i tempi vita - lavoro e le esigenze personali del Lavoratore.
D. Obbligatorietà delle intensificazioni
Per il potere/dovere di organizzare il lavoro, la produzione, le aperture e l'impresa in genere, la Banca delle Ore, fermo restando le condizioni di cui al precedente punto C., è un diritto esercitabile dal Datore.
Pertanto, in caso d'ingiustificato rifiuto ad effettuare l'intensificazione richiesta entro i limiti e nel rispetto delle condizioni che precedono, salvo i documentati casi di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e documentato impedimento, il Lavoratore sarà passibile di sanzione disciplinare per “mancata collaborazione”.
[…]

Titolo LVI Trasferimento - Trasferta - Distacco - Reperibilità
Art. 270 - Reperibilità con Indennità

La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all'ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all'Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l'assistenza o la salute.
Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Al Lavoratore in reperibilità, potrà essere riconosciuta una corrispondente indennità. In caso di assenza dell'indennità, la Reperibilità sarà un atto volontario, così come l'effettiva disponibilità all'intervento.
Nel caso di reperibilità con indennità, il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni.
Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità con indennità.
La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall'Azienda al Lavoratore per uso di servizio.
Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s'impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento.
Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità e la possibilità d'intervento.
Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato.
Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità con indennità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d'intervento o sia impossibilitato all'intervento, ne darà tempestiva comunicazione all'Azienda, concordando l'intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all'utenza.
Nel caso in cui il Lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d'intervento, non gli sarà riconosciuta l'Indennità di reperibilità (giornaliera o settimanale) e l'Azienda potrà attivare la procedura disciplinare, secondo le fattispecie previste al Titolo LXI.
Salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo livello, la reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 24 (ventiquattro) ore nei giorni festivi o di riposo settimanali;
b) settimanale;
c) con diversa configurazione concordata tra l'Azienda e il Lavoratore.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere una settimana su 4 (quattro) e non dovrà comunque essere richiesta per più di 7 (sette) giorni continuativi.
Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 (otto) ore, il Lavoratore avrà diritto di comunicare all'Azienda la sua impossibilità di procedere nel servizio di reperibilità, potendo così usufruire del riposo.
In tale caso, al Lavoratore sarà comunque dovuta l'intera Indennità di Reperibilità prevista.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, le Aziende riconosceranno al Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d'intervento, una specifica indennità giornaliera […]
Le ore d'intervento effettuato in reperibilità, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, previo accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il lavoro straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità sono ammesse le deroghe al riposo giornaliero, con il limite complessivo annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi, salvo diverso Accordo di secondo livello.
Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale, qualificando così l'eventuale lavoro effettuato.

Art. 271 - Pronta Disponibilità
Con Accordo, le Parti (Azienda e RSA) potranno concordare l'obbligo, per i Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un'indennità pari al 40% (quaranta per cento) dell'Indennità di reperibilità prevista per ciascun livello professionale.
La “pronta disponibilità” avverrà all'interno di turni periodici, che prevedono tale istituto al di fuori dell'orario ordinario di lavoro del lavoratore, per effettuare interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l'intervento richiesto (per malattia, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l'intervento immediato o complessità dell'intervento che richieda, eccezionalmente, due interventisti).

Titolo LVII Igiene e sicurezza sul lavoro
Le Parti rilevano che sono intervenuti grandi miglioramenti nella gestione aziendale della sicurezza e dell'igiene del lavoro, nell'ergonomia e nella configurazione d'ambienti gradevoli. Allo stesso tempo, rilevano la presenza di non conformità, principalmente correlate a mancata conoscenza delle norme di Legge e di buona tecnica. Per tale motivo, hanno concordato di riassumere i principali obblighi legislativi in materia, fermo restando che la compiuta estensione degli stessi esige un confronto legislativo e tecnico attuabile solo con l'incarico a un RSPP interno o esterno all'Azienda.

Art. 273 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 indica le norme generali di prevenzione e protezione, qui sintetizzate:
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione;
• l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
• il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
• il controllo sanitario dei lavoratori;
• l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• le istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 274 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie alla tutela della sicurezza dei lavoratori previste dall'art. 2087 cod. civ., le norme vigenti in materia prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Datore di lavoro ha i seguenti obblighi che NON potrà delegare:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (in sigla DVR);
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il Datore di lavoro e il Dirigente devono:
- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (in sigla DPI);
- limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali sulla sicurezza;
- inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le scadenze previste;
- nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del Documento di valutazione dei rischi;
elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti; comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul lavoro;
consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
in caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, esposta e visibile;
nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno una volta all'anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale (art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
aggiornare le misure di prevenzione;
comunicare in via telematica all'Inail, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 275 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità civile
L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa.

Art. 276 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità penale
La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza integra gli estremi di reato ogniqualvolta si configuri la fattispecie prevista da:
• art. 437, codice penale: “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”;
• art. 451, codice penale: “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”;
• art. 589, comma 2, codice penale: “Omicidio colposo”;
• art. 590, comma 3, codice penale: “Lesioni personali colpose”.
Queste le sanzioni previste:
• art. 68, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente;
• art. 87, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”;
• art. 159, D.Lgs. 81/2008 “per i datori di lavoro e i dirigenti”;
• art. 165, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 170, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 178, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 219, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 262, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente”;
• art. 282, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”.

Art. 277 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni
L'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce la disciplina legislativa della delega per le funzioni previste all'art. 274 del CCNL (con esclusione di quelle previste ai punti a) e b) del medesimo articolo). Il datore di lavoro può delegare, con atto scritto avente data certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, però senza con ciò far venire meno l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a lui trasferite. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Come precedentemente riportato (punti a) e b) dell'art. 274), non sono delegabili:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di valutazione (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 278 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi
In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo “D.V.R.”, di cui all'art. 28 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste, il Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di appalto e stipulare i seguenti contratti di lavoro:
• Lavoro a Tempo Determinato;
• Lavoro Intermittente;
• Lavoro in Somministrazione;
• Lavoro in Apprendistato.

Art. 279 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore (è opportuno pubblicizzarli mediante esposizione)
Ogni lavoratore deve:
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008);
- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i Dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione dal Datore;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo punto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari.

Art. 280 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. I Lavoratori hanno diritto di ottenere dall'Azienda la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
A norma dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la formazione dovrà essere erogata tramite l'Organismo Bilaterale di riferimento (ENBIMS Sicurezza) o dalle strutture regionalmente convenzionate su programmi certificati dall'Ente.
Si ricorda che, a norma dell'art. 55 del D.Lgs 106/2009, l'accertamento della mancata formazione comporta l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda.

Art. 281 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti, diritti, poteri
Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/2008, il RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la costituzione in ogni realtà aziendale della Rappresentanza dei Lavoratori mediante elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durante l'orario di lavoro e senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto essenziale all'attività lavorativa.
Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile.
Ai sensi del 7° comma dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 282 - Permessi e Formazione del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l'espletamento dei suoi compiti avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, di 16 ore di permesso retribuito annuo, elevate a 24 ore di permesso retribuito annuo nelle Aziende con oltre 10 dipendenti.
Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, se richiesto, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà disporre dell'ulteriore tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le altre figure competenti incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale retribuzione.
La formazione del RLS dovrà essere conforme alle previsioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
I costi per la formazione del RLS, e dei relativi aggiornamenti, saranno posti interamente a carico del Datore di lavoro.
Tenuto conto delle previsioni introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la “formazione base” per i RLS e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito.
Requisiti e Specifiche di carattere organizzativo
Il soggetto formatore del corso dovrà:
• essere soggetto previsto al punto 2 (“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”) dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
• essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologia e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);
• garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentore/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
• garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente, in modo da assicurare costantemente l'assistenza, l'interazione, l'usabilità e l'accessibilità (help tecnico e didattico).
Requisiti e Specifiche di carattere tecnico
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
• lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
• la partecipazione attiva del discente;
• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
• la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
• le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali, realizzabili anche in modalità e-learning.
Requisiti e Specifiche di carattere didattico
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
• conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
• coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
• pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.
Con riferimento alle previsioni di cui all'allegato V del citato Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016, le Parti individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida modalità di valutazione della formazione del RLS Per tutto quanto non precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.

Art. 283 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
- di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tenuto conto dei contenuti dell'Accordo Interconfederale per la costituzione dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale dell'11 luglio 2017, si conviene che la formazione di cui agli articoli che precedono sia assicurata dal “sistema” formativo costituito dalle Parti sottoscrittrici del presente Contratto, con l'Organismo Paritetico “ENBIMS Sicurezza”, con l'assistenza di Aifes - (Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza) la quale, a norma e per gli effetti dell'art. 4 dello Statuto Anpit, assume piena titolarità e delega di rappresentanza degli Associati nei settori della formazione regolamentati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai connessi Accordi Stato-Regioni in materia, che assicurerà condizioni di particolare vantaggio in favore degli Associati alle Organizzazioni sottoscrittrici del presente Contratto.

Art. 284 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori, si configurino quali reati (artt. 55 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i Lavoratori, per le quali si rinvia al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 285 - Igiene e sicurezza sul lavoro: Asseverazione
L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale “OPNC - ENBIMS Sicurezza”, attraverso apposite Convenzioni con Società in possesso dei requisiti legali previsti, svolgerà le attività di asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
In seguito a positiva verifica dell'Organo Tecnico, “OPNC - ENBIMS Sicurezza” rilascia all'Azienda che stipula il contratto di asseverazione, il relativo Attestato, con conseguente esonero della responsabilità amministrativa da parte della Società.
Per maggiori informazioni ed eventuali richieste di attivazione, si rinvia al sito dell'En.Bi.M.S. (www.enbims.it) o dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale “ENBIMS Sicurezza”.
L'Organismo Paritetico Nazionale Confederale potrà delegare gli Organismi Paritetici Territoriali al rilascio delle asseverazioni sulla base di apposito regolamento.

Titolo LVIII Codice disciplinare: Diritti del lavoratore (Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 286 - Diritti del Lavoratore: rispetto della persona

Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale. Convengono, quindi, anche di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005. In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di
L'Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d'età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all'Osservatorio Nazionale ENBIMS la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all'individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possono determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.

Art. 289 - Diritti del Lavoratore: precisazione del potere gerarchico
L'Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni. L'Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.

Art. 290 - Diritti del Lavoratore: correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore di lavoro e i suoi Preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità. Dovranno essere perciò evitati comportamenti inopportuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.

Art. 292 - Diritti del Lavoratore: Visite mediche preventive e periodiche
Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati nel D.V.R., ai fini della tutela dei lavoratori indicati dal Medico Competente, provvederà a sottoporli alle previste visite mediche preventive e periodiche.

Art. 293 - Diritti del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore d'indossare divise o indumenti, la relativa spesa sarà a carico dell'Azienda. Parimenti, sarà a carico dell'Azienda la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Titolo LIX Codice disciplinare: Doveri del lavoratore (Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 294 - Doveri del Lavoratore: diligenza

Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende.
Il Lavoratore è altresì tenuto all'osservanza delle norme impartite mediante affissione nei locali di lavoro, ovvero pubblicate nei sistemi Intranet aziendale o simili.
Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei locali e di tutto quanto a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.

Art. 300 - Doveri del Lavoratore: educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca educazione.
Il lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e di usare modi cortesi nei riguardi dei Colleghi, della Clientela e dei Terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l'Azienda.

Art. 302 - Doveri del Lavoratore: Sorveglianza Sanitaria
Qualora vi sia l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore non potrà rifiutare di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di ricevere l'informazione e la formazione prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come di effettuare le previste verifiche di apprendimento.

Art. 307 - Doveri del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione aziendale.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore, previa contestazione formale dell'addebito, darà all'Azienda il diritto di rivalersi sulle competenze dello stesso per il danno provato da essa subito. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi, programmi e strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro sostituzione o al rimborso.

Art. 309 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro, dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente Contratto e dagli altri Accordi vigenti.
Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione o con comunicazioni recanti data certa mediante sottoscrizione del destinatario.

Titolo LX Codice disciplinare: Divieti del lavoratore (Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 310 - Divieti del Lavoratore Dipendente

1) Il Lavoratore non può interrompere l'orario di lavoro, senza autorizzazione della Direzione.
2) Vi è espresso divieto di: fare variazioni non autorizzate ai cartellini marcatempo o altre metodologie di rilevazione delle ore lavorate; ritirare cartellini, badge o medaglie di un altro lavoratore o di tentare, in qualsiasi modo; alterare le indicazioni dell'orologio di controllo dei tempi di lavoro.
3) Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell'ambiente di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
4) Il Lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro, se non è autorizzato dalla Direzione.
5) Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l'effetto di sostanze eccitanti, psicotrope, stupefacenti o alcoliche e non può assumere tali sostanze (birra compresa) durante il lavoro.
6) È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, così come utilizzare durante il lavoro, salvo il caso di emergenze familiari o personali, propri apparecchi elettronici quali: cellulare, tablet, iPod e simili.
7) Il lavoratore non può introdurre in Azienda bagagli o effetti personali ingombranti, salvo che siano strettamente attinenti al suo lavoro o a sue personali e dimostrate necessità.
[…]
In caso di mancato rispetto dei divieti da parte del Lavoratore, l'Azienda attiverà i procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti nel seguente Titolo LXI.

Titolo LXI Codice disciplinare: Poteri del datore di lavoro (Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 313 - Poteri del Datore di lavoro: Contestazione e SanzioneDisciplinare

[…]
Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (che non necessita di preventiva contestazione);
2) rimprovero scritto;
3) multa, in misura non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
6) licenziamento disciplinare per “giusta causa”.

Art. 314 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del Rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale (c.d. “recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo determinato un danno effettivo all'Azienda, siano potenzialmente dannose. A titolo esemplificativo, quando il Lavoratore:
a) non rispetta la disciplina del lavoro;
b) in qualsiasi modo, non rispetta le disposizioni contrattuali o aziendali formalmente ricevute;
c) senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione, documentando però correttamente l'orario di lavoro svolto;
d) senza giustificato motivo, rifiuti le prestazioni di flessibilità (straordinario, straordinario con riposo compensativo, Banca delle ore);
e) manchi di diligenza nell'esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie mansioni, senza aver causato danno apprezzabile (art. 294);
f) sia recidivo in comportamenti già censurati con richiamo verbale.

Art. 315 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare della Multa

Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (massimo quattro ore della R.O.N.), nei confronti del Lavoratore recidivo nelle mancanze che hanno già determinato rimproveri scritti o che abbia commesso infrazioni sanzionabili con la multa per aver mancato agli obblighi di subordinazione o diligenza o determinato un danno involontario all'Azienda, normalmente, da mancata diligenza. A titolo esemplificativo, quando il Lavoratore:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) sia recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro;
c) senza giustificazione, sia recidivo nel ritardare l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
d) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo professionale del proprio livello;
f) senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal lavoro o ne sospenda l'esecuzione, oltre 15 e fino a trenta minuti;
[…]
i) non dia immediata notizia all'Azienda di un infortunio occorso con, o anche senza, danno apprezzabile per l'infortunato, colleghi o terze persone;
j) si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
k) commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine al rimprovero scritto.
[…]

Art. 316 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare della Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica,
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso o in dotazione, con comprovata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
c) descriva in modo non veritiero l'infortunio occorso sul lavoro, senza determinare danno apprezzabile all'Azienda;
d) si assenti dal lavoro o ne sospenda l'esecuzione per più di trenta minuti, senza comprovata giustificazione;
e) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni. Oltre 2 giorni, vi sarà il massimo della sospensione (10 giorni);
f) fumi dove ciò sia vietato, senza provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle cose;
[…]
j) senza giustificazione, non risponda alle chiamate in reperibilità o non effettui gli interventi richiesti;
k) sia plurirecidivo nel rifiuto immotivato e non giustificato di prestare i regimi di flessibilità richiesta dall'Azienda (straordinario, straordinario con riposo compensativo, Banca delle ore);
l) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a multa e/o a rimprovero scritto.
[…]

Art. 317 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
[…]
b) commetta grave violazione degli obblighi di cui al Titolo LIX o dei divieti di cui al Titolo LX;
c) commetta recidiva già sanzionata nell'infrazione alle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, potenzialmente idoneo a causare danni gravi o gravissimi al Lavoratore, ai suoi colleghi o all'esercizio;
[…]
e) dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per causa di lavoro o in itinere;
[…]
g) reiteratamente abbia e mantenga un comportamento oltraggioso, già sanzionato, nei confronti dell'Azienda, o dei superiori, o dei colleghi o dei sottoposti;
[…]
i) sia già stato sanzionato e sia recidivo perché senza adeguata giustificazione si è assentato dal lavoro o ne abbia sospeso l'esecuzione per più di due ore nel corso del turno di servizio;
j) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo rischio di danno per l'Azienda;
k) rifiuti ancora la collaborazione richiesta e, in particolare, di prestare i regimi di flessibilità, pur essendo già stato richiamato, multato e sospeso;
l) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterare l'infrazione;
m) abbia commesso molestie sessuali, con violenza, coazione o abuso d'autorità, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
n) abbia commesso “mobbing” protratto, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
[…]
r) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere provvisionali o la sicurezza del luogo di lavoro o l'incolumità del personale o dei Clienti o determini grave danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[…]
t) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e di Contratto;
u) sia plurirecidivo sanzionato nella mancata o carente collaborazione;
v) abbia già commesso recidiva specifica, nell'arco dell'ultimo biennio, in qualunque delle infrazioni previste all'art. 316 (sospensione), che abbiano già determinato sanzioni disciplinari.

Art. 318 - Poteri del Datore di lavoro: Sanzione Disciplinare del Licenziamento per Giusta Causa (senza preavviso)
[…]
Il Licenziamento per Giusta Causa si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo, si ha quando il Lavoratore:
[…]
b) durante l'orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, in concorrenza con l'attività aziendale;
c) sia plurirecidivo nello svolgere durante l'orario di lavoro attività estranee all'Azienda;
[…]
e) simuli lo stato di malattia o infortunio, sia professionale che non, al fine di percepire illegittimamente l'indennità inps o inail e/o la relativa integrazione datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta qualificazione professionale dell'infortunio/malattia extraprofessionali;
f) commetta nei confronti dell'Azienda furto, frode, danneggiamento volontario o altri simili reati;
[…]
h) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente grave rischio alla sicurezza, lesione dei doveri di custodia, danno all'Azienda o al Cliente;
i) commetta violenza privata nei confronti del Titolare o dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
j) abbia commesso comprovate molestie sessuali con violenza, coazione o abuso d'autorità, con pericolo di reiterazione;
k) abbia commesso reiterato e comprovato comportamento di “mobbing”;
l) commetta, colposamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza o l'incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave danneggiamento alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali aziendali;
m) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ai colleghi, con pericolo di reiterazione dell'infrazione;
n) fumi dove ciò sia espressamente vietato potendo provocare pregiudizio grave alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o delle cose.
[…]