Tipologia: CCNL
Data firma: 3 settembre 2013
Validità: 01.09.2013 - 31.08.2016
Parti: Unipegaso/Anpit e Csa-Cisal Università, Cisal Terziario/Cisal
Settori: Università non statali telematiche
Fonte: anpit.it
Sommario:
Premessa |
Titolo XXI Costituzione del rapporto di lavoro |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dipendenti di: “Università telematiche e servizi collegati”
Il giorno 03 settembre 2013 in Roma, Via Torino n. 95 presso la sede della Cisal, tra l’Università Telematica Unipegaso […], con l’assistenza di Anpit […] e Csa della Cisal Università […], Cisal Terziario […], con l'assistenza di: Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) […], si stipula il CCNL per i Dipendenti delle “Università telematiche e servizi collegati”, con validità dal 01/09/2013 al 31/08/2016.
[…]
Disciplina generale
Titolo I Aspetti generali
Art. 1 - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, I rapporti di lavoro tra l’Università Unipegaso e le Università Telematiche iscritte all’Anpit ed il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative ,così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e per tanto non è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico del Datore di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: l'iscrizione agli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale, l'Assistenza Sanitaria integrativa, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale.
[…]
Titolo II Diritti sindacali e d'associazione
Art. 3 - Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
[…]
Art. 4 - RSA /RSU (Rappresentanza Sindacale Aziendale/Rappresentanza Sindacale Unitaria)
Può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Quando le Associazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, ovvero le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali, ai sensi del punto 4, parte seconda, del Verbale di accordo tra Confindustria - Cisal del 22 dicembre 1994, chiedono la costituzione della RSU, a norma del citato accordo, si terranno le elezioni e la RSU eletta avrà la rappresentanza di tutti i lavoratori e potrà sottoscrivere accordi aziendali che saranno impegnativi ed obbligatori per essi.
In deroga all’Accordo del 22 dicembre 1994, le Parti concordano che il requisito dimensionale minimo per la costituzione della RSA, negli ambiti di applicazione del presente CCNL, sia di 7 lavoratori anziché 15.
Come previsto nell’Accordo del 22 dicembre 1994, I componenti della RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già a loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo 3° della L. 300/70.
Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori che applicano il presente CCNL, privi di RSA o di RSU, per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l’Apprendistato, l’analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall’Art. 16.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l’En.Bi.C.
[…]
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST, nei confronti delle Università/Società ricompresi nel suo mandato, privi di RSA/RSU competono le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea in Università, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali di Università;
Inoltre, I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 4 ore annue retribuite nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi di Università,
Art. 7 - Diritto d’affissione
La RSA/RSU o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell’università, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione dell'università.
Art. 8 - Assemblea
I Lavoratori, in Studi con oltre 7 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l'orarlo di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, Il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze di Università.
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello di Università secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
La RSU, regolarmente eletta da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega particolare od ulteriori verifiche.
Titolo III Livelli di contrattazione
Art. 13 - Livelli di Contrattazione
[…]
La contrattazione collettiva si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.
Art. 14 - Contrattazione Collettiva Nazionale
Essa riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale o di Università.
Art. 16 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale o di Università e ha una durata di 3 anni.
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL […]
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o di Università è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
1. qualifiche o livelli esistenti nelle Università correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contratto;
2. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l’Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza e di igiene ambientale e del lavoro;
3. premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
[…]
5. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
6. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendali nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze dell’università;
7. ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa;
8. determinazione dei turni feriali;
9. modi d’applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
10. regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative o a progetto o di stages;
11. attuazione della disciplina della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali;
12. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all’estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
13. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
14. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
15. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o di Università, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
16. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
[…]
18. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
[…]
Art. 18 - Esame congiunto territoriale
A livello regionale/provinciale o di Università, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale orientato al raggiungimento d’intese di Università, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Art. 19 - Informazioni a livello di Università
Le Università che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:
a. 20 Dipendenti, se operano solo nell'ambito di una provincia;
b. 50 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c. 150 Dipendenti, se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'università.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Università forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investano l'assetto dell'università, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Università, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri l’Università esaminerà con l'organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale in occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Università che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all’organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti:
a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell’università, nonché la sua situazione economica;
b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c. le decisioni dell'università che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'organizzazione nazionale di ciascun parte interessata.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei Lavoratori.
Titolo IV Commissioni paritetiche nazionali e locali
Art. 20 - Commissioni Paritetiche Nazionali
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3. lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo all’occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stages" e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta “atipica" del rapporto di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa;
c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delta dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e. la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Art. 21 - Commissioni Paritetiche Regionali - Esame su quadro socio - economico e materie negoziali a livello locale
Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali, su richiesta di una di esse, si incontreranno per avviare specifici confronti d'approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo delle Università telematiche e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d’impiego, così come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per la definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale di Formazione;
3. esame e definizione d’accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere il valore del lavoro, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d’aggiornamento locale dei profili ed esemplificazioni professionali;
5. esame e definizione di quanto, in materia di congedi per la formazione, è delegato alle Parti Sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6. definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7. definizione di specifici accordi per l’applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";
8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d'orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro;
9. esame dell’occupazione generale e femminile e, in particolare, gli eventuali accordi conseguiti.
Titolo IX Mobilità e mercato del lavoro
Art. 28 - Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Legge e di contratti di solidarietà (Legge 23.7.1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle Università che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro.
Le Parti sì impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali, soluzioni atte a:
1. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Titolo X Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 29- Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato - In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
Art. 30 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (artt. 31 e ss.)
Con il contratto “a tempo parziale”, l'orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (part - time orizzontale); nell'ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (part - time verticale); nell'ambito di alcuni periodi dell’anno (part - time ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (part - time misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Tempo determinato (artt. 36 e ss.)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le motivazioni per 12 mesi a norma della L. 92/2012 (contratti c.d. a causali), o per particolari motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (*). La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. Tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
(*) Il Decreto legge n.76 del 28 giugno 2013 demanda alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, l’individuazione delle ipotesi in cui è possibile stipulare contratti acausali. Il Decreto riduce inoltre a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del primo contratto) l’intervallo tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, demandando le deroghe a detti intervalli (che non si applicano nei casi di lavoro stagionale) sempre alla contrattazione collettiva.
Contratto d'inserimento (artt. 40 e ss.)
É diretto a realizzare, mediante un programma individuale di adattamento, delle competenze professionali del Lavoratore ad un determinato contesto lavorativo ed a favorire l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone specificatamente individuate. Il Contratto d'inserimento deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
La L. 92/2012 prevede che dal 31/12/2012 non si possano stipulare Contratti di inserimento. Permane la previsione contrattuale solo ed esclusivamente per l'ipotesi che, in futuro, la Legge renda nuovamente possibile tale Contratto.
Contratti di solidarietà espansiva (Art. 51 )
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Contratti di solidarietà difensiva (Art. 52)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza del Datore di lavoro. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro, I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni.
Lavoro a tempo ripartito (Art. 53)
Due Lavoratori (coobbligati) garantiscono in solido al Datore di lavoro la prestazione individuale ed escludono in ogni caso la contemporanea presenza di entrambi gli obbligati. Deve esistere una suddivisione di massima dell’impegno lavorativo dei coobbligati. Il Contratto di lavoro a tempo ripartito deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Telelavoro (artt. 54 e ss.)
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede dell’Università essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall' Università e spesso (ma non necessariamente) presso la dimora dei Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Lavoro intermittente (artt. 66 e ss.)
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione di un Datore di lavoro che ne può utilizzare le prestazioni a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.(*)
(*) Il Decreto legge n.76 del 28 giugno 2013 prevede che alle prestazioni lavorative successive alla sua entrata in vigore i lavoratori possano essere utilizzati per prestazioni di lavoro intermittente per non più di 400 giornate nell’arco di tre anni solari. Superato detto limite il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Somministrazione di lavoro (artt. 71 e ss.)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme sull'argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
(*) Il Decreto legge n.76 del 28 giugno 2013 demanda alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, l’individuazione delle ipotesi in cui è possibile stipulare contratti acausali anche per i contratti di somministrazione a tempo determinato.
Lavoro a progetto
il lavoro a progetto è un rapporto cosiddetto “parasubordinato". Si tratta di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetta co.co.co.) con l'aggiunta sostanziale di un progetto. Nel contratto devono essere inserite informazioni specificatamente indicate dalla Legge, fra le quali è essenziale l’indicazione del progetto. Il collaboratore è tenuto all’iscrizione in apposita “gestione separata" dell’Inps e la contribuzione è per 2 terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’assicurazione Inail è quella prevista sulla base del tipo di attività svolta e della classificazione del Datore di lavoro (come quella che sarebbe dovuta per un Lavoratore subordinato). Agli effetti fiscali il lavoro a progetto è “assimilato” al lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto deve risultare da atto scritto, a pena di nullità.
Titolo XI Lavoro a tempo parziale
Art. 34 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d’età, le Università accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell’orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell’unità.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare fi periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l’accettazione (nei termini contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell’orario a tempo parziale.
Art. 35 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
I genitori d’invalidi e di tossicodipendenti, riconosciuti tali dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, motivato dalle documentate esigenze di cura od assistenza, hanno il diritto di ottenerlo alle medesime condizioni dell’articolo precedente. Essi concorrono a comporre le unità massime di concessione.
Titolo XVII Telelavoro
Art. 54 - Telelavoro: definizione
È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l’Università, che le Parti reputano particolarmente utile alle Lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell’organizzazione dell’università, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali dell'università. In quanto compatibile, il tele lavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.
Art. 55 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere:
a. domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici dell’università;
d. misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell'università.
Art. 56 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell'università.
Art. 57 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per lo Università sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
Il compito d'individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 58 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d'organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà essere fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
Art. 59 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, od un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro - quota, a carico del tele lavoratore.
L’ Università è tenuto a fornire al tele lavorato re tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso l’Università si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal tele lavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del tele lavoratore stesso.
Art. 61 - Tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
Art. 62 - Diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano nell' Università con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.
Art. 63 - Telecontrollo
L’Università, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei telelavoratori.
Art. 64 - Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 65 - Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato di approfondire:
1. l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni dell’ Università;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.
Titolo XVIII Lavoro intermittente
Art. 67 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
- Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
[…]
Art. 70 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L’Università non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]
Titolo XIX Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 71 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Serve a soddisfare le esigenze momentanee dell'Università, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore".
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per ii Lavoro autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi Informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. per servizi, da e per l'Università, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6. per attività di marketing, analisi di mercato;
7. per la gestione di call - center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
[…]
Art. 72
[…]I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso I’ Università che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare, In ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Scaglioni
Lavoratori dipendenti |
da 0 a 5 |
da 6 a 10 |
da 11 a 15 |
da 16 a 30 |
Somministrati max |
2 |
3 |
4 |
5 |
La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.
Art. 73 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
L’Università non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]
Titolo XXI Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 77 - Visita medica preassuntiva
Il Lavoratore, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dai Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.
Titolo XXIII Orario di lavoro
Art. 81 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'Art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro ordinario contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali. Esso è, normalmente, distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
[…]
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'Art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs.66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’università; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, quando durante le stesse non sia richiesta alcuna prestazione ai Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro o per rientrare a casa, il tempo in cui il Lavoratore s’intrattiene nell'ambiente di lavoro, anche se autorizzato, al termine dell’orario di lavoro per sue esigenze personali.
Durante l’orario di lavoro il Lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’ Università senza esserne autorizzato.
Il Datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l’orario di lavoro con indicazione dell'ora d’inizio e di termine del lavoro ordinario del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di un adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Università, l'Università potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXV.
Per la particolare attività delle Università che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore settimanali, comprese le ore di straordinario;
la durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto delle intensificazioni della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi;
la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo, e prevedere ogni altra deroga legale in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari;
nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 83 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento e da altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’Art. 16 d) e p) del D.Lgs.66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
[…]
Titolo XXV Orario di lavoro dei minori
Art. 84 - In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
Titolo XXVI Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 85 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell'Art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale o di Università potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL,
Nell'attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio della turnistica o del "nastro orario”;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4. allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
5. vigilanza degli impianti e custodia in caso di un’assenza imprevista;
6. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
Art. 86 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra - domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Università che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane ai mese.
Titolo XXX Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 91 - La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, vada 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.
Titolo XXXIV Maternità
Art. 95 - Gravidanza e puerperio
[…]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[…]
Titolo XXXV Ferie
Art. 97
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed esse potranno essere sostituite dal pagamento della relativa indennità solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, eccezionalmente, di accordo assistito tra Università e Lavoratore.
[…]
Titolo XXXVII Malattia od infortunio professionali
Art. 99 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
In caso di malattia od infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal Lavoratore al proprio superiore diretto affinché possano essere prestate le previste cure di primo soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
[…]
Titolo XLII Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 106 - Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
L’ Università s’impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs. 81/2008, facendo primario riferimento al relativo Accordo Interconfederale sottoscritto tra la Cidec (cui Anpit aderisce) e la Cisal ed alle specifiche indicazioni di “buona prassi" elaborate dalla Commissione "Sicurezza e Igiene del Lavoro" dell’Ente Bilaterale Confederale.
I Lavoratori hanno diritto, e le Università hanno l’obbligo di dare, alla formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008, così come successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009.
A norma dell’Art. 37 del D.Lgs 81/2008, tale formazione dovrà essere erogata tramite {'Organismo Bilaterale (EN.BI.C.) o dalle strutture regionalmente convenzionate su programmi certificati dall’EN.BI.C. Si ricorda che, a norma dell’Art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della mancata formazione comporta la sanzione penale dell'arresto da 2 a 4 mesi o di pesante ammenda.
Titolo XLIV Diritti del lavoratore
Art. 109
Le Parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante o offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all'Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alte Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.
Titolo XLVI Ente Bilaterale Federale EN.BI.C. Prestazioni assistenziali e mutualistiche Fondo sanitario o cassa sanitaria mutualistica
Art. 112 - EN.BI.C.
L’EN.BI.C. - Ente Bilaterale Confederale - è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell'Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua natia;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all'Ente, con specifico riguardo all’erogazione di prestazioni integrative a quelle erogate dal SSN;
d) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra ì lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell’organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Protocollo Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
g) costituzione della banca dati delle RSU, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012, parte seconda, artt. 19 e 20;
h) costituzione della banca dati delle RLS, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012, Art. 2;
i) interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
k) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
l) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l’attuazione delle procedure cosi come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
m) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
n) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
Le prestazioni di cui al precedente punto c) sono erogate direttamente dall’EN.BI.C. attraverso un apposito regolamento.
Le parti sottoscrittici si riservano però di erogare dette prestazioni individuando un Fondo Sanitario, cosi come consentito dalla normativa vigente.
In alternativa ed in via provvisoria, le Parti si riservano di demandare ad una Cassa Sanitaria l’erogazione di dette prestazioni tramite apposita convenzione che può essere stipulata anche dall’EN.Bi.C.
Qualora la gestione venga affidata ad un Fondo o ad una Cassa il versamento dei contributi di cui al successivo Art. 115, tabella b), dovrà essere effettuato dalle Aziende in favore del Fondo o della Cassa, secondo le indicazioni fornite dall’EN.Bi.C. e dalle parti sottoscrittrici.
Titolo LV Ambito di applicazione
Art. 126 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica esemplificativamente ai Dipendenti delle Università telematiche non statali.