Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 23 dicembre 2020
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24, e 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948,n. 4;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”',
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”',
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza”',
VISTO, in particolare, l’art. 2 della succitata legge regionale, il quale prevede:
al comma 4: Negli spostamenti nel territorio della Regione si osserva il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofìsiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali.
al comma 10: Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superfìcie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.
al comma 11 : A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 12: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.
al comma 13: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 14: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 15: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 16: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti;
al comma 17: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali;
al comma 19: Gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca;
al comma 23: Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).
al comma 24: L'eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti;
VISTO, inoltre, 1’ art. 4, comma 1, della medesima legge regionale secondo cui ‘7/ Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell’ordinamento regionale e dell’organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l’Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza COVID-19 di cui all’articolo 3, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301;
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 551 in data 11 dicembre 2020, recante “Unite de soutien et de coordination pour Turgence COVID-19”;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 575 in data 22 dicembre 2020 recante “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell’ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. Disposizioni per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021”;
CONSIDERATO che i dati riportati nei report nn. 27, 28, 29, 30 e 31 del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, fanno emergere una situazione della pandemia sul territorio regionale in continuo miglioramento;
RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra, pur nel prendere atto che i dati forniti dalle Autorità Sanitarie evidenziano un’evoluzione positiva della pandemia, di stabilire, anche in considerazione della conformazione geografica del territorio regionale rispetto alle occasioni di interazione tra le persone, in ragione dell’atteso consolidamento di tale evoluzione, e al fine di evitare l’aggravarsi della diffusione del virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, misure di sicurezza ai sensi dell’art. 4, comma 1 della l.r. 11/2020 per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 della medesima legge, nonché, ai sensi dell’art. 32 della 1. 833/1978, di vietare e/o porre limiti ad attività che sono suscettibili di determinare un sovraccarico del sistema sanitario regionale, attualmente impegnato nella gestione dell’emergenza;
RITENUTO necessario, altresì, ai fini di consolidare e ulteriormente migliorare la situazione attuale come sopra descritta, disporre la sospensione delle attività di cui al paragrafo “Ulteriori disposizioni"' del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 2, comma 24, della l.r. n. 11/2020 e dell’art. 32 della 1. 833/1978, trattandosi di attività che possono attualmente costituire occasione di propagazione del virus;
SENTITA l’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19;
 

ORDINA

1. Che nell’intero territorio regionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, si applichino le seguenti disposizioni:
 

DISPOSIZIONI GENERALI

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. E fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di cui alla presente ordinanza.
3. Ferme restando le limitazioni di cui alla presente ordinanza, sono consentiti gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
4. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
5. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto del distanziamento sociale e in assenza di pubblico.
6. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
 

SPOSTAMENTI

7. Fermo restando quanto stabilito dall’ordinanza n. 575 in data 22 dicembre 2020, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati su tutto il territorio regionale, anche all’interno del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, di studio, di salute, di necessità, nonché per quelli espressamente previsti dalla presente ordinanza ai punti 9, 10, 11, 12, 13 e 14, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo. 1 Sindaci possono disporre con proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all’interno del territorio comunale.
8. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sono consentiti gli spostamenti sull’intero territorio regionale.
9. Fermo restando quanto previsto al punto 8, in ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi, è sempre consentito lo spostamento nei Comuni vicini.
10. Nei giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata all’interno del territorio regionale, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
11. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, lo svolgimento di attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono sempre consentite, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
12. E’ sempre consentito lo spostamento di un nucleo famigliare convivente verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale.
13. Gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale. Le predette attività di allenamento e di addestramento avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
 

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA

14. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo che si tratti di congiunti o di accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; l’attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione.
15. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, l’attività sportiva o attività motoria all'aperto si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosuffìcienti. Lo svolgimento di attività sportiva all’aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto, per l’attività svolta presso i suddetti impianti, l'uso degli spogliatoi ivi presenti.
16. La pratica dello sci di alpinismo è consentita esclusivamente nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 al di fuori dei comprensori sciistici e con l’accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.
17. L’attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 e si svolge secondo quanto stabilito della normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.
 

ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI

18. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti;
- l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;
- i mercati sono aperti nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli in essere.
19. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, le attività di cui al punto precedente sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 alla presente ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Le attività si svolgono nel rispetto delle misure di cui al punto precedente. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
 

RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ RICETTIVE

20. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, ad eccezione degli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale.
Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi sono consentite, limitatamente al servizio dei propri ospiti; dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio è consentito esclusivamente il servizio in camera.
E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
21. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
22. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti;
 

SERVIZI PER LA PERSONA

23. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 sono consentite esclusivamente le attività inerenti i servizi per la persona di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza.
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

24. Tenendo costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni adottano tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

25. Nell’intero territorio regionale, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono sospese le seguenti attività:
- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali, sociali, ricreativi e giovanili;
- sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
- l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
- è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
 

DISPOSIZIONI FINALI

26. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
27. A tutte le attività di cui alla legge regionale 11/2020 e alla presente ordinanza si applicano gli specifici protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 adottati dalla Giunta regionale e, in mancanza di questi, le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o le linee di indirizzo nazionali.

***

La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Commissario dell’Azienda USL Valle d’Aosta, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegati:
1 ) Elenco delle attività di commercio al dettaglio
2) Elenco dei servizi per la persona
 

Allegato 1

Elenco delle attività di commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2
Elenco dei servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere